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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34666/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 ottobre 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Considerato che l'imputato, ricorrendo a mezzo del difensore, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il ricorso inammissibile alla luce di quanto statuil:o dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il ricorrente prospel:tato una generica violazione di legge che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017; Considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 ottobre 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Considerato che l'imputato, ricorrendo a mezzo del difensore, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il ricorso inammissibile alla luce di quanto statuil:o dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il ricorrente prospel:tato una generica violazione di legge che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017; Considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris