CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 43127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato l'imputato, nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di custode dei manufatti abusivi, per i reati per violazioni edilizie e violazione di sigilli apposti in data 2 maggio e 23 maggio 2018. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge processuale, posto che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 12 maggio 2021 per legittimo impedimento del difensore, revocato l'ordinanza di ammissione dei testi a discarico, da escutere in quella data, per mancata comparizione o per mancata prova della citazione, senza indicare le ragioni della revoca e senza effettuare alcun accertamento in ordine alla rituale citazione di detti testi, e in assenza del difensore di fiducia, che nulla ha potuto riferire in proposito, posto che aveva confidato sul rinvio dell'udienza. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziando in particolare l'illegittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, disposta senza aver verificato preliminarmente se i testi erano stati correttamente citati. Il fatto oggettivo della omessa citazione è stato infatti acquisito dal giudice solo a posteriori, posto che la difesa di fiducia, che confidava in un rinvio, non era presente e nulla ha potuto dedurre in proposito. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che il difensore aveva omesso di citare i testi ammessi dal giudice, adducendo di aver confidato sull'accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza, che tuttavia il giudice ha ritenuto di non accogliere per carenza del requisito della assoluta impossibilità a comparire. Il concomitante impegno professionale del difensore di fiducia, peraltro, non riguardava la celebrazione di un'udienza preliminare, come erroneamente dedotto dalla ricorrente, ma un'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, nella quale il pubblico ministero il difensore sono sentiti se compaiono. Inoltre, ha osservato il giudice di merito, l'impegno professionale del difensore in t alto procedimento costituisce legittimo impedimento solo purché MI difensore prospetti"' h )(impedimento non appena abbia avuto conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni, ne indichi le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione, rappresenta l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al giudice dal Tribunale di Velletri reca la data del 17 Marzo 2021, mentre l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale innanzi al Triburi),Tle di Rorrka, giià fissata atteguito di precedente f '• n•n #14, 2r i Li al i. i- 4, rinvio a causa di altro impedimento del difensore maggio 2021. L'istanza di rinvio è stata depositata solo il 7 maggio 2021, sfornita della prova della notifica dell'avviso dell'udienza camerale nel diverso e concomitante procedimento net sono state specificate le ragioni per le quali non poteva avvalersi di un sostituto processuale. Correttamente poi, il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale la mancata citazione dei testi ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte alla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla negligenza delle parti e ha natura perentoria. Tanto premesso, il giudice di merito ha ritenuto che l'omessa citazione dei testimoni a discarico non potessearyritenersi giustificata dalla presentazione di un'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale che non è stata accolta dal giudice. Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Parimenti manifestamente infondata è la seconda censura. I reati, commessi il 16 maggio 2018, 23 maggio 2018 e 3 luglio 2018 non sono prescritti alla data della sentenza d'appello, emessa il 6 febbraio 2023. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 IllC