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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22207/2023

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10155/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] and Technology s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], 86 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, v iale [OSCURATO:PERSONA],51 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi n. 21 /20 22 , depositata il 15 febbraio 2022.

Oggetto:ricorso per cassazione -integrazione del contraddittorio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] and Technology s.a. , già [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, depositata il 15 febbraio 2022, che, in accoglimento del ricorso della Fit and [OSCURATO:SOCIETA]., ha annullato la decisione dell’Ufficio di accoglimento dell’opposizione alla domanda, da quest’ultima presentata, di registrazione d i un marchio figurativo (n.

UA2016C169338); -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era stata promossa in ragione della anteriorità dei marchi comunitari, registrati (anche) per la medesima classe merceologica (n. 41 dell’Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, comprendente «corsi di fitness, servizi di personal trainer, insegnamento della ginnastica, servizi di benessere»), di titolarità dell’odierna ricorrente; - la Commissione ha escluso la sussistenza d el dedotto rischio di confusione, posto dall’Ufficio a fondamento della sua decisione, evidenziando il carattere debole dei marchi anterior i e l’esistenza di differenze tra i segni in comparazione sia sotto il profilo grafico, sia sotto quello fonetico, sia, infine, sotto quello concettuale; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la Fit and [OSCURATO:SOCIETA].; -la ricorre nte deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola Fit and [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche a ll’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, benché parte del giudizio dinanzi alla Commissione dei ricorsi;-si osserva, in proposito, che ai sensi dell’art. 136, primo comma, cod. prop. ind., ilricorso avverso la decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio medesimo e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce; - il successivo art. 136 terdecies prevede, quanto al regime delle impugnazioni, che avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere propos to ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'art. 325 cod . proc . civ . , per i motivi di cui ai n n. da 1 a 5 dell ’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; -dalle richiamate disposizioni si evince che l’Ufficio italiano dei brevetti e marchi e, quindi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italypresso cui è incardinato, è litisconsorte necessario e, sta n te la mancata notifica del ricorso per cassazione nei suoi confronti, va disposta l’integrazione del contraddittorioai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10155/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] and Technology s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], 86 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, v iale [OSCURATO:PERSONA],51 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi n. 21 /20 22 , depositata il 15 febbraio 2022. Oggetto:ricorso per cassazione -integrazione del contraddittorio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] and Technology s.a. , già [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, depositata il 15 febbraio 2022, che, in accoglimento del ricorso della Fit and [OSCURATO:SOCIETA]., ha annullato la decisione dell’Ufficio di accoglimento dell’opposizione alla domanda, da quest’ultima presentata, di registrazione d i un marchio figurativo (n. UA2016C169338); -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era stata promossa in ragione della anteriorità dei marchi comunitari, registrati (anche) per la medesima classe merceologica (n. 41 dell’Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, comprendente «corsi di fitness, servizi di personal trainer, insegnamento della ginnastica, servizi di benessere»), di titolarità dell’odierna ricorrente; - la Commissione ha escluso la sussistenza d el dedotto rischio di confusione, posto dall’Ufficio a fondamento della sua decisione, evidenziando il carattere debole dei marchi anterior i e l’esistenza di differenze tra i segni in comparazione sia sotto il profilo grafico, sia sotto quello fonetico, sia, infine, sotto quello concettuale; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la Fit and [OSCURATO:SOCIETA].; -la ricorre nte deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola Fit and [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche a ll’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, benché parte del giudizio dinanzi alla Commissione dei ricorsi;-si osserva, in proposito, che ai sensi dell’art. 136, primo comma, cod. prop. ind., ilricorso avverso la decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio medesimo e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce; - il successivo art. 136 terdecies prevede, quanto al regime delle impugnazioni, che avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere propos to ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'art. 325 cod . proc . civ . , per i motivi di cui ai n n. da 1 a 5 dell ’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; -dalle richiamate disposizioni si evince che l’Ufficio italiano dei brevetti e marchi e, quindi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italypresso cui è incardinato, è litisconsorte necessario e, sta n te la mancata notifica del ricorso per cassazione nei suoi confronti, va disposta l’integrazione del contraddittorioai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio a nuovo ruolo. Co
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