Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 26988/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27344/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO e AZZARA' GIANPAOLO in persona della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], LIONTE FILOMENAin proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coerede di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912,[OSCURATO:PERSONA] classe 1969 , [OSCURATO:PERSONA], MAURO GIUSEPPEclasse 1971 , [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.64/2020 depositata i l 21 . 1 . 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.9.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1969, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1971, proprietari del confinante fondo dominante, per sentirli condannare alla rimozione del marciapiede abusivamente realizzato su una fascia di isolamento larga circa tre metri e lunga ml 33,20, rimasta di proprietà del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché all’inibizione dell’utilizzo di tale fascia come parcheggio, ed al risarcimento dei danni.

In particolare il Miccoli esponeva che con atto del 17.2.1967 [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, a [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, un terreno edificatorio nel rione Stazione di Lazzaro di [OSCURATO:PERSONA], confinante con l’indicata fascia di isolamento, attribuendogli la facoltà, nel costruire sul terreno acquistato, di aprire vedute e prospetti e di accesso, e di collocare e mantenere sulla fascia di isolamento tubature di acqua potabile, e di rifiuto, linee elettriche e telefoniche; che il residuo terreno del Bosurgi era stato acquistato dal Miccoli, che lo aveva conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]., che lo aveva permutato con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., alla quale contemporaneamente aveva conferito l’appalto per l’edificazione del terreno; che a seguito dello scioglimento delle suddette società, i diritti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati trasferiti al Miccoli, mentre quelli spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. erano stati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che per parte sua [OSCURATO:PERSONA] classe 1912 aveva donato l’intero immobile edificato sul terreno acquistato dal Bosurgi ai figli e nipoti insieme a lui convenuti.

Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle pretese attoree, mentre [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano, in via riconvenzionale, di dichiarare l’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà della fascia di isolamento, o in subordine del diritto di servitù di parcheggio sulla stessa, e di accertare l’illegittimità del fabbricato edificato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per violazione delle distanze legali rispetto al preesistente fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, con condanna al risarcimento danni per £ 50.000.000, o per altra somma di giustizia.

Con separato atto di citazione, gli stessi attori in via riconvenzionale convenivano in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando le medesime domande già formulate nel procedimento incardinato dal Miccoli.

In tale giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa della società costruttrice del fabbricato, spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna all’eliminazione degli sporti aggettanti eseguiti nel fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Previa riunione dei due procedimenti, con la sentenza n. 391/2004 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della domanda del Miccoli e in accoglimento della domanda riconvenzionale dei Battaglia-Cocco, condannava i Mauro-Lionte alla rimozione degli aggetti e del marciapiede realizzati sulla fascia d’isolamento di proprietà Battaglia-Cocco.

In parziale accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale dei [OSCURATO:PERSONA], ordinava ai Battaglia-Cocco la demolizione dei balconi del loro fabbricato, per la parte realizzata a distanza inferiore a quella di dieci metri dal fabbricato frontistante per violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.

Avverso la predetta sentenza interponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistevano al gravame e proponevano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], (in prosieguo costituitasi anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] classe 1921 deceduto nelle more), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1969, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1971.

Si costituiva altresì in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], aderendo parzialmente alle richieste formulate dagli appellanti principali.

Nelle more del giudizio di appello decedevano altresì [OSCURATO:PERSONA] (al quale subentravano come eredi i contumaci [OSCURATO:PERSONA] classe 1969 e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentrava quale erede [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Con la sentenza n. 64/2020 del 9/21.1.2020, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali, confermando, per quanto ancora rileva, la corretta applicazione al manufatto dei Battaglia-Cocco della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti di dieci metri di cui all’art. 9 comma primo n. 2) del D.M. 1444/1968, atteso che la normativa edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nulla prevedeva in ordine alla distanza minima tra edifici ricadenti, come quelli per cui è causa, in zona “B”, e posto che la nozione di costruzione era stabilita dalla normativa statale ed escludeva dal computo delle distanze legali solo le sporgenze meramente ornamentali, e non i balconi, e che andava disapplicato quindi l’invocato art. 16 comma 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva che per le distanze tra fabbricati si facesse riferimento ai volumi aggettanti solo se chiusi, e condannava i Battaglia-Cocco alle spese di secondo grado in favore del Miccoli, dichiarando compensate le spese del giudizio di appello tra le altre parti costituite.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], quali donatari aventi causa di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede insieme a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] solo nell’indicata qualità, hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica censura. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta anche erede di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912), [OSCURATO:PERSONA] classe 1969, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1971 e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con un’unica doglianza, articolata in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma primo n. 2 del D.M. 2.4.1968, n.1444, in combinato disposto con l’art. 5, comma 1°, lettera b-bis), del D.L. 18.4.2019 n. 32.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, in virtù del citato decreto-legge, coordinato con la legge di conversione 14.6.2019 n. 55, i limiti di distanza tra i fabbricati previsti dall’art. 9, comma primo n. 2 e 3 del D.M. 1444/1968 si applicano esclusivamente alle zone destinate a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e non, invece, alla diversa zona “B” del decreto interministeriale, nella quale ricadono i manufatti per cui è causa.

L’unico motivo fatto valere dai ricorrenti è fondato e merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sono subentrati quali donatari [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sono subentrati come eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati condannati alla demolizione dei balconi del loro fabbricato, per la parte realizzata a distanza inferiore a quella minima assoluta di dieci metri dal fabbricato finestrato frontistante dei Mauro-Lionte per violazione dell’art. 41 quinquies della L. n.1150/1942, come integrato dall’art. 9 comma primo n. 2) del D.M. n. 1444/1968, essendo entrambi gli edifici pacificamente ricadenti in quella che il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] identifica come zona La Corte distrettuale, con la sentenza del 21.1.2020, avrebbe però dovuto tener conto, per il principio iura novit curia, ed a prescindere da un’espressa richiesta in tal senso delle parti, della norma di interpretazione autentica dell’art. 9 comma primo n. 2 e 3 rappresentata dall’art. 5 comma b-bis del D.L. 18.4.2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, all’epoca già entrata in vigore.

Secondo tale norma “le disposizioni di cui al D.M. lavori pubblici 2.4.1968 n.1444, art. 9, commi 2 e 3, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui allo stesso art. 9 comma 1 n. 3)”, vale a dire per la zona C, destinata a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12.3.2021 n. 7027; Cass. ord. 26.1.2022 n. 2327), alla quale per brevità si rinvia, ha già avuto modo di chiarire che la norma in questione non è modificativa della regolamentazione anteriore, ma meramente interpretativa e quindi comunque applicabile alle situazioni non esaurite, come quella in esame in cui è ancora in contestazione il mancato rispetto della distanza legale in questione, essendo intervenuta la novella per risolvere il contrasto emerso nella giurisprudenza amministrativa circa l’applicabilità o meno del limite di distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti in zone diverse dalla zona C di espansione.

Essendo peraltro pacifico che i fabbricati tra i quali la distanza in questione andrebbe misurata ricadono in zona B, e non in zona C, e non richiedendo, al contrario di quanto ipotizzato dai ricorrenti, la norma di interpretazione autentica, la necessaria presenza tra i fabbricati di una strada pubblica, non sono richiesti in questa sede nuovi accertamenti di fatto che rendano inammissibile la questione nuova posta per la prima volta in sede di legittimità, ed è irrilevante la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento prospettata dell’inapplicabilità della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti che non siano separate da una strada pubblica, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27344/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO e AZZARA' GIANPAOLO in persona della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], LIONTE FILOMENAin proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coerede di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912,[OSCURATO:PERSONA] classe 1969 , [OSCURATO:PERSONA], MAURO GIUSEPPEclasse 1971 , [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.64/2020 depositata i l 21 . 1 . 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.9.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1969, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1971, proprietari del confinante fondo dominante, per sentirli condannare alla rimozione del marciapiede abusivamente realizzato su una fascia di isolamento larga circa tre metri e lunga ml 33,20, rimasta di proprietà del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché all’inibizione dell’utilizzo di tale fascia come parcheggio, ed al risarcimento dei danni. In particolare il Miccoli esponeva che con atto del 17.2.1967 [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, a [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, un terreno edificatorio nel rione Stazione di Lazzaro di [OSCURATO:PERSONA], confinante con l’indicata fascia di isolamento, attribuendogli la facoltà, nel costruire sul terreno acquistato, di aprire vedute e prospetti e di accesso, e di collocare e mantenere sulla fascia di isolamento tubature di acqua potabile, e di rifiuto, linee elettriche e telefoniche; che il residuo terreno del Bosurgi era stato acquistato dal Miccoli, che lo aveva conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]., che lo aveva permutato con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., alla quale contemporaneamente aveva conferito l’appalto per l’edificazione del terreno; che a seguito dello scioglimento delle suddette società, i diritti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati trasferiti al Miccoli, mentre quelli spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. erano stati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che per parte sua [OSCURATO:PERSONA] classe 1912 aveva donato l’intero immobile edificato sul terreno acquistato dal Bosurgi ai figli e nipoti insieme a lui convenuti. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle pretese attoree, mentre [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano, in via riconvenzionale, di dichiarare l’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà della fascia di isolamento, o in subordine del diritto di servitù di parcheggio sulla stessa, e di accertare l’illegittimità del fabbricato edificato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per violazione delle distanze legali rispetto al preesistente fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, con condanna al risarcimento danni per £ 50.000.000, o per altra somma di giustizia. Con separato atto di citazione, gli stessi attori in via riconvenzionale convenivano in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando le medesime domande già formulate nel procedimento incardinato dal Miccoli. In tale giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa della società costruttrice del fabbricato, spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna all’eliminazione degli sporti aggettanti eseguiti nel fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Previa riunione dei due procedimenti, con la sentenza n. 391/2004 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della domanda del Miccoli e in accoglimento della domanda riconvenzionale dei Battaglia-Cocco, condannava i Mauro-Lionte alla rimozione degli aggetti e del marciapiede realizzati sulla fascia d’isolamento di proprietà Battaglia-Cocco. In parziale accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale dei [OSCURATO:PERSONA], ordinava ai Battaglia-Cocco la demolizione dei balconi del loro fabbricato, per la parte realizzata a distanza inferiore a quella di dieci metri dal fabbricato frontistante per violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Avverso la predetta sentenza interponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistevano al gravame e proponevano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], (in prosieguo costituitasi anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] classe 1921 deceduto nelle more), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1969, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1971. Si costituiva altresì in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], aderendo parzialmente alle richieste formulate dagli appellanti principali. Nelle more del giudizio di appello decedevano altresì [OSCURATO:PERSONA] (al quale subentravano come eredi i contumaci [OSCURATO:PERSONA] classe 1969 e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentrava quale erede [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Con la sentenza n. 64/2020 del 9/21.1.2020, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali, confermando, per quanto ancora rileva, la corretta applicazione al manufatto dei Battaglia-Cocco della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti di dieci metri di cui all’art. 9 comma primo n. 2) del D.M. 1444/1968, atteso che la normativa edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nulla prevedeva in ordine alla distanza minima tra edifici ricadenti, come quelli per cui è causa, in zona “B”, e posto che la nozione di costruzione era stabilita dalla normativa statale ed escludeva dal computo delle distanze legali solo le sporgenze meramente ornamentali, e non i balconi, e che andava disapplicato quindi l’invocato art. 16 comma 8 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva che per le distanze tra fabbricati si facesse riferimento ai volumi aggettanti solo se chiusi, e condannava i Battaglia-Cocco alle spese di secondo grado in favore del Miccoli, dichiarando compensate le spese del giudizio di appello tra le altre parti costituite. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], quali donatari aventi causa di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede insieme a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] solo nell’indicata qualità, hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica censura. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta anche erede di [OSCURATO:PERSONA] classe 1912), [OSCURATO:PERSONA] classe 1969, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1971 e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. Nell’imminenza dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con un’unica doglianza, articolata in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma primo n. 2 del D.M. 2.4.1968, n.1444, in combinato disposto con l’art. 5, comma 1°, lettera b-bis), del D.L. 18.4.2019 n. 32. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, in virtù del citato decreto-legge, coordinato con la legge di conversione 14.6.2019 n. 55, i limiti di distanza tra i fabbricati previsti dall’art. 9, comma primo n. 2 e 3 del D.M. 1444/1968 si applicano esclusivamente alle zone destinate a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e non, invece, alla diversa zona “B” del decreto interministeriale, nella quale ricadono i manufatti per cui è causa. L’unico motivo fatto valere dai ricorrenti è fondato e merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sono subentrati quali donatari [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sono subentrati come eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati condannati alla demolizione dei balconi del loro fabbricato, per la parte realizzata a distanza inferiore a quella minima assoluta di dieci metri dal fabbricato finestrato frontistante dei Mauro-Lionte per violazione dell’art. 41 quinquies della L. n.1150/1942, come integrato dall’art. 9 comma primo n. 2) del D.M. n. 1444/1968, essendo entrambi gli edifici pacificamente ricadenti in quella che il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] identifica come zona La Corte distrettuale, con la sentenza del 21.1.2020, avrebbe però dovuto tener conto, per il principio iura novit curia, ed a prescindere da un’espressa richiesta in tal senso delle parti, della norma di interpretazione autentica dell’art. 9 comma primo n. 2 e 3 rappresentata dall’art. 5 comma b-bis del D.L. 18.4.2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, all’epoca già entrata in vigore. Secondo tale norma “le disposizioni di cui al D.M. lavori pubblici 2.4.1968 n.1444, art. 9, commi 2 e 3, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui allo stesso art. 9 comma 1 n. 3)”, vale a dire per la zona C, destinata a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12.3.2021 n. 7027; Cass. ord. 26.1.2022 n. 2327), alla quale per brevità si rinvia, ha già avuto modo di chiarire che la norma in questione non è modificativa della regolamentazione anteriore, ma meramente interpretativa e quindi comunque applicabile alle situazioni non esaurite, come quella in esame in cui è ancora in contestazione il mancato rispetto della distanza legale in questione, essendo intervenuta la novella per risolvere il contrasto emerso nella giurisprudenza amministrativa circa l’applicabilità o meno del limite di distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti in zone diverse dalla zona C di espansione. Essendo peraltro pacifico che i fabbricati tra i quali la distanza in questione andrebbe misurata ricadono in zona B, e non in zona C, e non richiedendo, al contrario di quanto ipotizzato dai ricorrenti, la norma di interpretazione autentica, la necessaria presenza tra i fabbricati di una strada pubblica, non sono richiesti in questa sede nuovi accertamenti di fatto che rendano inammissibile la questione nuova posta per la prima volta in sede di legittimità, ed è irrilevante la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento prospettata dell’inapplicabilità della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti che non siano separate da una strada pubblica, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motiv
Sentenza Cassazione n. 26988/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris