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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01885/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della '[OSCURATO:PERSONA].', con il ministero del difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, in data 23 ottobre 2020, di sequestro preventivo per equivalente del profitto delle truffe aggravate ai danni dell'Unione Europea, provvisoriamente addebitate ad [OSCURATO:PERSONA], con imposizione del vincolo sui conti correnti e sui rapporti bancari a costui intestati, nonché sui beni a questi riconducibili, sino alla concorrenza della somma di Euro 4.268.064,41, quindi anche sui beni (denaro e terreni agricoli) intestati alla società '[OSCURATO:PERSONA].', ritenuta un mero schermo fittizio, giacché costituita da [OSCURATO:PERSONA] per garantire la segregazione patrimoniale dei beni alla stessa conferiti e fittiziamente intestati.

2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 270 e 266 cod. proc. pen. e deduce l'omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti.

Si denuncia l'inutilizzabilità degli elementi di prova posti a suo sostegno, perché tratti da intercettazioni disposte nei confronti di altre persone rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento a reati diversi da quelli in relazione ai quali era stata disposta la misura cautelare di cui si discute.

Ci si duole, comunque, della carenza di motivazione sul punto. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., spettando al Pubblico Ministero dare la prova della fittizia intestazione all'ente societario, qualificato come un mero schermo, dei beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 325 cod. proc. pen. e 322- ter cod. pen. e il difetto di motivazione quanto all'effettivo conseguimento da parte della società agricola '[OSCURATO:PERSONA]' del profitto delle truffe comunitarie.

3. Con requisitoria in data 18 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibili tutti i motivi proposti dalla terza interessata '[OSCURATO:PERSONA].', rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], afferenti ai gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi da 21) a 37) della rubrica cautelare, difettando in capo ad essa ogni legittimazione al riguardo, justa il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700).

Ne viene che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare tale specifica statuizione: donde, in assenza di censura sulla dichiarata inammissibilità dei rilievi articolati in sede di riesame, le doglianze sviluppate in questa sede sull'inutilizzabilità degli elementi di prova desunti dalle intercettazioni telefoniche e sull'omessa motivazione sul fumus commissi delicti (peraltro costituente un minus rispetto ai gravi indizi di colpevolezza) sfuggono al presente sindacato in quanto aspecifiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Per il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Da ciò deriva che non rientra nella così delineata nozione di violazione di legge l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 2697 e 2729 cod. civ., che stabiliscono, rispettivamente, la disciplina dell'onere della prova e quella dell'efficacia delle presunzioni in sede civile.

3. Il terzo motivo è non consentito e, comunque, manifestamente infondato.

Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammissibile soltanto quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente - perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato - e non quando di essa ci si limiti a denunciare il difetto, come nel caso di specie, va rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente deduce, sotto l'egida della violazione degli artt.325 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., la mancanza di prova circa l'effettivo conseguimento del profitto delle truffe da parte della società rappresentata sono, oltre che generiche - per indeterminatezza -, anche prive di giuridico pregio.

Infatti, il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto sui beni intestati alla '[OSCURATO:PERSONA].' non perché essa fosse la destinataria degli illeciti finanziamenti costituenti il profitto delle truffe comunitarie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma perché i detti cespiti erano sostanzialmente riferibili al menzionato indagato, colpito dalla sanzione del vincolo d'indisponibilità sulle proprie possidenze in misura equivalente al profitto conseguito per effetto dei reati addebitatigli.

4. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G Sabeon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della '[OSCURATO:PERSONA].', con il ministero del difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, in data 23 ottobre 2020, di sequestro preventivo per equivalente del profitto delle truffe aggravate ai danni dell'Unione Europea, provvisoriamente addebitate ad [OSCURATO:PERSONA], con imposizione del vincolo sui conti correnti e sui rapporti bancari a costui intestati, nonché sui beni a questi riconducibili, sino alla concorrenza della somma di Euro 4.268.064,41, quindi anche sui beni (denaro e terreni agricoli) intestati alla società '[OSCURATO:PERSONA].', ritenuta un mero schermo fittizio, giacché costituita da [OSCURATO:PERSONA] per garantire la segregazione patrimoniale dei beni alla stessa conferiti e fittiziamente intestati. 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 270 e 266 cod. proc. pen. e deduce l'omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Si denuncia l'inutilizzabilità degli elementi di prova posti a suo sostegno, perché tratti da intercettazioni disposte nei confronti di altre persone rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento a reati diversi da quelli in relazione ai quali era stata disposta la misura cautelare di cui si discute. Ci si duole, comunque, della carenza di motivazione sul punto. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., spettando al Pubblico Ministero dare la prova della fittizia intestazione all'ente societario, qualificato come un mero schermo, dei beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 325 cod. proc. pen. e 322- ter cod. pen. e il difetto di motivazione quanto all'effettivo conseguimento da parte della società agricola '[OSCURATO:PERSONA]' del profitto delle truffe comunitarie. 3. Con requisitoria in data 18 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibili tutti i motivi proposti dalla terza interessata '[OSCURATO:PERSONA].', rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], afferenti ai gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi da 21) a 37) della rubrica cautelare, difettando in capo ad essa ogni legittimazione al riguardo, justa il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700). Ne viene che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare tale specifica statuizione: donde, in assenza di censura sulla dichiarata inammissibilità dei rilievi articolati in sede di riesame, le doglianze sviluppate in questa sede sull'inutilizzabilità degli elementi di prova desunti dalle intercettazioni telefoniche e sull'omessa motivazione sul fumus commissi delicti (peraltro costituente un minus rispetto ai gravi indizi di colpevolezza) sfuggono al presente sindacato in quanto aspecifiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Da ciò deriva che non rientra nella così delineata nozione di violazione di legge l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 2697 e 2729 cod. civ., che stabiliscono, rispettivamente, la disciplina dell'onere della prova e quella dell'efficacia delle presunzioni in sede civile. 3. Il terzo motivo è non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammissibile soltanto quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente - perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato - e non quando di essa ci si limiti a denunciare il difetto, come nel caso di specie, va rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente deduce, sotto l'egida della violazione degli artt.325 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., la mancanza di prova circa l'effettivo conseguimento del profitto delle truffe da parte della società rappresentata sono, oltre che generiche - per indeterminatezza -, anche prive di giuridico pregio. Infatti, il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto sui beni intestati alla '[OSCURATO:PERSONA].' non perché essa fosse la destinataria degli illeciti finanziamenti costituenti il profitto delle truffe comunitarie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma perché i detti cespiti erano sostanzialmente riferibili al menzionato indagato, colpito dalla sanzione del vincolo d'indisponibilità sulle proprie possidenze in misura equivalente al profitto conseguito per effetto dei reati addebitatigli. 4. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G Sabeon
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