CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 19/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 14/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e falsa applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 14 L. 120/2012 e al DPR 153/2006 - la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato; - la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e in specifico quanto alla ritenuta attendibilità del denunciante. 1.1. In data 14 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e falsa applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 14 L. 120/2012 e al DPR 153/2006 evidenziando che in base a tali norme circolare con un contrassegno identificativo dopo il 13/2/2012 sarebbe esclusivamente una sanzione amministrativa e, pertanto, non sarebbe configurabile alcun reato. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la contestazione non si riferisce alla circolazione con un c.d. "targhino" scaduto o meno ovvero alle modalità e ai tempi di presentazione della denuncia di furto o smarrimento ma all'avere ricevuto un contrassegno oggetto di furto, fatto questo incontrovertibile in quanto il bene ricevuto dal ricorrente era stato rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] e non all'imputato. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato evidenziando che difetterebbe la consapevolezza della provenienza e l'illecito profitto in quanto il ciclomotore sul quale il c.d,. "targhino" era stato apposto era di proprietà del Chiofalo. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata. Il ricorrente, infatti, limitandosi a riportare in astratto un articolo o altra pubblicazione (corredata di note) in tema di ricettazione e delle massime, non si confronta con la sentenza impugnata e con gli elementi emersi, cioè con il fatto che oggetto del reato non è il ciclomotore ma in contrassegno di proprietà del Marino e a questo sottratto, bene che per sua natura il Chiofalo non poteva detenere senza sapere che era di provenienza illecita. Ragioni queste per le quali deve ritenersi che la Corte di appello si sia correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (in tal senso anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e in specifico quanto alla ritenuta attendibilità del denunciante. La doglianza non è consentita. La censura, infatti, fondata su considerazioni astratte e generiche citando argomenti di psicologia della testimonianza, sollecita una non meglio specificata, e non consentita, lettura alternativa sulla base della presunta riconducibilità della persona offesa nella categoria dei "querelonnani". In ordine alla responsabilità, d'altro canto, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento all'avvenul:o furto e alla circostanza che il ricorrente fosse in possesso del contrassegno in assenza di cliustificazione, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così