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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 20244/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in giudizio per aver detenuto illecitamente, presso la sua abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla cessione a terzi.

Il Tribunale di Cosenza, in data 26/09/2023 ha emesso sentenza di patteggiamento applicando al ricorrente la pena concordata con il pubblico ministero di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 26.000 di multa, disponendo, altresì, la confisca dello stupefacente e di euro 24.930,00 posti in sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 444 cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 309 del 1990 in ordine alla statuizione della confisca della somma di denaro originariamente posta in sequestro in assenza di accordo tra le parti processuali e di un nesso di pertinenzialità rispetto alla fattispecie concreta oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è ammissibile ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. perché la confisca non faceva parte dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di richiesta di applicazione della pena sicché non valgono i limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena previsti dall'articolo 448 comma 2-bis (Sez.

Un.21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01). 2.Nel merito, va anzitutto rilevato che, alla data del 26/09/2023 di pronuncia della sentenza, l'articolo 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1900, applicato dal Tribunale, non consentiva in realtà l'adozione della confisca allargata di cui all'articolo 240-bis nell'ipotesi di fatti lievi di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. (quali quelli ravvisati nella specie dal Tribunale) essendo tale limitazione stata eliminata soltanto successivamente con l'art. quattro della legge n.159 del 2023, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 123 del 2023, entrata in vigore il 14/11/2023. 3.Ciononostante il ricorso è, in via preliminare rispetto a ogni altra considerazione, inammissibile perché secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la somma di denaro sequestrata ed oggetto di confisca sarebbe stata rivendicata come propria dalla convivente di Arena, [OSCURATO:PERSONA], in quanto ascrivibile alla vendita di due auto di lusso da cui sarebbe stato conseguito un guadagno lordo di euro 24.000, ciò che comporta, evidentemente, la mancanza di interesse ad agire del ricorrente, non titolare di detta somma. (Conf.

Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fusco, Rv. 270209 - 02).

4. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in giudizio per aver detenuto illecitamente, presso la sua abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla cessione a terzi. Il Tribunale di Cosenza, in data 26/09/2023 ha emesso sentenza di patteggiamento applicando al ricorrente la pena concordata con il pubblico ministero di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 26.000 di multa, disponendo, altresì, la confisca dello stupefacente e di euro 24.930,00 posti in sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 444 cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 309 del 1990 in ordine alla statuizione della confisca della somma di denaro originariamente posta in sequestro in assenza di accordo tra le parti processuali e di un nesso di pertinenzialità rispetto alla fattispecie concreta oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è ammissibile ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. perché la confisca non faceva parte dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di richiesta di applicazione della pena sicché non valgono i limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena previsti dall'articolo 448 comma 2-bis (Sez. Un.21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01). 2.Nel merito, va anzitutto rilevato che, alla data del 26/09/2023 di pronuncia della sentenza, l'articolo 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1900, applicato dal Tribunale, non consentiva in realtà l'adozione della confisca allargata di cui all'articolo 240-bis nell'ipotesi di fatti lievi di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. (quali quelli ravvisati nella specie dal Tribunale) essendo tale limitazione stata eliminata soltanto successivamente con l'art. quattro della legge n.159 del 2023, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 123 del 2023, entrata in vigore il 14/11/2023. 3.Ciononostante il ricorso è, in via preliminare rispetto a ogni altra considerazione, inammissibile perché secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la somma di denaro sequestrata ed oggetto di confisca sarebbe stata rivendicata come propria dalla convivente di Arena, [OSCURATO:PERSONA], in quanto ascrivibile alla vendita di due auto di lusso da cui sarebbe stato conseguito un guadagno lordo di euro 24.000, ciò che comporta, evidentemente, la mancanza di interesse ad agire del ricorrente, non titolare di detta somma. (Conf. Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fusco, Rv. 270209 - 02). 4. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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