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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22144/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., contro la sentenza n. 538 del 19 novembre 2020, con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, di omicidio e di detenzione e porto di armi, per avere cagionato, in concorso con altre persone, la morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo aver subito un agguato eseguito mediante l'utilizzo di un'arma da fuoco. 2.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce che, mentre nell'imputazione viene contestato al Gravina di essere stato il mandante dell'omicidio, i giudici di merito l'hanno ritenuto responsabile per avere concorso nella fase esecutiva dell'omicidio.

Rappresenta che la difesa aveva dedotto, con specifico motivo, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ma la Corte di cassazione, cadendo in errore, aveva rigettato il ricorso, ritenendo il Gravina responsabile di essere stato sia il mandante che l'esecutore del delitto.

3. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore, quando (a pagina 25 della sentenza) avrebbe assunto come «risolto il presunto contrasto sulla mitraglietta utilizzata per l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rinvenire occultata in un tombino dell'hotel "L'Ostrica"».

L'errore sarebbe palese, poiché la questione posta con lo specifico motivo di ricorso non riguardava il contrasto tra quanto affermato dal consulente balistico e la mitraglietta fatta ritrovare dal Bruni, bensì «era riferita alla valutazione e motivazione sulla compatibilità dei proiettili utilizzati per l'omicidio».

4. Con un terzo motivo, assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto, quando (a pagina 24 della sentenza) avrebbe ritenuto «priva di contraddizioni ... anche la parte del racconto sulla consegna del sacco delle armi il giorno dell'agguato mortale», quando, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alle armi sarebbero smentite dagli esiti della perizia balistica, relativi alla tipologia dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per convergenti plurimi motivi.

2. In primo luogo, perché il difensore risulta privo di procura speciale.

Allegato al ricorso, infatti, vi è solo una procura al difensore rilasciata per scrittura privata, la cui sottoscrizione è priva di qualsiasi autenticazione.

In difetto di tale specifico requisito, richiesto dall'art. 122 cod. proc. pen., l'atto in questione non può essere ritenuto idoneo a conferire al difensore la necessaria legittimazione per proporre il ricorso straordinario per errore di fatto.

Al riguardo deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264048).

La necessità di tale requisito formale è stata ribadita anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., in considerazione della natura "straordinaria" del mezzo di impugnazione in esame, che connota l'atto introduttivo di esso come strettamente personale del solo condannato e che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato"), legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse dell'assistito (Sez. 5, n. 18315 del 15/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

3. In secondo luogo, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, per manifesta infondatezza o perché deducono errori che non possono costituire oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Al riguardo, occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in culla Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

In altri termini, l'errore cui si riferisce l'articolo citato deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez.

U, 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, Rv. 221283). 3.1 Risulta palesemente inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

La parte deduce che tale principio sarebbe stato violato dai giudici di merito, che, a fronte di un'imputazione che contesta al Gravina di essere stato il mandante del delitto, l'avrebbero condannato quale esecutore dell'omicidio.

La Corte di cassazione, poi, nel rigettare lo specifico motivo di ricorso, sarebbe caduta in errore riconoscendo al Gravina il ruolo sia di mandante che di esecutore dell'omicidio.

Va premesso che la sentenza di legittimità si è ampiamente soffermata sulla la questione ora riproposta con il ricorso straordinario, ritenendo che, con le sentenze di merito, non si era pervenuti a una mutazione radicale del fatto storico, menomativa del diritto di difesa, ma solo a una precisazione ulteriore del ruolo dell'imputato, attuativo della deliberazione originaria e consistito anche nel procacciamento delle armi (senza partecipazione all'esecuzione vera e propria).

La sentenza oggetto di ricorso ha posto in rilievo che il Gravina, in ogni caso, era stato ritenuto partecipe delle riunioni in cui era stato deliberato l'omicidio e, conseguentemente, condannato anche in qualità di mandante.

Alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza poteva, dunque, ritenersi integrata.

Tanto premesso, appare evidente che il ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, non deduca alcun errore percettivo, bensì miri, in realtà, a contestare un presunto errore valutativo della Corte di cassazione.

Si tratta, con evidenza, di una questione che non può essere posta con il rimedio previsto dall'art. 625-bis. 3.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione (pagina 25 della sentenza) nel ritenere che il motivo di ricorso avesse ad oggetto «il presunto contrasto sulla mitraglietta utilizzata per l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rinvenire occultata in un tombino dell'hotel "L'Ostrica"», quando, invece, oggetto di doglianza era l'incoerenza delle conclusioni dei periti in ordine all'arma utilizzata per il delitto.

Al riguardo, va premesso che la sentenza, a pagina 25, si limita a riassumere la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Assise di Appello, facendo riferimento anche al rinvenimento di una delle armi che doveva essere utilizzata per l'agguato, ma poi concretamente non usata perché "inceppata".

In tale passaggio, la sentenza non affronta i motivi di ricorso e appare fuorviante porre in correlazione questi ultimi con tale parte del provvedimento.

La sentenza di legittimità affronta, in altra parte, i motivi di ricorso, compreso quello relativo al presunto mancato "confronto" con la perizia balistica.

Sul punto, da un lato, evidenzia che i giudici di merito avevano ricostruito i fatti facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità era stata rigorosamente valutata, dall'altro, evidenzia come le doglianze del ricorso, esposte talora in termini confusi e generici, tendessero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito del giudizio non consentita in sede di legittimità.La questione risulta, pertanto, affrontata in maniera adeguata e rispetto ad essa non vi è stato alcun errore né alcuna omissione. 3.3 Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso, relativo al presunto errore di fatto, contenuto nella sentenza di legittimità, a pagina 24, nella parte in cui si ritiene «priva di contraddizioni ... anche la parte del racconto sulla consegna del sacco delle armi il giorno dell'agguato mortale», quando, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alle armi sarebbero smentite dagli esiti della perizia balistica.

Invero, a pagina 24, la sentenza di legittimità si limita a riassumere la pronuncia dalla Corte di Assise di Appello, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che erano state ritenute attendibili e, almeno con riferimento ai profili fondamentali della ricostruzione dei fatti, non contraddette dalle altre risultanze processuali.

E' evidente, allora, che con il motivo in esame, in realtà, il ricorrente non evidenzi alcun errore percettivo fatto dalla Corte di Cassazione, bensì contesti la valutazione, operata dalla Corte di Appello e riportata nella sentenza di legittimità, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, con evidenza, di una questione che non può costituire oggetto di ricorso straordinario per errore di fatto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/04/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., contro la sentenza n. 538 del 19 novembre 2020, con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, di omicidio e di detenzione e porto di armi, per avere cagionato, in concorso con altre persone, la morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo aver subito un agguato eseguito mediante l'utilizzo di un'arma da fuoco. 2. Con un primo motivo, il ricorrente deduce che, mentre nell'imputazione viene contestato al Gravina di essere stato il mandante dell'omicidio, i giudici di merito l'hanno ritenuto responsabile per avere concorso nella fase esecutiva dell'omicidio. Rappresenta che la difesa aveva dedotto, con specifico motivo, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ma la Corte di cassazione, cadendo in errore, aveva rigettato il ricorso, ritenendo il Gravina responsabile di essere stato sia il mandante che l'esecutore del delitto. 3. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore, quando (a pagina 25 della sentenza) avrebbe assunto come «risolto il presunto contrasto sulla mitraglietta utilizzata per l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rinvenire occultata in un tombino dell'hotel "L'Ostrica"». L'errore sarebbe palese, poiché la questione posta con lo specifico motivo di ricorso non riguardava il contrasto tra quanto affermato dal consulente balistico e la mitraglietta fatta ritrovare dal Bruni, bensì «era riferita alla valutazione e motivazione sulla compatibilità dei proiettili utilizzati per l'omicidio». 4. Con un terzo motivo, assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto, quando (a pagina 24 della sentenza) avrebbe ritenuto «priva di contraddizioni ... anche la parte del racconto sulla consegna del sacco delle armi il giorno dell'agguato mortale», quando, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alle armi sarebbero smentite dagli esiti della perizia balistica, relativi alla tipologia dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per convergenti plurimi motivi. 2. In primo luogo, perché il difensore risulta privo di procura speciale. Allegato al ricorso, infatti, vi è solo una procura al difensore rilasciata per scrittura privata, la cui sottoscrizione è priva di qualsiasi autenticazione. In difetto di tale specifico requisito, richiesto dall'art. 122 cod. proc. pen., l'atto in questione non può essere ritenuto idoneo a conferire al difensore la necessaria legittimazione per proporre il ricorso straordinario per errore di fatto. Al riguardo deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264048). La necessità di tale requisito formale è stata ribadita anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., in considerazione della natura "straordinaria" del mezzo di impugnazione in esame, che connota l'atto introduttivo di esso come strettamente personale del solo condannato e che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato"), legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse dell'assistito (Sez. 5, n. 18315 del 15/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). 3. In secondo luogo, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, per manifesta infondatezza o perché deducono errori che non possono costituire oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Al riguardo, occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in culla Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In altri termini, l'errore cui si riferisce l'articolo citato deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, Rv. 221283). 3.1 Risulta palesemente inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La parte deduce che tale principio sarebbe stato violato dai giudici di merito, che, a fronte di un'imputazione che contesta al Gravina di essere stato il mandante del delitto, l'avrebbero condannato quale esecutore dell'omicidio. La Corte di cassazione, poi, nel rigettare lo specifico motivo di ricorso, sarebbe caduta in errore riconoscendo al Gravina il ruolo sia di mandante che di esecutore dell'omicidio. Va premesso che la sentenza di legittimità si è ampiamente soffermata sulla la questione ora riproposta con il ricorso straordinario, ritenendo che, con le sentenze di merito, non si era pervenuti a una mutazione radicale del fatto storico, menomativa del diritto di difesa, ma solo a una precisazione ulteriore del ruolo dell'imputato, attuativo della deliberazione originaria e consistito anche nel procacciamento delle armi (senza partecipazione all'esecuzione vera e propria). La sentenza oggetto di ricorso ha posto in rilievo che il Gravina, in ogni caso, era stato ritenuto partecipe delle riunioni in cui era stato deliberato l'omicidio e, conseguentemente, condannato anche in qualità di mandante. Alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza poteva, dunque, ritenersi integrata. Tanto premesso, appare evidente che il ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, non deduca alcun errore percettivo, bensì miri, in realtà, a contestare un presunto errore valutativo della Corte di cassazione. Si tratta, con evidenza, di una questione che non può essere posta con il rimedio previsto dall'art. 625-bis. 3.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione (pagina 25 della sentenza) nel ritenere che il motivo di ricorso avesse ad oggetto «il presunto contrasto sulla mitraglietta utilizzata per l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rinvenire occultata in un tombino dell'hotel "L'Ostrica"», quando, invece, oggetto di doglianza era l'incoerenza delle conclusioni dei periti in ordine all'arma utilizzata per il delitto. Al riguardo, va premesso che la sentenza, a pagina 25, si limita a riassumere la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Assise di Appello, facendo riferimento anche al rinvenimento di una delle armi che doveva essere utilizzata per l'agguato, ma poi concretamente non usata perché "inceppata". In tale passaggio, la sentenza non affronta i motivi di ricorso e appare fuorviante porre in correlazione questi ultimi con tale parte del provvedimento. La sentenza di legittimità affronta, in altra parte, i motivi di ricorso, compreso quello relativo al presunto mancato "confronto" con la perizia balistica. Sul punto, da un lato, evidenzia che i giudici di merito avevano ricostruito i fatti facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità era stata rigorosamente valutata, dall'altro, evidenzia come le doglianze del ricorso, esposte talora in termini confusi e generici, tendessero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito del giudizio non consentita in sede di legittimità.La questione risulta, pertanto, affrontata in maniera adeguata e rispetto ad essa non vi è stato alcun errore né alcuna omissione. 3.3 Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso, relativo al presunto errore di fatto, contenuto nella sentenza di legittimità, a pagina 24, nella parte in cui si ritiene «priva di contraddizioni ... anche la parte del racconto sulla consegna del sacco delle armi il giorno dell'agguato mortale», quando, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alle armi sarebbero smentite dagli esiti della perizia balistica. Invero, a pagina 24, la sentenza di legittimità si limita a riassumere la pronuncia dalla Corte di Assise di Appello, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che erano state ritenute attendibili e, almeno con riferimento ai profili fondamentali della ricostruzione dei fatti, non contraddette dalle altre risultanze processuali. E' evidente, allora, che con il motivo in esame, in realtà, il ricorrente non evidenzi alcun errore percettivo fatto dalla Corte di Cassazione, bensì contesti la valutazione, operata dalla Corte di Appello e riportata nella sentenza di legittimità, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, con evidenza, di una questione che non può costituire oggetto di ricorso straordinario per errore di fatto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2022.
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