CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 08451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25904/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentate pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione –ricorrente – contro A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Barberini n. 47 –resistente – avverso la sentenza n. 1749/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, sulla scorta di sette motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Alessandria, ha rigettato la sua domanda di risoluzione di un contratto di compravendita di merce e l’ha condannata a pagare il relativo prezzo alla venditrice ACM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. La società [OSCURATO:SOCIETA], premesso che, a partire dal maggio del 2011, aveva più volte acquistato dalla ACM un prodotto chimico collante denominato “[OSCURATO:PERSONA] 25”, riferiva che nel 2013 i terzi a cui essa aveva rivenduto tale prodotto sui mercati austriaco e tedesco avevano denunciato la presenza di vizi e lamentava come, a partire dal 2012, il materiale fornito avesse una composizione diversa da quella descritta nella relativa scheda illustrativa. La Corte di appello ha ritenuto, per un verso, che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse provato che le caratteristiche tecniche del prodotto risultanti dalla scheda tecnica dell’11 maggio 2011 avessero formato oggetto di uno specifico accordo inter partes; per altro verso, che la doglianza relativa all'assenza delle qualità occorrenti per l'utilizzo a cui il prodotto era destinato risultasse del tutto indeterminata, in quanto priva di qualunque indicazione in ordine alle caratteristiche dei presunti vizi. Secondo la Corte subalpina, quindi, la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva assolto all'onere di allegazione che, secondo i principi fissati nella sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 13533/2001, graverebbe sulla parte che deduca l’inesatto adempimento della prestazione, al fine di addossare al debitore l'onere di provare di averla esattamente adempiuta. Nell'impugnata sentenza, peraltro, si aggiunge che neppure poteva ritenersi che l'inadeguatezza del prodotto fornito da ACM nel 2013 risultasse provata dalle doglianze dei terzi subacquirenti, giacché tutti costoro avevano ricevuto forniture anteriori alla modifica del prodotto avvenuta nel 2012, ad eccezione di uno ([OSCURATO:PERSONA]) in relazione al quale l'inidoneità della fornitura era, secondo i giudici di appello, da ascrivere a colpa della [OSCURATO:SOCIETA]. Infine, la Corte torinese afferma che la deduzione della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui ACM avrebbe violato i doveri di buona fede, omettendo di informare l’acquirente della modifica della composizione chimica del prodotto venduto, per un verso sarebbe inammissibile, perché proposta per la prima volta nel giudiziodi secondo grado, e, per altro verso, non giustificherebbe l’esonero della stessa [OSCURATO:SOCIETA] dall’obbligo del pagamento del prezzo. Al ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] la ACM ha resistito con controricorso. La causa è stata decisa alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022 per la quale la controricorrente ha depositato una memoria difensiva. Con il primo motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1326 c.c. ss – 1470 c.c. ss e 2697 c.c. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente la prova che l’accordo in ordine alla conclusione del contratto di acquisto fosse fondata sulla conformità del prodotto rispetto alla scheda tecnica del 2011 e che, dunque, i principi di buona fede e correttezza nella conclusione dell’accordo fossero stati disattesi. Del pari, la Corte subalpina avrebbe errato nel ritenere che la domanda giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA] fosse carente di allegazione in ordine alla inidoneità del prodotto venduto. Con il secondo motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, oltre alla violazione dell’art. 1495 c.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver trascurato la circostanza della modifica delle caratteristiche del prodotto rispetto a quelle risultanti dalla scheda tecnica del 2011 e per aver giudicato insufficiente l’allegazione dell’acquirente circa i vizi della cosa venduta. Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia accolto la domanda di pagamento del prezzo della merce venduta, spiegata dall’ACM in via riconvenzionale, senza che quest’ultima avesse dimostrato di aver consegnato all’acquirente un prodotto conforme alle indicazioni contenute nella scheda tecnica del 2011. Con il quarto motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando la mancata ammissione delle sue istanze istruttorie aventi ad oggetto le prove per interpello e per testi e l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la difformità del prodotto venduto dalle indicazioni contenute nella scheda tecnica del 2011. Con il quinto motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. lamentando l’errata valutazione della Corte torinese sul riparto dell’onere probatorio e sostenendo che spetterebbe al venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene. Con il sesto motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per aver la Corte territoriale ritenuto che la violazione del principio di buona fede dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] costituisse una eccezione introdotta per la prima volta nel giudizio di appello e per aver ritenuto tale dedotta violazione comunque inidonea a sollevare l’acquirente dal pagamento della merce acquistata. I primi sei motivi di ricorso - tutti riferiti ai numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c. e tutti deducenti, tra l’altro, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 cc. – possono essere esaminati congiuntamente, in quanto risultano inammissibili sotto due autonomi profili. Sotto un primo profilo, è necessario osservare che i suddetti motivi sono redatti in termini tali da non consentire un esame separato del vizio di violazione di legge e del vizio di omesso esame di fatto decisivo, così che la loro formulazione risulta in contrasto col principio secondo il quale: «In tema diricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione dimotivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione delmotivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati . » (così Cass.39169/2021). Sotto un secondo profilo, i suddetti motivi vanno giudicati inammissibili perché le doglianze proposte, pur se riferite anche al vizio di violazione di legge, censurano in realtà l'accertamento di fatto del giudice di merito, sviluppando una critica che in sede di legittimità può trovare ingresso solo entro i limiti, fissati dall’articolo 360 n. 5 c.p.c., dell'omesso esame di fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Le censure sviluppate dalla società ricorrente, in effetti, sono sostanzialmente riferibili ad una denuncia di insufficienza motivazionale, da giudicare inammissibile alla luce del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.; questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che«In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali». (Cass. n. 7090/2022; nello stesso senso, in precedenza, Cass. n. 22598/2018 e Cass. n. 23940/2017). Può peraltro aggiungersi, in ogni caso, che la denuncia di omesso esame di fatto decisivo di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. è qui in concreto preclusa dal disposto dell'articolo 348 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis, perché in questo procedimento l’atto di appello risale al 2015), alla cui stregua la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado può essere impugnata per cassazione esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) 4) del primo comma dell'articolo 360 c.p.c. Né, d’altra parte, la società ricorrente ha dedotto che le ragioni di fatto poste a base della decisione di secondo grado fossero diverse da quelle su cui si fondava la decisione di primo grado; cfr., su quest'ultimo punto, Cass. n. 26774/2016: «nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 83/2012, conv., con modif., dalla legge 134/2012, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con atto di citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse». Tanto premesso, va evidenziata l'infondatezza dell’unica doglianza della società ricorrente propriamente qualificabile come denuncia di un vizio di violazione di legge, sviluppata nel quinto motivo di ricorso. Il principio di diritto evocato nell'argomentazione di tale doglianza - alla cui stregua spetterebbe al venditore l'onere di dimostrare di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene - risulta infatti superato dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza n. 11748/2019, hanno affermato l'opposto principio che «In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire laprova dell'esistenza dei vizi». Può poi ulteriormente osservarsi, con riferimento ai motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto: quanto al primo motivo di ricorso, che l'apprezzamento della Corte d'appello secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe svolto una sufficiente allegazione dei vizi del prodotto de quo rientra nell'interpretazione della domanda giudiziale che compete al giudice di merito e non può formare oggetto di censura nel giudizio di legittimità, se non nei casi in cui, essendo stato denunciato un error in procedendo, la Cassazione sia giudice del fatto processuale (Cass. 25259/2017); quanto al secondo motivo di ricorso, che la circostanza della modifica delle caratteristiche del prodotto rispetto a quelle risultanti dalla scheda tecnica del 2011 ha formato oggetto di esame nella sentenza impugnata, ancorché l'esito di tale esame non abbia condotto il giudice di merito agli esiti auspicati dalla società ricorrente; quanto al terzo motivo di ricorso, che la censuranon attinge la ratio decidendi, la quale si fonda sulla irrilevanza della difformità della composizione del prodotto rispetto alle specifiche tecniche risultanti dalla scheda del 2011; quanto al quarto motivo di ricorso, che «il ricorrente che, in sede dilegittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative» (Cass.n. 19985/2017); quanto al sesto motivo di ricorso, che, al pari del terzo motivo, non attinge la ratio decidendi, la quale, come già sopra evidenziato, si fonda sulla irrilevanza della difformità della composizione del prodotto rispetto alle specifiche tecniche risultanti dalla scheda del 2011. Con il settimo ed ultimo motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la ricorrente chiede che questa Corte, cassata la sentenza impugnata, regoli le spese di lite ponendole a carico della ACM. Il motivo è inammissibile perché non contiene alcuna censura alla regolazione delle spese effettuata nella sentenza i mpugnata, ma si risolve nella mera richiesta di applicazione del principio victus victorinell' auspicata ipotesi di cassazione di detta sentenza. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5 . 3 00, oltre € 200 per esborsi e oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di co