CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia n. 1745/2016, depositata il 4 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4692/2017Numero sezionale 3967/2026Numero di raccolta generale 15060/2026Data pubblicazione 19/05/20261. – Con avviso di accertamento n. TVS010101173, relativoall’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate recuperava atassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’IVA ritenuta dovutasulla fattura emessa in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’IVAritenuta indebitamente detratta in relazione alla fattura ricevuta daGenercredit S.p.A., irrogando anche le conseguenti sanzioni. L’attoimpositivo traeva origine da una complessa operazione di sale andlease back avente ad oggetto un impianto irriguo meccanizzato,articolato in tre passaggi negoziali: la cessione del bene daGaetano Fornelli alla [OSCURATO:SOCIETA]., la successiva cessionedel medesimo bene alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, la rivendita delbene allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’Agenzia delle entrate,l’operazione aveva natura meramente cartolare ed era connotatada inesistenza oggettiva e soggettiva, essendo finalizzataunicamente a consentire al contribuente un’indebita detrazioneIVA. L’Agenzia evidenziava che il contribuente aveva emessofattura per la prima cessione senza indicarla in dichiarazione, che ilbene era transitato tra i diversi soggetti allo stesso prezzo e che laGeneraltractor S.r.l. si presentava come priva di reale strutturaoperativa.Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponevaricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari.Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Agenzia delle entrate,contestando le deduzioni del contribuente e ribadendo la naturafittizia dell’operazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari, con sentenza n.106/12/2012, accoglieva il ricorso e annullava l’avviso diaccertamento.2. – Contro la sentenza di primo grado proponeva appellol’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 4692/2017Numero sezionale 3967/2026Numero di raccolta generale 15060/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si costituiva il contribuente chiedendo la conferma dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con sentenzan. 1745/11/2016, depositata il 4 luglio 2016, rigettava l’appellodell’Ufficio.3. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a un solo motivo.Resiste con controricorso il contribuente.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dato atto che nella memoriaillustrativa il contribuente ha chiesto disporsi l’estinzione delgiudizio per cessata materia del contendere, con compensazionedelle spese di lite, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018,convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, in materia didefinizione agevolata delle controversie tributarie.Il ricorrente deduce di aver presentato istanza di definizioneagevolata (Protocollo n. 0887096 del 27 maggio 2019), acquisitadall'Ufficio legale della Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani, e che la procedura si è perfezionata a seguito delversamento dell'importo netto dovuto, pari a euro 1.100,00,eseguito in data 27 maggio 2019 mediante modello F24, neitermini e con le modalità previsti dalla normativa richiamata.Come emerge dalla stampa dei sistemi informativi dell'Agenziadelle entrate, aggiornata al 9 marzo 2026, la domanda è statavalidata come «regolare».Numero registro generale 4692/2017Numero sezionale 3967/2026Numero di raccolta generale 15060/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il Collegio, dunque, dichiara l'estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, in ragione delladefinizione agevolata.2. – Le spese restano a carico delle parti che le hannoanticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ilmeccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso dicessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017). P.Q.MDichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere; le spese restano a carico delle parti che le hannoanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida