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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2004

Cassazione n. 14462/2024

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13995- 20 20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].CO.

AMBIENTE – s ocietà c onsortile a resp. lim. in liquidazione - c.f. 03926930656– in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato professor Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliatain Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 3 0 , presso i l dottor [OSCURATO:PERSONA] .

RICORRENTE contro PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:PERSONA] A mministrativa (U.T.A.) exO.P.C.M. n. 3920/11 (già Commissario di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] nella Regione Campania delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.2.2004) - c.f. 80188230587 – in persona del P residente pro tempore , rappresenta t a e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTEavverso lasentenza n. 11/2020 del la Corte d’Appello di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del7 marzo 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA] ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011 (già Commissario di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] nella Regione Campania delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.2.2004) con atto n. 1 del 9.10.2014 ingiungeva ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 alla “Ges.Co.

Ambiente” soc. c ons . a r.l. il pagamento della somma di euro 23.126.563,10(cfr. ricorso, pag. 10).

All’uopo rappresentava che era creditrice della “Ges.Co.” per l’importo anzidetto in dipendenza delle fatture emesse dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania, con riferimento ai rifiuti dalla “Ges.Co.” conferiti all’impianto “C.D.R.” (“[OSCURATO:PERSONA] dai Rifiuti”)di Battipaglia negli anni 2004/2005 (cfr. ricorso, pag. 9). 2.Con atto notificato in data 10.11.2014 la “Ges.Co.” citava la P.C.M.– U .T.A. a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, così proponendo opposizione all’ingiunzione di pagamento (cfr. ricorso, pag.11).

Eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dei crediti ex adverso azionati relativi al periodo 31.3.2004 – 1.9.2004 in difetto di idonei atti interruttivi (cfr. ricorso, pag. 12 ) ; altresì, che era a sua volta creditrice per l’importo di euro 4.464.007,56,importo che opponeva in compensazione (cfr. ricorso, pag. 13 ) .

Chiedeva, peraltro, revocarel’opposta ingiunzione e condannare controparte al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione monetaria,residuanti in favore di essa opponente all’esito della compensazione (cfr. ricorso, pag.14).3.Si costituiva la P .C.M. – U .T.A.

Instava per il rigetto dell’opposizione (cfr. ricorso, pagg.14 - 15 ) . 4.Con sentenza n. 3510/2017 il Tribunale di Napoli accoglieva per quanto di ragione l’opposizione, revocava l’ingiunzione e, dichiarata la compensazione delle opposte pretese fino a concorrenza dell’importo di euro 5.204.525,41, condannava la “Ges.Co.” a pagare alla P.C.M. – U .T.A. la somma di euro 8.339.082,48, oltre interessi e penalità dal 9.10.2014 al soddisfo(cfr. ricorso, pag.18). 5.La P.C.M. – U .T.A. proponeva appello.

Resisteva la “Ges.Co.”; proponeva appello incidentale. 6.Con sentenza n. 11/2020 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello principale, rigettava l’appello incidentale ed,in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarava la compensazionedelle opposte pretese fino a concorrenza dell’importo di euro 1.677.471,86, condannava la “Ges.Co.” a pagare alla P.C.M. –U.T.A. la somma di euro 23.033.689,39, d i cui euro 12.666.653,89 in linea capitale, euro 9.686.855,37 a titolo di interessi sino alla data del 4.4.2017 ed euro 680.189,39 per penali, e regolava lespese del doppio grado (cfr. sentenza d’appello, pag. 21).

In ordine al motivo dell’appello principale - con cui la P.C.M. / U.T.A. aveva addotto a censura del primo dictumche il credito di euro 1.376.708,56, vantato dalla “Ges.Co.” nei confronti della “Fibe”, ed il credito di euro 2.151.345,60, vantato dalla “Ges.Co.” nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]”, per complessivi euro 3.527.054,16, erano da escludere dalla compensazione per difetto di reciprocità, siccome le fatture erano state emesse dalla “Ges.Co.”nei confronti di altri soggetti (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 e 15); e con cui aveva addotto che il principio di “non contestazione” richiamato al riguardo dal tribunale doveva reputarsi inconferente (cfr. sentenza d’appello, pag. 16) - la Corte di Napoli evidenziava quanto segue.

Ovvero che la prima doglianza, con cui , appunto, la P.C.M. – U.T.A. aveva contestato la titolarità passiva dei crediti eccepiti in compensazione, era senz’altro ammissibile in grado d’appello, siccome integrante gli estremi di una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d’ufficio (cfr. sentenza d’appello, pag. 17).

Ovveroche la seconda doglianza comunque si giustificava, attesa la valenza del principio di “non contestazione” con riferimento a fatti non già a valutazioni, quale quella involta dal riscontro della titolarità passivadel rapporto obbligatorio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 17 –18). 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Ges.Co.

Ambiente” soc. cons. a resp. lim.in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di sei m otivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.La r icorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.

“error in procedendo”, la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 345, 2° co., cod. proc. civ.

Premette che la P.C.M. – U.T.A. unicamente con l’appello principale ha , per la prima volta,disconosciuto la titolarità da parte sua delle posizioni debitorie correlate ai crediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 opposti in compensazione (cfr. ricorso, pag. 28).

Indi deduceche - contrariamente alla titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio,la cui contestazione sostanzia senza dubbio una “mera difesa” - la titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio, contrariamente all’assunto della Corte di Napoli, non assurge ad elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e la relativa insussistenza deve, a pena di inammissibilità, essere prospettata dal convenuto mercé la formulazione, nel termine decadenziale di cui all’art. 167 cod. proc.civ., di una specifica eccezione in senso stretto(cfr. ricorso, pag. 30).

Deduce dun qu e che la c orte d istrettuale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità ex art. 345, 2° co., cod. proc. civ. dell’appello principale , siccome la questione della titolarità delle posizioni debitorie connesse ai controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 erarimasta nel corso del giudizio di primo grado del tutto estranea alla materia del contendere(cfr. ricorso, pag. 31). 10.Il primo motivo di ricor so va respinto. 11.Va ribadito l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto (soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito, nel sistema processuale di cui alla legge 26.11.1990, n. 353, dall’art. 180, 2° co., cod. proc. civ. e, a seguito delle modifiche recate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14.5.2005, n. 80, dall’art. 167 cod. proc. civ.) bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, ove con essa si introducano nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l’ulteriore conseguenza che l’esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati (e la loro conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo)si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. 5.8.2010, n. 18207; Cass. 19.11.2015, n. 23657; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638372-01), secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373-01), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa). 12.Su tale scorta si osserva nella specie che la “Ges.Co.” aveva riferito delle fattureinsolute di “FIBE” s.p.a., per euro 1.376.708,56 , e delle fatture insolute di “FIBE Campania” s.p.a., per euro 2.150.345,60 , cui si correlano i crediti opposti in compensazione,a pagina 26 dell’atto di opposizione all’ingiunzione ed in allegato all’atto di opposizione aveva atteso alla produzione delle fatture (cfr. ricorso, pag. 13).In tal guisa l’estraneità della P.C.M. – U.T.A. alla sfera , ex latere debitoris , dei rapporti obbligatori di cui alle stesse fatture costituiva circostanza, risultanza ritualmente acquisita al giudizio sin dal deposito dell’opposizione, sicché nessun ostacolo si prefigurava a che la corte d’appello la rilevasse ex officio. 13.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3 e n. 4 , cod. proc. civ.

“ error in iudicando et in procedendo ”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Napoli, il principio di “non contestazione” è appieno applicabile anche alle valutazioni concernenti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio, allorché siano state svolte difese incompatibili conil relativo disconoscimento (cfr. ricorso, pagg. 32 - 33 ) .

Deduce segnatamente che nel corso del giudizio di primo grado la P.C.M. – U.T.A. si è reiteratamente assunta titolare dei debiti connessi ai crediti opposti in compensazione, siccome subentrata nelle posizioni debitorie di “Fibe” s.p.a. e di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (cfr. ricorso, pag. 33).

Deduce quindi che controparte ha in prime cure svolto difese incompatibili con la negazionedella titolarità passiva del controcredito di euro 3.527.054,16 (cfr. ricorso, pag. 33). 14.Il secondo motivo di ricor so del pari va respinto. 15.Questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655; altresì, Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220). 16.Su tale scorta si rimarca che il mezzo in disamina difetta di specificità ed “autosufficienza”.

Invero, la ricorrente non ha provveduto (neppure alle pagg. 14 - 15 del ricorso, ove ha riferito della comparsa di costituzione in prime cure della P.C.M. –U.T.A.) a trascrivere testualmente i passaggi degli atti difensivi dell a P.C.M. – U.T.A., con cui controparte avrebbe “diffusamente sostenuto la tesi della propria titolarità dei crediti oggetto dell’ingiunzione di pagamento n. 1/2014” (c osì ricorso, pag. 33).

Propriamente,la “Ges.Co.” si è limitata a rinviare alle pagine da 5 a 32 della comparsa di costituzione in prime cure della P.C.M. –U.T.A. ed al documento n. 12 di parte avversa (cfr. ricorso, pag. 33). 17.D’altra parte, la ricorrente ha addotto che la P.C.M. – U.T.A. si sarebbe assunta titolare delle posizioni debitorie correlate ai crediti eccepiti in compensazione per essere subentrata nella posizione di “FIBE Campania” “attraverso il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e Situazione creditoria e debitoria pregressa e poi la [OSCURATO:PERSONA] ” (c osì ricorso, pag. 33).

E tuttavia una prospettazione siffa tta – pur al di là del vizio di “autosufficienza” –inevitabilmente postula rilievi di natura valutativa ai fini de i riscontri che vi si correlano in chiave processuale( al riguardo cfr. Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403; Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30744.

Si veda, per altro verso, Cass. (ord.) 28.10.2019, n. 27490).18.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

“error in iudicando”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 1° co., legge n. 225/1992 con riferimento alle ordinanze del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania n. 22/2004, n. 25/2004, n. 16/2004 e n. 52/2004; la falsa applicazione dell’art. 1 O.P.C.M. n. 3479/2005; la violazione dell’art. 1, 4° co., O.P.C.M. n. 3653/2008; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 dec. leg. n. 245/2005 e dell’art. 1 O.P.C.M. n. 3479/2005.

Deduce che ha errato la Corte di Napoli a disconoscere la titolarità in capo alla P.C.M. – U.T.A. delle posizioni debitorie correlate ai controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 eccepiti in compensazione (cfr. ricorso, pag. 36).

Deduce che i controcrediti opposti in compensazione riguardano attività straordinarie ed eccezionali da essa ricorrente svolte in qualità di gestore dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] in specifica esecuzione di talune ordinanze del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania (cfr. ricorso, pag. 36).

Deduce segnatamente che nel corso dell’anno 2004, in sostituzione della concessionaria “Fibe”, ha provveduto, a causa del “fermo” dell’impianto “C.D.R.” di Battipaglia ed in ottemperanza, appunto, alle ordinanze emergenziali del Commissario di Governo, alla tritovagliatura ed alla rotoimballatura di un’ingente quantità dei rifiuti conferita dai Comuni della Provincia di Salerno presso l’impianto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 36 -37).

Deduce quindi che in special modo l’ordinanza n. 52/2004 rende evidente che obbligato al pagamento di tali prestazioni fosse ab origine il Commissario di Governo, sì che le posizioni debitorie correlate ai controcrediti opposti in compensazione sono da ascrivere alla P.C.M. –U.T.A. (cfr. ricorso, pag. 38) .

Deduce in ogni caso che, pur a prescindere dallo specifico contenuto delle ordinanze commissariali, le prestazioni surriferite sono state eseguite su disposizione del Commissario di Governo, sicché il rapporto obbligatorio non può che esser insorto tra il Commissario di Governo ed il destinatario dell’ordine(cfr. ricorso, pag. 38).

Deduce quindi che neppure si prospetta la questione del “subingresso” del Commissario di Governo – e per esso della P.C.M./U.T.A. – nelle posizioni debitorie della “Fibe” (cfr. ricorso, pag. 39).

Deduce infine che riveste valenza decisiva ai fini del riscontro del subingresso del Commissario straordinario e per esso della P.C.M. – U.T.A.

“sia nelle posizioni attive che in quelle passive dell’ex concessionaria Fibe” (così ricorso, pag. 40), l’O.P.C.M. n. 3653 del 30.1.2008, del tutto ignorata dalla corte distrettuale, “con la quale si è provveduto a nominare un apposito [OSCURATO:PERSONA] ”(così ricorso, pag. 40) . 19.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

20. L a questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite (cfr. Cass. 5.8.2010, n. 18207; Cass. 19.11.2015, n. 23657; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371-01)).

Ebbene, con il mezzo in disamina la ricorrente, nonostante il riferimento in rubrica alla previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., innegabilmente censura i l giudizio “di fatto” cui , in ordine alla titolarità delle posizioni debitorie correlate ai crediti opposti dalla “Ges.Co.” in compensazione, la corte d’appello ha fatto luogo(è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). 21.In tal guisa so vviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).

22. In ogni caso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettualeha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

La Corte partenopea ha puntualizzato che era pacifico che i crediti opposti in compensazione fossero stati vantati dalla “Ges.Co.” nei confronti della “Fibe” e nulla era stato allegato e provato onde dar ragione del fatto che crediti nei confronti della “Fibe” e della “[OSCURATO:PERSONA]” potessero essere azionati nei confrontidella P.C.M. – U.T.A. (cfr. sentenza d’appello, pag. 18) .Ulteriormente, la corte ha specificato che il subingresso del C ommissario straordinario aveva riguardato unicamente i crediti di cui alle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni e che la “Ges.Co.” non aveva comprovato il subentro ad ampio spettro del Commissario nelle posizioni debitorie di “Fibe” e di “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 18). 23.In pari tempo, la ricorrent e si d uole per l’asserita mancata valutazione delle risultanze istruttorie ( tra le quali l’O.P.C.M. del 30.1.2008 con cui si era provveduto alla nomina di un Commissario delegato).

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora – è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415). 24.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

“error in iudicando”, la violazionedegli artt. 342 e 112 cod. proc. civ.; il vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello incidentale.

Premette che con l’iniziale opposizione aveva eccepito in compensazione i controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 con gli aggiuntivi computandi importi degli interessi e della rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 42).

Premette che il tribunale aveva circoscritto la compensazione agli importi del capitale, siccome aveva assunto che gli interessi e la rivalutazione non fossero stati oggetto di specifica domanda (cfr. ricorso, pag. 42).

Premette che con l’appello incidentale ha censurato a tal specifico riguardo il primo dictum(cfr. ricorso, pag. 42).Premette che la corte d’appello ha reputato siffatta doglianza assorbita nel rigetto dell’eccezione di compensazione limitatamente ai controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).

Deduce quindi che l’accoglimento dei motivi in precedenza svolti non può che comportare il riconoscimento della compensabilità dei controcrediti con le aggiuntive voci degli interessi e della rivalutazione(cfr. ricorso, pag. 42). 25.Evidentemente la disamina de l quarto motivo di ricor so re sta a pieno titolo assorbita nella reiezione dei precedenti motivi di impugnazione, segnatamente nella reiezione del terzo motivo.

Rimangono, perciò, impregiudicati i rilievi espressi, in parte qua, dalla Corte napoletana ai punti 6.1.f. e 6.1.f.1. della motivazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). 26.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.

“error in procedendo”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ.

“error in iudicando”, la violazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2946 e 1219 cod. civ.

Premette che con l’iniziale opposizione aveva eccepito la prescrizione dei crediti ex adverso azionati relativi al periodo 31.3.2004 - 1.9.2004 ed ammontanti nel complesso ad euro 3.525.637,42 ed aveva segnatamente addotto che le avverse note del 2.3.2006 e del 26.3.2009 erano da reputar inidonee a fini interruttivi, “trattandosi di generiche ed indeterminate comunicazioni prive di ogni riferimento utile ad identificare i crediti cui esse si riferivano”(così ricorso, pa g . 4 3 ) .Premette che il tribunale aveva respinto l’eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, avendo reputato, viceversa, la nota del 2.3.2006 dotata di idoneità interruttiva (cfr. ricorso, pag. 44).

Premette che con l’appello incidentale ha censurato a tal specifico riguardo il primo dictum(cfr. ricorso, pag. 44).

Premette che la corte d’appello ha reputato inammissibile il motivo d’appello incidentale per difetto di specificità ovvero ha assunto che –a fronte del rilievo del tribunale secondo cui la richiesta di pagamento di cui alla nota del 2.3.2006, “facendo riferimento all’eseguita verifica dei documenti contabili acquisiti dalle società Fibe s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché alle causali delservizio (…), non [poteva] che riguardare la pretesa azionata con l’[iniziale] ingiunzione”, sicché “era onere dell’opponente allegare e provare che la debitoria indicata nella richiesta stragiudiziale si riferisse a fatti e rapporti distinti (…)” –il motivo di gravame non aveva sviluppato alcuna critica a tale valutazione, “limitandosi a ribadire che la missiva del 2 marzo 2006 non precisa[va]i crediti oggetto della messa in mora, senza tuttavia fornire argomenti idonei a smontare il ragionamento del primo Giudice” (cosìsentenza d’appello, pagg. 12 - 13 ) .

Indi deduce che ha errato al riguardo la corte di merito (cfr. ricorso, pag. 46).

Deduce segnatamente che con il motivo d’appello incidentale ha ai rilievi del tribunale contrapposto la tesi per cui la nota del 2.3.2006, oltre a mancare di qualsivoglia specificazione del credito richiesto, “indicava nell’oggetto lo specifico riferimentoad un’obbligazione (…) del tutto diversa da quella dei crediti di cui all’ingiunzione di pagamento n. 1/2014” (così ricorso, pag. 47).

Deduce dunque che il motivo di doglianza svolto con l’appello incidentale si è sostanziatonella diretta ed immediata critica dell’assunto del tribunale, secondo cui la nota del 2.3.2006 faceva riferimento a “tutte le voci che compongono la tariffa di smaltimento rifiuti” (cfr. ricorso, pag. 47). 27.Il quinto motivo di ricor so va rigettato . 28.Questa Corte spiega che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione (che rinviene la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte)trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; cosicché, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc. c iv . – nella specie , conseguente al l’asserita omessa compiuta censura della valutazione operata dal primo giudice - deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di gravame all’uopo formulati; invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntual mente i fatti processuali alla base dell ’ errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di “autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612;Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880). 29.Su tale scorta si evidenzia che la ricorrente non ha provveduto, così come avrebbe dovuto in ossequio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell’art.366 cod. proc. civ.,onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio delle sue prospettazioni, a riprodurre più o meno testualmente i l tenore del motiv o dell’appello incidentale esperito, in punto di prescrizione delle pretese azionate dalla P.C.M. –U.T.A., innanzi alla Corte di Napoli.

Più esattamente,la “Ges.Co.” si è limitata a riprodurre (cfr. ricorso, pagg. 44 –45 nonché gli analoghi rilievi di cui alle pagg. 20 e 21 ) al c uni s punti - taluni neppure appieno relativi alle note del 2.3.2006 e del 26.3.2009 - del gravame incidentale afferenti alla parte del primo dictumrecante reiezione dell’eccezione di parziale prescrizione del credito oggetto dell’iniziale ingiunzione. 30.In ogni caso la surriferita valutazione della corte distrettuale – di cui al paragrafo 6.1.d.1. - non risulta disallineata rispetto all’elaborazione di questa Corte.

Difatti,questo Giudice ha chiarito che l’art. 342, 1° co., cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) non esige – certo - lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (cfr. Cass. (ord.) 5.5.2017, n. 10916), ovvero affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.12.2022, n. 36481 (Rv. 666375-01)). 31.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ.

“error in procedendo”, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 1° co., e 167 cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod.proc. civ.“error in iudica ndo ”, la violazione e falsa applicazione de ll’art. 2697 cod. civ.

Premette che con l’iniziale opposizione aveva diffusamente contestato l’aned il quantum dell’avversa pretesa ed aveva evidenziato l’inidoneità delle fatture prodotte ex adversoa costituir prova del credito ingiunto (c fr. ricorso, pa g . 4 8 ) .

Premette che il tribunale aveva assunto che non avesse svolto specifiche contestazioni in ordine all’aned al quantum dell’avversa pretesa (c osì ricorso, pag. 49).

Premette che con l’appello incidentale ha censurato anche a tal specifico riguardo il primo dictum(cfr. ricorso, pag. 49).

Premette che la Corte di Napoli ha reputato infondato il motivo d’appello incidentale,ovvero, da un canto, ha affermato che “nessuna presa di posizione era stata assunta nei primi atti difensivi dalla difesa dell’attuale appellante incidentale rispetto al credito, documentato dalle fatture emesse da Fibe nei confronti della Gesco (…), come pure imposto dall’art. 167 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 14) ovvero , d’altro canto, ha affermato che le contestazioni dell’appellante incidentale di cui alla se conda memoria ex art. 183 cod. proc. civ., oltre che tardive, si rivelavano prive di efficacia, siccome si risolvevano in rilievi di ordine propriamente teorico circa l’inidoneità probatoria della fattura quale documento di parte e non esprimevano “alcuna presa di posizione contraria rispetto al credito dedotto, sia in ordine all’an che al quantum debeatur” (così sentenza d’appello, pag. 15).

Indi deduce che con l’iniziale atto di opposizione ha contestato l’avversa pretesa sia disconoscendo l’avvenuta effettuazione da parte della “Fibe” delle prestazioni di cui alle fatture sia evidenziando la necessità che fosse provata “l’effettiva esistenza e consistenza” degli avversi crediti (cfr. ricorso, pag. 52).

Deduce del resto che con l’iniziale atto di opposizione ha addotto che a decorrere dal 23.2.2004 e per tutto l’anno 2004, a causa del “fermo” dell’impianto “C.D.R.” di Battipaglia, ha sostituito la “Fibe” nell’attività di smaltimento dei rifiuti, il che implica, logicamente e limitatamente al medesimo periodo temporale, il disconoscimento delle prestazioni cui si correla l’avversa pretesa (cfr. ricorso, pag. 52).

Deduce infine che nell’iniziale ingiunzione mancava qualsivoglia specifica indicazione in ordine ai fatti costitutivi dell’azionata pretesa e ci si limitava al mero numerico elenco delle fatture azionate, cosicché la contestazione svolta nell’atto di opposizione non poteva che conformarsi ai medesimi contenuti dell’atto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 53). 32.Il sesto motivo di ricor so analogamente va rigettato . 33.Il mezzo in disamina del pari difetta di specificità ed “autosufficienza”.

La ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso né il testo dell’iniziale opposizione né il testo della seconda memoria exart. 183 cod. proc. civ. (la ricorrente si è limitata, alle pagg. 11 – 13 del ricorso, a lla sintetica parafrasi del contenuto dell’inziale opposizione e, alle pagg. 48 – 49, a riprodurne singoli stralci,stralci, questi stessi, riprodotti poi alle pagg. 52 e 53) .

Cosicché sovviene l’ elaborazione di questa Corte dapprima citat a (il riferimento è, tra le altre, a Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220 , Si veda altresì Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, secondo cui la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato). 34.In ogni caso alla stregua degli stralci in questa sede riprodotti le surriferite valutazioni operate dalla corte di merito appaiono appieno da condividere.

Invero,nell’iniziale opposizione la “Ges.Co.” non aveva recisamente smentito né contrastato l’avversa pretesa e si era limitata,essenzialmente, a prospettare la necessità di far luogo alla nomina di un c.t.u. che quantificasse il credito di “FIBE” e di “FIBE Campania”(“l’eventuale credito vantato dall’UTA, se esistente, potrà essere determinato solo a seguito di nomina di un c.t.u. (…)”: cfr. ricorso, pag. 48), tenuto conto che non era “stata effettuata alcuna verifica, in presenza o in contraddittorio tra le parti, sulle debitorie di Ges.Co.verso Fibe S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (…)”(cfr. ricorso, pag. 49).

35. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrent e va condannat a a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 36.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente, “Ges.Co.

Ambiente” società consortile a responsabilità limitata in liquidazione , a rimborsare al la controricorrente , Presidenza del Consiglio dei Ministri –[OSCURATO:PERSONA] (ex O.P.C.M. 3920/11), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 23.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13995- 20 20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].CO. AMBIENTE – s ocietà c onsortile a resp. lim. in liquidazione - c.f. 03926930656– in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato professor Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliatain Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 3 0 , presso i l dottor [OSCURATO:PERSONA] . RICORRENTE contro PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:PERSONA] A mministrativa (U.T.A.) exO.P.C.M. n. 3920/11 (già Commissario di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] nella Regione Campania delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.2.2004) - c.f. 80188230587 – in persona del P residente pro tempore , rappresenta t a e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTEavverso lasentenza n. 11/2020 del la Corte d’Appello di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del7 marzo 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA] ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011 (già Commissario di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] nella Regione Campania delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.2.2004) con atto n. 1 del 9.10.2014 ingiungeva ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 alla “Ges.Co. Ambiente” soc. c ons . a r.l. il pagamento della somma di euro 23.126.563,10(cfr. ricorso, pag. 10). All’uopo rappresentava che era creditrice della “Ges.Co.” per l’importo anzidetto in dipendenza delle fatture emesse dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania, con riferimento ai rifiuti dalla “Ges.Co.” conferiti all’impianto “C.D.R.” (“[OSCURATO:PERSONA] dai Rifiuti”)di Battipaglia negli anni 2004/2005 (cfr. ricorso, pag. 9). 2.Con atto notificato in data 10.11.2014 la “Ges.Co.” citava la P.C.M.– U .T.A. a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, così proponendo opposizione all’ingiunzione di pagamento (cfr. ricorso, pag.11). Eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dei crediti ex adverso azionati relativi al periodo 31.3.2004 – 1.9.2004 in difetto di idonei atti interruttivi (cfr. ricorso, pag. 12 ) ; altresì, che era a sua volta creditrice per l’importo di euro 4.464.007,56,importo che opponeva in compensazione (cfr. ricorso, pag. 13 ) . Chiedeva, peraltro, revocarel’opposta ingiunzione e condannare controparte al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione monetaria,residuanti in favore di essa opponente all’esito della compensazione (cfr. ricorso, pag.14).3.Si costituiva la P .C.M. – U .T.A. Instava per il rigetto dell’opposizione (cfr. ricorso, pagg.14 - 15 ) . 4.Con sentenza n. 3510/2017 il Tribunale di Napoli accoglieva per quanto di ragione l’opposizione, revocava l’ingiunzione e, dichiarata la compensazione delle opposte pretese fino a concorrenza dell’importo di euro 5.204.525,41, condannava la “Ges.Co.” a pagare alla P.C.M. – U .T.A. la somma di euro 8.339.082,48, oltre interessi e penalità dal 9.10.2014 al soddisfo(cfr. ricorso, pag.18). 5.La P.C.M. – U .T.A. proponeva appello. Resisteva la “Ges.Co.”; proponeva appello incidentale. 6.Con sentenza n. 11/2020 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello principale, rigettava l’appello incidentale ed,in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarava la compensazionedelle opposte pretese fino a concorrenza dell’importo di euro 1.677.471,86, condannava la “Ges.Co.” a pagare alla P.C.M. –U.T.A. la somma di euro 23.033.689,39, d i cui euro 12.666.653,89 in linea capitale, euro 9.686.855,37 a titolo di interessi sino alla data del 4.4.2017 ed euro 680.189,39 per penali, e regolava lespese del doppio grado (cfr. sentenza d’appello, pag. 21). In ordine al motivo dell’appello principale - con cui la P.C.M. / U.T.A. aveva addotto a censura del primo dictumche il credito di euro 1.376.708,56, vantato dalla “Ges.Co.” nei confronti della “Fibe”, ed il credito di euro 2.151.345,60, vantato dalla “Ges.Co.” nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]”, per complessivi euro 3.527.054,16, erano da escludere dalla compensazione per difetto di reciprocità, siccome le fatture erano state emesse dalla “Ges.Co.”nei confronti di altri soggetti (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 e 15); e con cui aveva addotto che il principio di “non contestazione” richiamato al riguardo dal tribunale doveva reputarsi inconferente (cfr. sentenza d’appello, pag. 16) - la Corte di Napoli evidenziava quanto segue. Ovvero che la prima doglianza, con cui , appunto, la P.C.M. – U.T.A. aveva contestato la titolarità passiva dei crediti eccepiti in compensazione, era senz’altro ammissibile in grado d’appello, siccome integrante gli estremi di una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d’ufficio (cfr. sentenza d’appello, pag. 17). Ovveroche la seconda doglianza comunque si giustificava, attesa la valenza del principio di “non contestazione” con riferimento a fatti non già a valutazioni, quale quella involta dal riscontro della titolarità passivadel rapporto obbligatorio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 17 –18). 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Ges.Co. Ambiente” soc. cons. a resp. lim.in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di sei m otivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.La r icorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 345, 2° co., cod. proc. civ. Premette che la P.C.M. – U.T.A. unicamente con l’appello principale ha , per la prima volta,disconosciuto la titolarità da parte sua delle posizioni debitorie correlate ai crediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 opposti in compensazione (cfr. ricorso, pag. 28). Indi deduceche - contrariamente alla titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio,la cui contestazione sostanzia senza dubbio una “mera difesa” - la titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio, contrariamente all’assunto della Corte di Napoli, non assurge ad elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e la relativa insussistenza deve, a pena di inammissibilità, essere prospettata dal convenuto mercé la formulazione, nel termine decadenziale di cui all’art. 167 cod. proc.civ., di una specifica eccezione in senso stretto(cfr. ricorso, pag. 30). Deduce dun qu e che la c orte d istrettuale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità ex art. 345, 2° co., cod. proc. civ. dell’appello principale , siccome la questione della titolarità delle posizioni debitorie connesse ai controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 erarimasta nel corso del giudizio di primo grado del tutto estranea alla materia del contendere(cfr. ricorso, pag. 31). 10.Il primo motivo di ricor so va respinto. 11.Va ribadito l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto (soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito, nel sistema processuale di cui alla legge 26.11.1990, n. 353, dall’art. 180, 2° co., cod. proc. civ. e, a seguito delle modifiche recate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14.5.2005, n. 80, dall’art. 167 cod. proc. civ.) bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, ove con essa si introducano nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l’ulteriore conseguenza che l’esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati (e la loro conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo)si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. 5.8.2010, n. 18207; Cass. 19.11.2015, n. 23657; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638372-01), secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373-01), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa). 12.Su tale scorta si osserva nella specie che la “Ges.Co.” aveva riferito delle fattureinsolute di “FIBE” s.p.a., per euro 1.376.708,56 , e delle fatture insolute di “FIBE Campania” s.p.a., per euro 2.150.345,60 , cui si correlano i crediti opposti in compensazione,a pagina 26 dell’atto di opposizione all’ingiunzione ed in allegato all’atto di opposizione aveva atteso alla produzione delle fatture (cfr. ricorso, pag. 13).In tal guisa l’estraneità della P.C.M. – U.T.A. alla sfera , ex latere debitoris , dei rapporti obbligatori di cui alle stesse fatture costituiva circostanza, risultanza ritualmente acquisita al giudizio sin dal deposito dell’opposizione, sicché nessun ostacolo si prefigurava a che la corte d’appello la rilevasse ex officio. 13.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3 e n. 4 , cod. proc. civ. “ error in iudicando et in procedendo ”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Napoli, il principio di “non contestazione” è appieno applicabile anche alle valutazioni concernenti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio, allorché siano state svolte difese incompatibili conil relativo disconoscimento (cfr. ricorso, pagg. 32 - 33 ) . Deduce segnatamente che nel corso del giudizio di primo grado la P.C.M. – U.T.A. si è reiteratamente assunta titolare dei debiti connessi ai crediti opposti in compensazione, siccome subentrata nelle posizioni debitorie di “Fibe” s.p.a. e di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (cfr. ricorso, pag. 33). Deduce quindi che controparte ha in prime cure svolto difese incompatibili con la negazionedella titolarità passiva del controcredito di euro 3.527.054,16 (cfr. ricorso, pag. 33). 14.Il secondo motivo di ricor so del pari va respinto. 15.Questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655; altresì, Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220). 16.Su tale scorta si rimarca che il mezzo in disamina difetta di specificità ed “autosufficienza”. Invero, la ricorrente non ha provveduto (neppure alle pagg. 14 - 15 del ricorso, ove ha riferito della comparsa di costituzione in prime cure della P.C.M. –U.T.A.) a trascrivere testualmente i passaggi degli atti difensivi dell a P.C.M. – U.T.A., con cui controparte avrebbe “diffusamente sostenuto la tesi della propria titolarità dei crediti oggetto dell’ingiunzione di pagamento n. 1/2014” (c osì ricorso, pag. 33). Propriamente,la “Ges.Co.” si è limitata a rinviare alle pagine da 5 a 32 della comparsa di costituzione in prime cure della P.C.M. –U.T.A. ed al documento n. 12 di parte avversa (cfr. ricorso, pag. 33). 17.D’altra parte, la ricorrente ha addotto che la P.C.M. – U.T.A. si sarebbe assunta titolare delle posizioni debitorie correlate ai crediti eccepiti in compensazione per essere subentrata nella posizione di “FIBE Campania” “attraverso il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e Situazione creditoria e debitoria pregressa e poi la [OSCURATO:PERSONA] ” (c osì ricorso, pag. 33). E tuttavia una prospettazione siffa tta – pur al di là del vizio di “autosufficienza” –inevitabilmente postula rilievi di natura valutativa ai fini de i riscontri che vi si correlano in chiave processuale( al riguardo cfr. Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403; Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30744. Si veda, per altro verso, Cass. (ord.) 28.10.2019, n. 27490).18.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “error in iudicando”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 1° co., legge n. 225/1992 con riferimento alle ordinanze del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania n. 22/2004, n. 25/2004, n. 16/2004 e n. 52/2004; la falsa applicazione dell’art. 1 O.P.C.M. n. 3479/2005; la violazione dell’art. 1, 4° co., O.P.C.M. n. 3653/2008; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 dec. leg. n. 245/2005 e dell’art. 1 O.P.C.M. n. 3479/2005. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a disconoscere la titolarità in capo alla P.C.M. – U.T.A. delle posizioni debitorie correlate ai controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 eccepiti in compensazione (cfr. ricorso, pag. 36). Deduce che i controcrediti opposti in compensazione riguardano attività straordinarie ed eccezionali da essa ricorrente svolte in qualità di gestore dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] in specifica esecuzione di talune ordinanze del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania (cfr. ricorso, pag. 36). Deduce segnatamente che nel corso dell’anno 2004, in sostituzione della concessionaria “Fibe”, ha provveduto, a causa del “fermo” dell’impianto “C.D.R.” di Battipaglia ed in ottemperanza, appunto, alle ordinanze emergenziali del Commissario di Governo, alla tritovagliatura ed alla rotoimballatura di un’ingente quantità dei rifiuti conferita dai Comuni della Provincia di Salerno presso l’impianto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 36 -37). Deduce quindi che in special modo l’ordinanza n. 52/2004 rende evidente che obbligato al pagamento di tali prestazioni fosse ab origine il Commissario di Governo, sì che le posizioni debitorie correlate ai controcrediti opposti in compensazione sono da ascrivere alla P.C.M. –U.T.A. (cfr. ricorso, pag. 38) . Deduce in ogni caso che, pur a prescindere dallo specifico contenuto delle ordinanze commissariali, le prestazioni surriferite sono state eseguite su disposizione del Commissario di Governo, sicché il rapporto obbligatorio non può che esser insorto tra il Commissario di Governo ed il destinatario dell’ordine(cfr. ricorso, pag. 38). Deduce quindi che neppure si prospetta la questione del “subingresso” del Commissario di Governo – e per esso della P.C.M./U.T.A. – nelle posizioni debitorie della “Fibe” (cfr. ricorso, pag. 39). Deduce infine che riveste valenza decisiva ai fini del riscontro del subingresso del Commissario straordinario e per esso della P.C.M. – U.T.A. “sia nelle posizioni attive che in quelle passive dell’ex concessionaria Fibe” (così ricorso, pag. 40), l’O.P.C.M. n. 3653 del 30.1.2008, del tutto ignorata dalla corte distrettuale, “con la quale si è provveduto a nominare un apposito [OSCURATO:PERSONA] ”(così ricorso, pag. 40) . 19.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 20. L a questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite (cfr. Cass. 5.8.2010, n. 18207; Cass. 19.11.2015, n. 23657; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371-01)). Ebbene, con il mezzo in disamina la ricorrente, nonostante il riferimento in rubrica alla previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., innegabilmente censura i l giudizio “di fatto” cui , in ordine alla titolarità delle posizioni debitorie correlate ai crediti opposti dalla “Ges.Co.” in compensazione, la corte d’appello ha fatto luogo(è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). 21.In tal guisa so vviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 22. In ogni caso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettualeha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. La Corte partenopea ha puntualizzato che era pacifico che i crediti opposti in compensazione fossero stati vantati dalla “Ges.Co.” nei confronti della “Fibe” e nulla era stato allegato e provato onde dar ragione del fatto che crediti nei confronti della “Fibe” e della “[OSCURATO:PERSONA]” potessero essere azionati nei confrontidella P.C.M. – U.T.A. (cfr. sentenza d’appello, pag. 18) .Ulteriormente, la corte ha specificato che il subingresso del C ommissario straordinario aveva riguardato unicamente i crediti di cui alle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni e che la “Ges.Co.” non aveva comprovato il subentro ad ampio spettro del Commissario nelle posizioni debitorie di “Fibe” e di “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 18). 23.In pari tempo, la ricorrent e si d uole per l’asserita mancata valutazione delle risultanze istruttorie ( tra le quali l’O.P.C.M. del 30.1.2008 con cui si era provveduto alla nomina di un Commissario delegato). E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora – è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415). 24.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “error in iudicando”, la violazionedegli artt. 342 e 112 cod. proc. civ.; il vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello incidentale. Premette che con l’iniziale opposizione aveva eccepito in compensazione i controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 con gli aggiuntivi computandi importi degli interessi e della rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 42). Premette che il tribunale aveva circoscritto la compensazione agli importi del capitale, siccome aveva assunto che gli interessi e la rivalutazione non fossero stati oggetto di specifica domanda (cfr. ricorso, pag. 42). Premette che con l’appello incidentale ha censurato a tal specifico riguardo il primo dictum(cfr. ricorso, pag. 42).Premette che la corte d’appello ha reputato siffatta doglianza assorbita nel rigetto dell’eccezione di compensazione limitatamente ai controcrediti di euro 1.376.708,56 e di euro 2.151.345,60 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). Deduce quindi che l’accoglimento dei motivi in precedenza svolti non può che comportare il riconoscimento della compensabilità dei controcrediti con le aggiuntive voci degli interessi e della rivalutazione(cfr. ricorso, pag. 42). 25.Evidentemente la disamina de l quarto motivo di ricor so re sta a pieno titolo assorbita nella reiezione dei precedenti motivi di impugnazione, segnatamente nella reiezione del terzo motivo. Rimangono, perciò, impregiudicati i rilievi espressi, in parte qua, dalla Corte napoletana ai punti 6.1.f. e 6.1.f.1. della motivazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). 26.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. “error in iudicando”, la violazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2946 e 1219 cod. civ. Premette che con l’iniziale opposizione aveva eccepito la prescrizione dei crediti ex adverso azionati relativi al periodo 31.3.2004 - 1.9.2004 ed ammontanti nel complesso ad euro 3.525.637,42 ed aveva segnatamente addotto che le avverse note del 2.3.2006 e del 26.3.2009 erano da reputar inidonee a fini interruttivi, “trattandosi di generiche ed indeterminate comunicazioni prive di ogni riferimento utile ad identificare i crediti cui esse si riferivano”(così ricorso, pa g . 4 3 ) .Premette che il tribunale aveva respinto l’eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, avendo reputato, viceversa, la nota del 2.3.2006 dotata di idoneità interruttiva (cfr. ricorso, pag. 44). Premette che con l’appello incidentale ha censurato a tal specifico riguardo il primo dictum(cfr. ricorso, pag. 44). Premette che la corte d’appello ha reputato inammissibile il motivo d’appello incidentale per difetto di specificità ovvero ha assunto che –a fronte del rilievo del tribunale secondo cui la richiesta di pagamento di cui alla nota del 2.3.2006, “facendo riferimento all’eseguita verifica dei documenti contabili acquisiti dalle società Fibe s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché alle causali delservizio (…), non [poteva] che riguardare la pretesa azionata con l’[iniziale] ingiunzione”, sicché “era onere dell’opponente allegare e provare che la debitoria indicata nella richiesta stragiudiziale si riferisse a fatti e rapporti distinti (…)” –il motivo di gravame non aveva sviluppato alcuna critica a tale valutazione, “limitandosi a ribadire che la missiva del 2 marzo 2006 non precisa[va]i crediti oggetto della messa in mora, senza tuttavia fornire argomenti idonei a smontare il ragionamento del primo Giudice” (cosìsentenza d’appello, pagg. 12 - 13 ) . Indi deduce che ha errato al riguardo la corte di merito (cfr. ricorso, pag. 46). Deduce segnatamente che con il motivo d’appello incidentale ha ai rilievi del tribunale contrapposto la tesi per cui la nota del 2.3.2006, oltre a mancare di qualsivoglia specificazione del credito richiesto, “indicava nell’oggetto lo specifico riferimentoad un’obbligazione (…) del tutto diversa da quella dei crediti di cui all’ingiunzione di pagamento n. 1/2014” (così ricorso, pag. 47). Deduce dunque che il motivo di doglianza svolto con l’appello incidentale si è sostanziatonella diretta ed immediata critica dell’assunto del tribunale, secondo cui la nota del 2.3.2006 faceva riferimento a “tutte le voci che compongono la tariffa di smaltimento rifiuti” (cfr. ricorso, pag. 47). 27.Il quinto motivo di ricor so va rigettato . 28.Questa Corte spiega che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione (che rinviene la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte)trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; cosicché, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc. c iv . – nella specie , conseguente al l’asserita omessa compiuta censura della valutazione operata dal primo giudice - deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di gravame all’uopo formulati; invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntual mente i fatti processuali alla base dell ’ errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di “autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612;Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880). 29.Su tale scorta si evidenzia che la ricorrente non ha provveduto, così come avrebbe dovuto in ossequio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell’art.366 cod. proc. civ.,onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio delle sue prospettazioni, a riprodurre più o meno testualmente i l tenore del motiv o dell’appello incidentale esperito, in punto di prescrizione delle pretese azionate dalla P.C.M. –U.T.A., innanzi alla Corte di Napoli. Più esattamente,la “Ges.Co.” si è limitata a riprodurre (cfr. ricorso, pagg. 44 –45 nonché gli analoghi rilievi di cui alle pagg. 20 e 21 ) al c uni s punti - taluni neppure appieno relativi alle note del 2.3.2006 e del 26.3.2009 - del gravame incidentale afferenti alla parte del primo dictumrecante reiezione dell’eccezione di parziale prescrizione del credito oggetto dell’iniziale ingiunzione. 30.In ogni caso la surriferita valutazione della corte distrettuale – di cui al paragrafo 6.1.d.1. - non risulta disallineata rispetto all’elaborazione di questa Corte. Difatti,questo Giudice ha chiarito che l’art. 342, 1° co., cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) non esige – certo - lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (cfr. Cass. (ord.) 5.5.2017, n. 10916), ovvero affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.12.2022, n. 36481 (Rv. 666375-01)). 31.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ. “error in procedendo”, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 1° co., e 167 cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod.proc. civ.“error in iudica ndo ”, la violazione e falsa applicazione de ll’art. 2697 cod. civ. Premette che con l’iniziale opposizione aveva diffusamente contestato l’aned il quantum dell’avversa pretesa ed aveva evidenziato l’inidoneità delle fatture prodotte ex adversoa costituir prova del credito ingiunto (c fr. ricorso, pa g . 4 8 ) . Premette che il tribunale aveva assunto che non avesse svolto specifiche contestazioni in ordine all’aned al quantum dell’avversa pretesa (c osì ricorso, pag. 49). Premette che con l’appello incidentale ha censurato anche a tal specifico riguardo il primo dictum(cfr. ricorso, pag. 49). Premette che la Corte di Napoli ha reputato infondato il motivo d’appello incidentale,ovvero, da un canto, ha affermato che “nessuna presa di posizione era stata assunta nei primi atti difensivi dalla difesa dell’attuale appellante incidentale rispetto al credito, documentato dalle fatture emesse da Fibe nei confronti della Gesco (…), come pure imposto dall’art. 167 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 14) ovvero , d’altro canto, ha affermato che le contestazioni dell’appellante incidentale di cui alla se conda memoria ex art. 183 cod. proc. civ., oltre che tardive, si rivelavano prive di efficacia, siccome si risolvevano in rilievi di ordine propriamente teorico circa l’inidoneità probatoria della fattura quale documento di parte e non esprimevano “alcuna presa di posizione contraria rispetto al credito dedotto, sia in ordine all’an che al quantum debeatur” (così sentenza d’appello, pag. 15). Indi deduce che con l’iniziale atto di opposizione ha contestato l’avversa pretesa sia disconoscendo l’avvenuta effettuazione da parte della “Fibe” delle prestazioni di cui alle fatture sia evidenziando la necessità che fosse provata “l’effettiva esistenza e consistenza” degli avversi crediti (cfr. ricorso, pag. 52). Deduce del resto che con l’iniziale atto di opposizione ha addotto che a decorrere dal 23.2.2004 e per tutto l’anno 2004, a causa del “fermo” dell’impianto “C.D.R.” di Battipaglia, ha sostituito la “Fibe” nell’attività di smaltimento dei rifiuti, il che implica, logicamente e limitatamente al medesimo periodo temporale, il disconoscimento delle prestazioni cui si correla l’avversa pretesa (cfr. ricorso, pag. 52). Deduce infine che nell’iniziale ingiunzione mancava qualsivoglia specifica indicazione in ordine ai fatti costitutivi dell’azionata pretesa e ci si limitava al mero numerico elenco delle fatture azionate, cosicché la contestazione svolta nell’atto di opposizione non poteva che conformarsi ai medesimi contenuti dell’atto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 53). 32.Il sesto motivo di ricor so analogamente va rigettato . 33.Il mezzo in disamina del pari difetta di specificità ed “autosufficienza”. La ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso né il testo dell’iniziale opposizione né il testo della seconda memoria exart. 183 cod. proc. civ. (la ricorrente si è limitata, alle pagg. 11 – 13 del ricorso, a lla sintetica parafrasi del contenuto dell’inziale opposizione e, alle pagg. 48 – 49, a riprodurne singoli stralci,stralci, questi stessi, riprodotti poi alle pagg. 52 e 53) . Cosicché sovviene l’ elaborazione di questa Corte dapprima citat a (il riferimento è, tra le altre, a Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220 , Si veda altresì Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, secondo cui la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato). 34.In ogni caso alla stregua degli stralci in questa sede riprodotti le surriferite valutazioni operate dalla corte di merito appaiono appieno da condividere. Invero,nell’iniziale opposizione la “Ges.Co.” non aveva recisamente smentito né contrastato l’avversa pretesa e si era limitata,essenzialmente, a prospettare la necessità di far luogo alla nomina di un c.t.u. che quantificasse il credito di “FIBE” e di “FIBE Campania”(“l’eventuale credito vantato dall’UTA, se esistente, potrà essere determinato solo a seguito di nomina di un c.t.u. (…)”: cfr. ricorso, pag. 48), tenuto conto che non era “stata effettuata alcuna verifica, in presenza o in contraddittorio tra le parti, sulle debitorie di Ges.Co.verso Fibe S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (…)”(cfr. ricorso, pag. 49). 35. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrent e va condannat a a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 36.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente, “Ges.Co. Ambiente” società consortile a responsabilità limitata in liquidazione , a rimborsare al la controricorrente , Presidenza del Consiglio dei Ministri –[OSCURATO:PERSONA] (ex O.P.C.M. 3920/11), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 23.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà att