CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdate-awise-a+~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria trasmessa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un presupposto manifestamente inconferente, quello della possibilità di impugnare la decisione gravata, resa ai sensi dell'art. 444 cpp, avuto riguardo alla disposta confisca siccome riferita anche alle somme di denaro sottoposte a sequestro, rinvenute nella disponibilità del ricorrente, dato, questo, per contro immediatamente smentito dal portato della sentenza impugnata laddove si chiarisce senza incertezze che la confisca disposta riguardava unicamente beni sottoposti a sequestro da distruggere in seguito all'abiezione così da inerire, essenzialmente, allo stupefacente e non agli importi sequestrati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle .ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; dente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N C:ANCE o i 61