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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29655/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36937-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1482/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 36937 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 36937/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl di avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] anni 2008 e 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la natura dei costi dedotti come spese di pubblicità (sponsorizzazione della società ciclistica Etruria team di Ciaponi edilizia) fossero stati erroneamente ritenuti dall'Agenzia come elargizioni liberali, in violazione dell'art. 90 comma 8

I. 289/2002 e delle circ. dell'Agenzia, in tema di disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, qual è la destinataria della spesa, ed entro i limiti di cui alla citata normativa.

La società contribuente ha depositato atto di costituzione in giudizio, da intendersi come richiesta di partecipazione all'udienza, insistendo nel rigetto del ricorso.

Considerato che 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, non avendo la CTR dato riscontro alla motivazione degli avvisi di accertamento impugnati che avevano contestato la spesa non avendo prodotto un ritorno economico tale da giustificarla considerata la sua reiterazione negli anni anche in assenza di un aumento delle vendite.

2. Il motivo è infondato. 2.1.Vanno ribadii i principi di questa Corte, che ha statuito che il vizio denunciato sussiste solo allorché la sentenza sia affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. 16611/2018);

2.2. è stato altresì statuito che «In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui agli arti. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003, 9745/2017). 2.3.Nella fattispecie non sussiste la dedotta violazione, per avere la CTR coerentemente motivato, ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa sulle spese di pubblicità a favore di società sportive dilettantistiche e accertando, con statuizione in fatto, la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma (art. 90, comma 8, della

I. n. 289 del 2002), che opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti ivi previsti, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori. 3.Col secondo motivo si deduce violazione di legge, art. 109, TUIR, 90, comma 8, L. 289/2002, art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato la deducibilità delle spese di sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche, a prescindere dall'inerenza della spesa rispetto all'attività esercitata dal contribuente

3.1. motivo è infondato, atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, che prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 3.2.In ordine a quest'ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002 è una "presunzione assoluta" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000, trattandosi nel caso di specie di esborsi che sono pacificamente ben al di sotto di tale limite in relazione a ciascuna annualità d'imposta, come emerge dallo stesso ricorso dell'Agenzia.

3.3. La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.

E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass.n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018, Cass. 7117/2021).

4. Orbene, risultando nel caso di specie incontestata la ricorrenza di detti presupposti ricavabili dalla disposizione legislativa in esame, sono da ritenersi ultronee le considerazioni della ricorrente Agenzia circa la "antieconornicità" della spesa in esame, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente.

Ogni ulteriore valutazione (circa l'inerenza e la congruità di quei costi) resta infatti del tutto irrilevante ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella fattane da questa Corte.

5. Ne consegue che il ricorso va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] valuta di non liquidare le spese in relazione alla costituzione meramente formale della cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36937-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1482/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36937 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 36937/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl di avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] anni 2008 e 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la natura dei costi dedotti come spese di pubblicità (sponsorizzazione della società ciclistica Etruria team di Ciaponi edilizia) fossero stati erroneamente ritenuti dall'Agenzia come elargizioni liberali, in violazione dell'art. 90 comma 8 I. 289/2002 e delle circ. dell'Agenzia, in tema di disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, qual è la destinataria della spesa, ed entro i limiti di cui alla citata normativa. La società contribuente ha depositato atto di costituzione in giudizio, da intendersi come richiesta di partecipazione all'udienza, insistendo nel rigetto del ricorso. Considerato che 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, non avendo la CTR dato riscontro alla motivazione degli avvisi di accertamento impugnati che avevano contestato la spesa non avendo prodotto un ritorno economico tale da giustificarla considerata la sua reiterazione negli anni anche in assenza di un aumento delle vendite. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Vanno ribadii i principi di questa Corte, che ha statuito che il vizio denunciato sussiste solo allorché la sentenza sia affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. 16611/2018); 2.2. è stato altresì statuito che «In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui agli arti. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003, 9745/2017). 2.3.Nella fattispecie non sussiste la dedotta violazione, per avere la CTR coerentemente motivato, ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa sulle spese di pubblicità a favore di società sportive dilettantistiche e accertando, con statuizione in fatto, la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma (art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002), che opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti ivi previsti, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori. 3.Col secondo motivo si deduce violazione di legge, art. 109, TUIR, 90, comma 8, L. 289/2002, art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato la deducibilità delle spese di sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche, a prescindere dall'inerenza della spesa rispetto all'attività esercitata dal contribuente 3.1. motivo è infondato, atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, che prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 3.2.In ordine a quest'ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002 è una "presunzione assoluta" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di Euro 200.000, trattandosi nel caso di specie di esborsi che sono pacificamente ben al di sotto di tale limite in relazione a ciascuna annualità d'imposta, come emerge dallo stesso ricorso dell'Agenzia. 3.3. La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass.n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018, Cass. 7117/2021). 4. Orbene, risultando nel caso di specie incontestata la ricorrenza di detti presupposti ricavabili dalla disposizione legislativa in esame, sono da ritenersi ultronee le considerazioni della ricorrente Agenzia circa la "antieconornicità" della spesa in esame, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. Ogni ulteriore valutazione (circa l'inerenza e la congruità di quei costi) resta infatti del tutto irrilevante ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella fattane da questa Corte. 5. Ne consegue che il ricorso va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] valuta di non liquidare le spese in relazione alla costituzione meramente formale della cont
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