CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 49386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dei 14 marzo 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 47 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena (inflitta in aumento a quella irrogata con altra sentenza posta in continuazione) di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", dei reati di cui agli art. 10 bis (capo 1) e 10 ter (capo 2) del d. Igs. n. 74 del 2000, reati entrambi posti in essere in Gela il 31 dicembre 2014. Ccnsiderato che il primo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la asserita violazione degli art. 178 lett. a) e 192 cod. proc. pen., oltre che 111 Cost. e 6 della C.E.D.U., è manifestamente infondato, risultando dalle stesse allegazioni difensive che il Presidente della Corte di appello ha rigettato la dichiarazione di astensione che i componenti del Collegio avevano formulato all'udienza del 28 febbraio 2022 per aver deciso i fatti relativi a un differente anno di imposta, per cui alcuna nullità si è verificata nel caso di specie, non avendo assunto la difesa alcuna iniziativa a seguito della comunicazione della decisione presidenziale, avvenuta alla successiva udienza del 14 marzo 2022, data in cui le parti hanno ritualmente rassegnato le proprie conclusioni, senza nulla obiettare rispetto alla preliminare informazione del rigetto presidenziale dell'istanza di astensione. Rienuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, la mancata considerazione della crisi economica dell'impresa dell'imputato che avrebbe reso impossibile l'adempimento dei debiti erariali, risulta parimenti manifestamente infondato, in quanto sostanzialmente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti giuridici nella sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, in maniera non illogica, nel richiamare peraltro un precedente di questa Corte (sentenza n. 11883 del 2021) relativa a una precedente annualità di imposta della medesima impresa, ha rimarcato come le difficoltà economiche dell'azienda di Barbieri non erano affatto imprevedibili e inevitabili, trascinandosi da anni la crisi di liquidità dedotta, a fronte della quale non risultano adottate iniziative adeguate e tempestive, risultando la valutazione della sentenza impugnata coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Ri:evato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è parimenti manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica, ha evidenziato come il primo giudici abbia già concesso all'imputato le attenuanti generiche, applicate nella massima estensione, e irrogato una pena di poco superiore al minimo edittale, operando aumenti sanzionatori modesti a titolo di continuazione interna ed esterna, a ciò dovendosi solo aggiungere che non c'è stata alcuna reformatio in peius, avendo la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado, a nulla rilevando l'errore materiale nel richiamo alla pena finale (mesi 6 in luogo di mesi 5 e giorni 10), peraltro correttamente indicata nella parte iniziale della sentenza. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass