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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01602/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianzo di Perugia ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto gli aveva trattenuto una missiva in partenza diretta ad altro detenuto.

Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 15, 21, 111 Cost.) non è consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché attinente a un dedotto vizio di motivazione avverso provvedimento censurabile soltanto per violazione di legge.

Considerato, invero, che il Tribunale di sorveglianza con ragionamento esauriente, non manifestamente illogico, ha evidenziato che la lettera di cui si discute contiene riferimenti a soggetti, indicazioni non compiutamente identificabili e, comunque, consigli di condotte processuali di cui non si comprendono le finalità, dunque passaggi che rinviano a meta-discorsi dei quali sono mittente e destinatario possono considerarsi al corrente.

Reputata detta motivazione, assolutamente sufficiente ed esauriente arca l'adeguata disamina del caso concreto e, dunque, non sindacabile in questa sede anche perché conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui necessita, ai fini di giustificare il provvedimento di trattenimento, l'indicazione dei passaggi della missiva che si reputano pericolosi e allarmanti come avvenuto nella specie.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianzo di Perugia ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto gli aveva trattenuto una missiva in partenza diretta ad altro detenuto. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 15, 21, 111 Cost.) non è consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché attinente a un dedotto vizio di motivazione avverso provvedimento censurabile soltanto per violazione di legge. Considerato, invero, che il Tribunale di sorveglianza con ragionamento esauriente, non manifestamente illogico, ha evidenziato che la lettera di cui si discute contiene riferimenti a soggetti, indicazioni non compiutamente identificabili e, comunque, consigli di condotte processuali di cui non si comprendono le finalità, dunque passaggi che rinviano a meta-discorsi dei quali sono mittente e destinatario possono considerarsi al corrente. Reputata detta motivazione, assolutamente sufficiente ed esauriente arca l'adeguata disamina del caso concreto e, dunque, non sindacabile in questa sede anche perché conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui necessita, ai fini di giustificare il provvedimento di trattenimento, l'indicazione dei passaggi della missiva che si reputano pericolosi e allarmanti come avvenuto nella specie. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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