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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14784/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono generici, in quanto reiterano deduzioni già formulate, senza confrontarsi con l'intero tenore della motivazione, e comunque manifestamente infondati, avendo la Corte, al di là di un emendabile ma nella sostanza inconferente passaggio, rilevato come in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario il ricorrente in unità di contesto operativo avesse fatto riferimento solo al possesso di beni dati in comodato in Latisana, nella sostanza negando di possedere beni pignorabili, quando in realtà era corrente contratto di locazione, con credito correlato al canone pattuito, e così sottraendosi al dovere di dichiarare l'esistenza di beni pignorabili o l'esistenza di terzi debitori, condotta rientrante nella fattispecie contestata; Ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso rendere irrilevante il decorso del tempo ai fini della prescrizione e che non può in questa sede formularsi alcuna richiesta in materia di giustizia riparativa; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono generici, in quanto reiterano deduzioni già formulate, senza confrontarsi con l'intero tenore della motivazione, e comunque manifestamente infondati, avendo la Corte, al di là di un emendabile ma nella sostanza inconferente passaggio, rilevato come in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario il ricorrente in unità di contesto operativo avesse fatto riferimento solo al possesso di beni dati in comodato in Latisana, nella sostanza negando di possedere beni pignorabili, quando in realtà era corrente contratto di locazione, con credito correlato al canone pattuito, e così sottraendosi al dovere di dichiarare l'esistenza di beni pignorabili o l'esistenza di terzi debitori, condotta rientrante nella fattispecie contestata; Ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso rendere irrilevante il decorso del tempo ai fini della prescrizione e che non può in questa sede formularsi alcuna richiesta in materia di giustizia riparativa; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14784/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris