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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 16658/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 4811-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PARTENZA Elisabetta, PETRONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, TOGNONI Claudia, UCCI Francesca, UCCI Mauro, tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello,n. 411/2022, depositata il 5 agosto 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 aprile 2023; considerato che è trascor so il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenutoche non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale della Corte dei conti parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 12gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 4811-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PARTENZA Elisabetta, PETRONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, TOGNONI Claudia, UCCI Francesca, UCCI Mauro, tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello,n. 411/2022, depositata il 5 agosto 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 aprile 2023; considerato che è trascor so il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenutoche non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale della Corte dei conti parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 12gi
Sentenza Cassazione n. 16658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris