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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29035/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo del ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, oltre a essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 33 - 35); considerato che i motivi dei ricorsi presentati nell'interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si impugnano, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, le decisioni pronunciate a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01); che, nel caso di specie, trattandosi di censure inerenti all'apparenza della motivazione sulla congruità della pena inflitta ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., sono stati proposti motivi di ricorso al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità; ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 102, i ricorsi deveo essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo del ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, oltre a essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 33 - 35); considerato che i motivi dei ricorsi presentati nell'interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si impugnano, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, le decisioni pronunciate a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01); che, nel caso di specie, trattandosi di censure inerenti all'apparenza della motivazione sulla congruità della pena inflitta ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., sono stati proposti motivi di ricorso al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità; ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 102, i ricorsi deveo essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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