CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2018
Cassazione n. 06809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO , depositata il 14/02/2018R.G. N. 769 del 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, pur confermando la decisione di primo grado - che a veva dichiarato prescritto il diritto del dante causa delle odierne ricorrent i al beneficio della rivalutazione contributiva ex lege n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui lo stesso era stato esposto ad amianto- ha ritenuto, per completezza, di dover accogliere anche l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS che aveva assunto carattere assorbente; per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall'azione giudiziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale. A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. n. 8926 del 2011; avverso tale pronuncia,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoriaed accompagnati dalla richiesta di trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni Unite; l'INPS non ha svolto attività difensive. CONSIDERATO che: con istanza ex art. 376 c.p.c. allegata al ricorso, l e ricorrent i ha nno sollecitato la rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la trattazione da parte delle Sezioni Unite, in ragione di un contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del diritto al beneficio contributivo oggetto di causa; l'istanza analoga alla presente, relativa ad altri ricorsi patrocinati dal medesimo difensore,non è stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente con decreto del 9 aprile 2022; peraltro, questa Corte di cassazione ha ormai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all'amianto, come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre questa Corte di cassazione a modificare l'orientamento medesimo ribadito da ultimo in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (Cassazione nn. 832, 11183, 11184 del 2019; n. 27760 del 2020); con il primo motivo, le ricorrenti denuncia no - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 –la violazione degli artt. 2943 e 2945, comma secondo, c.c. nonché l’omesso esame di documentazione allegata al ricorso di primo grado; in particolare, si dolgono del fatto che la sentenza impugnata abbia confermato la dichiarazione di prescrizione del diritto adottata dal primo giudice,pur in presenza di un valido atto interruttivo costituito dalla lettera inviata dal Fiorenza all’INAIL nell’anno 2005; il motivo, a prescindere dalla inammissibile mescolanza del vizio di violazione di legge con quello di motivazione, si evidenzia infondato quanto alla presunta violazione della disciplina della prescrizione, in quanto l'istanza è stata presentata dal ricorrente all'INAIL, chiamato solo ad effettuare i previsti accertamenti, e non all’INPS che è l’unico legittimato passivo rispetto al riconoscimento del beneficio oggetto di causa, per non può valere quale atto interruttivo della prescrizione; va ricordato che (Cass. 27943 del 2022), in riferimento alla proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'INPS è l'unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, previa presentazione della necessaria domanda amministrativa, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, deve tenersi conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'INAIL; secondo il Supremo insegnamento, tra le due istanze sussiste una diversità finalistica, atteso che, mentre la domanda all'INAIL è rivolta a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto, quella all'INPS è preordinata al sorgere dell'obbligo dell'ente previdenziale a provvedere (Cass. n. 9230 del 2021 ed ivi giurisprudenza richiamata); inoltre, la proposizione di una richiesta di accertamento tecnico ad Ente diverso da quello obbligato al riconoscimento del beneficio non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile; con il secondo motivo, viene denunciata laviolazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali; lacensura è infondat a , essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr. tra le più recenti Cass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 618 del 2018; Cass. n. 19729 del 2017; Cass. n. 17433 del 2017); altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegatoalla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); logico corollario di quanto precede è che la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio; il terzo e quarto motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, -riguardano il diritto, in concreto, del ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell'1,5 in relazione all'intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione. Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo e secondo motivo di ricorso; il ricorso va, in definitiva, rigettato; nulla va disposto per le spese, in carenza di attività difensiva da parte dell’INPS. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza