CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 38526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., valorizzando anche il provvedimento dei Tribunale di sorveglianza di Palermo; in relazione, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le sentenze di merito hanno motivato in maniera adeguata, ponendo l'accento sulla gravità del fatto, così come desumibile in particolare dalla condotta posta in essere dal ricorrente e dalla sua personalità; infine, quanto alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame, per un verso, ha motivato correttamente; per altro verso, all'accoglimento della doglianza ostava il disposto ex art. 69, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re e