VIA G.B. MORGAGNI, 30/E Palazzina C
00161 ROMA
TEL +39 06 32483 1
PEC protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580
firmato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
TRIENNIO 2025 - 2027
Il giorno 6 agosto 2026 alle ore 12:00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra
l’A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2025 – 2027.
Per l’A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo ___________firmato_______________
Per le Organizzazioni sindacali: Per le Confederazioni:
CISL FP ________ firmato __________ CISL ______ firmato ________
FP CGIL ________ firmato _____________ CGIL ______ firmato ____________
UIL PA _________ firmato _____________ UIL _______ firmato ___________
CONFSAL UNSA__ firmato _________ CONFSAL____ firmato _________
FLP _________ firmato ______________ CGS ______ firmato _____________
USB PI _______non firmato____________ USB _____ non firmato __________
CONFINTESA FP ___ firmato _______ CONFINTESA___ firmato ______
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto
FUNZIONI CENTRALI
Triennio 2025-2027
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
1
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI............................................................................................................................. 3
Art. 1 Campo di applicazione ............................................................................................................................ 3
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto .................................................. 5
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ............................................................................................................................... 6
Art. 3 Obiettivi e strumenti ............................................................................................................................... 6
Art. 4 Informazione ........................................................................................................................................... 7
Art. 5 Confronto ................................................................................................................................................ 8
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione.................................................................................................. 9
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie ........................................................... 11
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure .................................................................... 14
Art. 9 Clausole di raffreddamento .................................................................................................................. 16
Art. 10 Diritto di assemblea .............................................................................................................................. 16
Art. 11 Trattamento economico del personale in distacco sindacale .............................................................. 17
Art. 12 Osservatorio paritetico di comparto ..................................................................................................... 18
TITOLO III INTELLIGENZA ARTIFICIALE ..................................................................................................................... 19
Art. 13 Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale ........................................................................................... 19
Art. 14 Garanzie per il personale nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ........................................................ 19
Art. 15 Formazione ed uso responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale ................................................ 20
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO .......................................................................................................................... 21
Art. 16 Progressioni economiche all’interno delle aree ................................................................................... 21
Dichiarazione congiunta n. 1 ............................................................................................................................ 23
Art. 17 Posizioni organizzative e professionali ................................................................................................. 23
Art. 18 Social media e digital manager ............................................................................................................. 25
Art. 19 Pausa ..................................................................................................................................................... 25
Art. 20 Orario di lavoro flessibile ...................................................................................................................... 26
Art. 21 Ferie e recupero festività soppresse ..................................................................................................... 27
Art. 22 Ferie e riposi solidali ............................................................................................................................. 29
Art. 23 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ........... 30
Art. 24 Permessi per screening oncologici ........................................................................................................ 32
Art. 25 Altre aspettative previste da disposizioni di legge ................................................................................ 33
Art. 26 Congedi dei genitori .............................................................................................................................. 33
Dichiarazione congiunta n. 2 ............................................................................................................................ 35
Art. 27 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ...................................... 35
Art. 28 Turnazioni ............................................................................................................................................. 36
Art. 29 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale .............. 38
Art. 30 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato .................... 42
Art. 31 Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale .................................................. 44
Art. 32 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi .................................................................................. 47
Art. 33 Accesso al lavoro agile .......................................................................................................................... 48
Art. 34 Lavoro da remoto ................................................................................................................................. 48
Dichiarazione congiunta n. 3 ............................................................................................................................ 50
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO .................................................................................................................. 51
Art. 35 Incrementi degli stipendi tabellari ........................................................................................................ 51
Dichiarazione congiunta n. 4 ............................................................................................................................ 51
Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi ....................................................................................................................... 52
Art. 37 Fondo risorse decentrate: integrazione della disciplina sulla costituzione .......................................... 53
Dichiarazione congiunta n. 5 ............................................................................................................................ 53
Art. 38 Fondo risorse decentrate: modifiche alla disciplina sull’utilizzo .......................................................... 53
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
2
Art. 39 Trattamento di trasferta ....................................................................................................................... 54
Art. 40 Copertura assicurativa .......................................................................................................................... 56
Art. 41 Buoni Pasto ........................................................................................................................................... 58
TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI .......................................................................................................................... 59
Art. 42 Indennità di bilinguismo ....................................................................................................................... 59
Art. 43 Norme speciali per AGID ....................................................................................................................... 59
Art. 44 Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato
presso le sedi estere .............................................................................................................................................. 59
TITOLO VII NORME FINALI ...................................................................................................................................... 61
Art. 45 Monitoraggio delle dinamiche retributive ............................................................................................ 61
Art. 46 Parità di retribuzione tra uomini e donne ............................................................................................ 61
Art. 47 Conferme .............................................................................................................................................. 61
Tabelle .................................................................................................................................................................. 62
Dichiarazione congiunta A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano ....................................... 67
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
3
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del
comparto indicate all’ art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di
contrattazione collettiva del 28 ottobre 2025 (di seguito CCNQ 28 ottobre 2025).
2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio
1967 n. 18 e della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal
Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani
di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ott obre 1997, del 12
aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all’ art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999,
fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di
processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo
inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo
confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere
integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del d.lgs. 9 settembre
1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente
CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R . n. 752 del
1976, come modificato dal d.lgs. n. 272/2001.
5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri,
Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzi oni centrali di
cui al comma 1.
6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate
e l’Agenzia delle Dogane e dei M onopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del
comparto Agenzie Fiscali.
7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni
e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
4
8. Con il termine “Minister o/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei
precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
9. Con “ENAC” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, punto IV
del CCNQ 28 ottobre 2025.
10. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto,
precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del
d.lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione
o ente interessato.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 165/2001”.
12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 151/2001”.
13. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
a. CCNL 27 gennaio 2025, con cui si intende il “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali – triennio 2022 -2024”
sottoscritto il 27 gennaio 2025;
b. CCNL 16 giugno 2025, con cui si intende la “Sequenza contrattuale ENAC ad
integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09
maggio 2022” sottoscritta il 16 giugno 2025;
c. CCNL 16 luglio 2024, con cui si intende la “Sequenza contrattuale AGID ad
integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09
maggio 2022” sottoscritta il 16 luglio 2024;
d. CCNL 27 giugno 2024, con cui si intende la “Sequenza contrattuale ad
integrazione del CCNL del personale del comparto F unzioni Centrali del 09
maggio 2022” sottoscritta il 27 giugno 2024;
e. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2019- 2021”
sottoscritto il 9 maggio 2022;
f. CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il “CCNL relativo alla sequenza
contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni
Centrali del 12 febbraio 2018” sottoscritto il 19 maggio 2020;
g. CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2016- 2018”
sottoscritto il 12 febbraio 2018.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
5
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 , sia
per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’A.Ra.N. e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui
al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo pec ,
almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro
un mese dalla sua sottoscrizione definitiva . In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
sono presentate sei mesi prima della sca denza del rinnovo del contratto o, se firmato
successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e
comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo
e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’ anno successivo alla scadenza del presente
contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione di cui all’art. 47-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro
i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali,
una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che
saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al
30% della previsione Istat dell’inflazione , misurata dall’indice IPCA al netto della
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo
sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per
l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applic ano le procedure di cui
agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano
controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione . L’interpretazione
autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
6
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra
amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione
consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei
rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle
amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei
lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché
i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei
soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli
previsti dall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si
articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti,
su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di
organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano
reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’ art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono
essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle
parti, con le procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e
procedure).
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
7
5.bis Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di
relazioni sindacali , ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017, avvengono -
normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro.
6. Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in
materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di
provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le
forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 4
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e
dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle
amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di
legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire
loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire
ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa:
soggetti, livelli e materie) , secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a
una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed
esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali l’art. 5 (Confronto) e l’art.
7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) prevedano il
confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro
attivazione.
5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici , ivi
comprese le linee generali di riorganizzazione , il piano triennale dei fabbisogni di
personale e la rilevazione della condizione occupazionale delle persone con disabilità,
il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell’anno precedente con
indicazione degli importi di eventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun
dipendente cessato, le linee generali di funzionamento del ciclo della performance.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
8
6. Salvo che per le linee generali di funzionamento del ciclo della performance,
l’informazione di cui al comma 5 deve essere resa almeno 5 giorni prima dell’adozione
degli atti. L’informazione relativa alle linee generali di riorganizzazione, al piano
triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (ivi
incluse le progressioni tra le aree) e quella relativa alle linee generali di funzionamento
del ciclo della performance è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti
sindacali di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e
materie), comma 3 o, per gli enti con sede unica, comma 4.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 5
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle
materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di
cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3
e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione
delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi
sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della
trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se,
entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro
può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio
dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può esse re
superiore a trenta giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle
posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i
soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’ art.
7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie):
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in
turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali del sistema di valutazione della performance, anche con riferimento
ai casi di assenze prolungate dal servizio;
d) i criteri di selezione per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e professionale;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
9
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione
della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai
sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001;
g) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;
h) i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 18 (Norme di prima
applicazione) del CCNL 9 maggio 2022;
i) i criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai
sensi dell’art. 16 (Incarichi al personale dell’Area EP), comma 6, del CCNL 9 maggio
2022;
l) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell’Area EP;
m) le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell’art. 6
(Organismo paritetico per l’innovazione), nei limiti ivi previsti;
n) i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza artificiale utilizzati che
incidono sul rapporto di lavoro.
4. Nelle amministrazioni articolate sul territorio in direzioni regionali/interregionali,
qualora l’adozione delle scelte organizzative o de gli atti relativi a lle materie di cui al
comma 3 avvenga a livello regionale o interregionale, il confronto si svolge a tale
livello tra i competenti direttori di livello regionale o interregionale ed i soggetti di cui
al comma 3 dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie).
5. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti
sindacali di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e
materie), comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito
dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 6
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale
finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art.
7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, su tutto
ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
organizzativo dell’amministrazione.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente
relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione anche
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
10
tecnologica e miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del
lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative,
allo stress lavoro correlato ed ai fenomeni di burn- out, al lavoro agile ed alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai cambiamenti conseguenti ai percorsi di
transizione ecologica e digitale, incluso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) - al
fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della
contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni amministrazione a
livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni, entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione.
Esso:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa:
soggetti, livelli e materie), comma 3, nonché da una rappresentanza
dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale. Qualora le
tematiche poste all’ordine del giorno richiedano particolari competenze tecniche,
l’amministrazione o i componenti formalmente designati dalle organizzazioni sindacali
possono delegare un altro dipendente (per l’amministrazione) o dirigente sindacale che
parteciperà ai lavori in luogo del componente titolare;
b) si riunisce almeno due volte l'anno anche ad iniziativa della componente sindacale
e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità
organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e
sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle
parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest’ultima, o all’amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento
a quanto previsto dall’art. 79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del
personale) del CCNL 12 febbraio 2018;
f) redige un report annuale delle proprie attività;
g) può prevedere riunioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi
territoriali aventi caratteristiche simili, eventualmente costituendo dei sotto-comitati.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e
programmi dalle organizzazioni di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa:
soggetti, livelli e materie), comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
11
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente
articolo, gli andamenti occupazionali compresi quelli relativi alle persone con
disabilità, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art.
79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) de l CCNL 12
febbraio 2018.
6. Nel caso in cui l’organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il
termine previsto dal comma 3 e fino alla sua costituzione, le materie del comma 2
diventano oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel
rispetto delle procedure ivi previste.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite
dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o
4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.
2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove
questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la
contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale (“contrattazione
collettiva integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione collettiva
integrativa di sede territoriale”). Nelle altre amministrazioni, si svolge ad un unico
livello (“contrattazione collettiva integrativa di sede unica”). La contrattazione
collettiva integrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati
ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili.
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale sono
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL
triennale.
4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa di sede
territoriale o di sede unica sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
CCNL triennale.
5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente,
sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica:
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
12
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva
integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla performance;
c) la quota di risorse del Fondo risorse decentrate , da destinare alle progressioni
economiche di cui all’art. 16 (Progressioni economiche all’interno delle aree) con
l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area;
c1) l’integrazione e la ponderazione dei criteri per l’attribuzione delle progressioni
economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 16 (Progressioni economiche
all’interno delle aree);
d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività
comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;
f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino
un rinvio alla contrattazione collettiva;
g) i criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
h) l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno
previste dall’art. 28 (Turnazioni), comma 5, lett. a), b) e c);
i) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 28 (Turnazioni), comma 4, in merito ai turni
effettuabili;
j) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 20
(Reperibilità), comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018;
k) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20 (Reperibilità), comma 5 , del CCNL 12
febbraio 2018 per i turni di reperibilità;
m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art.
57 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018;
n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai
sensi dell’art. 27 (Banca delle ore), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in
uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare;
p) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione
dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22 (Orario multiperiodale) del CCNL 12
febbraio 2018;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
13
q) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi,
l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi
dell’art. 17 (Orario di lavoro), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
r) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo
determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 54 (Contratto
di lavoro a tempo determinato), comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;
s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del
contingente di personale di cui all’art. 26 (Diritto allo studio), comma 1 del CCNL 27
gennaio 2025;
t) l’integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 28 (Turnazioni),
comma 9, in materia di turni di lavoro;
u) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art.
25 (Lavoro straordinario e riposi compensativi), comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;
v) i criteri per la definizione dei trattamenti economici di cui all’art. 33 (Fondo risorse
decentrate: utilizzo), comma 2, lett. c) del CCNL 27 gennaio 2025;
x) gli importi dell’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 54 (Indennità di
specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio 2022;
y) la determinazione del termine di cui all’art. 16 (Progressioni economiche all’interno
delle aree);
z) l’individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze
professionali nonché l’indicazione della/e famiglia/e professionale/i da cui è possibile
accedere alla/e famiglia/e professionale/i d ell’area immediatamente superiore ; le
modalità per l’eventuale passaggio tra diverse famiglie professionali nell’ambito della
medesima area di inquadramento;
aa) l’elevazione dei limiti massimi previsti per l’indennità di posizione organizzativa
di cui all’art. 17 (Posizioni organizzative e professionali);
ab) criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell’Area
EP; in tale ambito è altresì definita la misura percentuale di cui all’art. 53 (Trattamento
economico del personale della nuova Area EP), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022;
ac) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa
dall’art. 11(Trattamento economico del personale in distacco sindacale);
ad) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche, ivi inclusa l’intelligenza artificiale, inerenti all’organizzazione dei
servizi;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
14
ae) i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui
è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da
remoto;
af) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria
attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di
ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui
all’art. 28 (Turnazioni), comma 5, lett. d); resta inteso che, anche in caso di fruizione
del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo risorse
decentrate l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
ag) criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di f unzioni tecniche
previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.
7. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale, i criteri di
adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle
materie di cui al comma 6, lettere b), f), i), k), l), o), p), q), ad), ae).
8. Nella definizione del contratto integrativo di cui al presente articolo, commi 6 e 7,
le parti valuteranno l’adozione di strumenti volti a favorire l’inserimento del personale
neoassunto quali, ad esempio, politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza.
9. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione collettiva integrativa il Protocollo di intesa
per la determinazione dei contingenti di personale previsto dall’accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di
conciliazione in caso di sciopero nel comparto, nonché l’utilizzo degli strumenti di cui
all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti, con i soggetti e con le modalità
ivi rispettivamente previste.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, rappresenta un accordo unitario,
si svolge in un’unica sessione negoziale, sia pure articolata in più incontri e si riferisce
a tutte le materie di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli
e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di
utilizzo di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e
materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. Per garantire la
piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la
sessione negoziale annuale va avviata, di norma, entro il mese di aprile dell’anno di
riferimento. A tal fine, p rima dell’avvio della contrattazione collettiva integrativa,
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
15
l’amministrazione fornisce compiuta ed esaustiva informativa sulla costituzione del
Fondo risorse decentrate.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’ art. 7
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 5, entro trenta
giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta
giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito,
entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’ art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori
trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di ini ziativa e decisione, sulle materie di cui all’ art. 7
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere i),
k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), y), z), ad), ae), af).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere a), b), c), c1), d), e),
f), g), h), j), v), x), aa), ab), ac) e ag) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo
pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di
comportamento di cui all’art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione
interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire
in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni
negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d.lgs . n. 165/2001 è fissato in 45 giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40- bis, comma 1 del d.lgs. n.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti,
corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro
dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predett o organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, trascorsi quindici giorni senza rilievi,
l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
16
fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti
collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A .Ra.N. ed al
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati
dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 9
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione
dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo
nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 9 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 10
Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle
prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive mod. e integrazioni.
2. I dipendenti del comparto Funzioni Centrali hanno diritto a partecipare, durante
l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro -
capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto su tale
specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di riferimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che
effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo V del CCNL 9 maggio 2022.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del CCNQ sulle prerogative e
permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive mod. e int., le ore di permesso per
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
17
partecipare all’assemblea sono utili alla quantificazione della durata della prestazione
ai fini dell’erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 11
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare e dei differenziali stipendiali nonché degli eventuali assegni
ad personam o RIA in godimento;
b) dell’indennità di amministrazione (Ministeri, Agenzie Fiscali, CNEL) o l’indennità
di ente (Enti pubblici non economici, ENAC) a seconda dell’amministrazione di
appartenenza;
c) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al
60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato
nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a
carico del Fondo risorse decentrate, con esclusione delle voci di cui all’art. 33 (Fondo
risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lett. c), d), h) e i) del CCNL 27 gennaio 2025,
eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989 ed all’art. 12
del D.L. n. 79/1997 e succ. mod. ed int.
2. Le misure percentuali dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. c), sono
definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico delle
risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 33 (Fondo risorse
decentrate: utilizzo) del CCNL 27 gennaio 2025.
3. In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota dell’elemento
retributivo di cui al comma 1, lett. c), erogata con carattere di fissità e periodicità
mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all’interessato,
aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote
che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti
pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci
retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si determinano, in
relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui
attivazione sia avvenuta prima del 2025, la percentuale di cui al comma 1, lett. c), è
applicata al valore medio nell’anno 2024 delle voci retributive di cui al comma 1, lett.
c), corrisposte a carico delle risorse del Fondo risorse decentrate.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
18
6. In caso di distacco part -time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato
in base alla corrispondente percentuale di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole
amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai
commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 11 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 12
Osservatorio paritetico di comparto
1. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un osservatorio di comparto, a composizione paritetica formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto Funzioni Centrali nonché da una rappresentanza dell’A.Ra.N. con rilevanza
pari alla componente sindacale. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,
emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
2. L’Osservatorio di cui al presente articolo è la sede di confronto su tematiche
contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio
di contenziosi generalizzati. Esso si riunisce su convocazione dell’A.Ra.N.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
19
TITOLO III
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Art. 13
Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale
1. L'utilizzo dell' Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro,
affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare
la riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni, qualora intendano introdurre o
utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale o algoritmi automatizzati a supporto dei
processi organizzativi, gestionali o decisionali che incidano sul rapporto di lavoro,
forniscono preventiva informativa ai soggetti di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie) , con le modalità e nei limiti di cui all’art. 1 -bis
del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
2. L’informativa riguarda, in particolare:
a) le finalità del sistema;
b) gli ambiti di utilizzo;
c) le tipologie di dati trattati;
d) le possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla tipologia di attività da
svolgere, sull’intensità dell’ impegno richiesto al lavoratore , sulla salute e
sicurezza e sulla valutazione della performance;
e) i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza A rtificiale
utilizzati che incidono sul rapporto di lavoro.
3. I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dell’utilizzo di sistemi di
Intelligenza Artificiale inerenti all’organizzazione dei servizi sono oggetto di
contrattazione collettiva integrativa di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie).
Art. 14
Garanzie per il personale nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale
1. L’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale non può dar luogo a decisioni
esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o incidano in modo
significativo sul rapporto di lavoro del dipendente, senza un appropriato e congruo
intervento umano.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
20
2. È garantito al lavoratore il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri
generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati che incidano
sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di compiti, sull’orario di lavoro
o su altri aspetti rilevanti del rapporto di lavoro.
3. Resta ferma la responsabilità dei dirigenti e dei titolari dei poteri decisionali, che
non può essere delegata ai sistemi di Intelligenza Artificiale.
Art. 15
Formazione ed uso responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale
1. Nell’ambito delle attività formative di cui all’ art. 31 (Sistema integrato di
valorizzazione delle competenze del personale) , le amministrazioni assicurano
adeguati percorsi formativi su ll’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine
di garantirne un uso consapevole, responsabile e coerente con i principi di imparzialità
e buon andamento.
2. L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale deve avvenire nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, evitando effetti distorsivi o penalizzanti
nei confronti dei lavoratori.
3. L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’organizzazione del lavoro e sulle
professionalità è monitorat o nell’ambito dell’Organismo paritetico per l’innovazione
di cui all’art. 6 (Organismo paritetico per l’innovazione).
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
21
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16
Progressioni economiche all’interno delle aree
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale
progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie
dell’area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso
della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi
come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale
stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata,
distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata
al CCNL 9 maggio 2022. La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di
“differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui
permanga l’inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i
“differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore dell’art. 14 del CCNL 9
maggio 2022 fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o
amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.
2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione
economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001
e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura
selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse
decentrate destinate a tale finalità - , nel rispetto d elle modalità e dei criteri di seguito
specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non
abbiano beneficiato di alcuna progressione economica all’interno della stessa area; ai
fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle
progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine
può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza,
negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le
fattispecie previste dall’art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL 9
maggio 2022, al rimprovero scritto;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene
definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c) in coerenza con le risorse di
cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
22
c) non è possibile attribuire più di un “differenziale stipendiale” per dipendente per
ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per
ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in
base ai seguenti criteri:
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque delle
ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile
effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una o più delle
annualità; nel caso in cui il requisito di cui al comma 2 lett. a) sia fissato in due anni
dalla contrattazione collettiva integrativa, nella medesima sede di contrattazione è
possibile stabilire che la media delle valutazioni sia calcolata sulle ultime due anziché
sulle ultime tre;
2) esperienza professionale maturata, il cui punteggio può essere determinato anche in
misura non strettamente proporzionale alla durata della stessa, tenuto conto del diverso
accrescimento professionale derivante dall’esperienza acquisita nelle varie fasi della
vita lavorativa;
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art.
7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1),
correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi
formativi di cui all’ art. 31 (Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del
personale);
e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione
integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e
materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d)
non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto
2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni
è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5%
della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3
della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa
di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma
6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi
dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;
g) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’ art. 7 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1) possono essere
inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle
lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
23
3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate ed è
attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto
integrativo di cui al comma 2, lett. b).
4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto
all’art. 52 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione
professionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 16 del CCNL 27 gennaio 2025.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti sono concordi nel ritenere che le amministrazioni, in sede di definizione dei
sistemi di valutazione, previo confronto ai sensi dell’ art. 5, dovranno anche prendere
in considerazione, definendo apposita disciplina, i casi di assenze prolungate dal
servizio o di prestazione lavorativa resa presso altri organismi ed amministrazioni,
anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 16 (Progressioni economiche all’interno
delle aree), comma 2, lett. d), punto 1).
Art. 17
Posizioni organizzative e professionali
1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al Titolo III del CCNL 9
maggio 2022 le amministrazioni, compatibilmente con i propri ordinamenti ed in
relazione alle esigenze organizzative e di servizio, conferiscono ai dipendenti dell’Area
dei Funzionari, effettivamente in servizio, - su posizioni previamente individuate -
incarichi a termine di natura organizzativa o di natura professionale che, pur rientrando
nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richied ono lo svolgimento di compiti di
maggiore responsabilità e professionalità . Tali compiti possono anche implicare il
possesso di requisiti di particolare e comprovata specializzazione e/o il possesso
dell’abilitazione professionale e/o l’iscrizione ad albi professionali. Per lo svolgimento
degli incarichi di cui al presente comma è attribuita una specifica indennità di posizione
organizzativa o professionale. Gli incarichi di cui al presente comma sono
diversamente graduati in relazione alla complessità e/o responsabilità e/o livello di
specializzazione e competenza professionale connessi alle attività oggetto dello
specifico incarico conferito.
2. I valori dell’indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di Euro
1.200,00 ed un massimo di Euro 3.500,00 annui lordi per 13 mensilità e sono definiti,
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
24
per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse del Fondo destinate alla
remunerazione degli incarichi nonché alla graduazione degli stessi.
3. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere elevato in sede di contrattazione
collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,
livelli e materie), comma 6, lett. aa). In caso di elevazione del limite massimo, è
possibile prevedere che l’indennità di posizione organizzativa possa assorbire lo
straordinario e/o altre voci del trattamento economico accessorio. Fino alla definizione,
in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia continuano ad
applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di
provenienza.
4. L’amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale, le posizioni organizzative e professionali che si rendono disponibili,
acquisisce le disponibilità dei Funzionari interessati e le valuta sulla base dei criteri di
selezione, definiti previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), che sono riportati
nell’avviso e che dovranno tener conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle
capacità professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli
incarichi affidati. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato,
per un periodo non superiore a tre anni.
5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- valutazione negativa;
- violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di
sospensione dal servizio.
6. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la
riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia professionale di
appartenenza.
7. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti
gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai criteri ed alle procedure del sistema
di valutazione adottato dall’amministrazione.
8. Il dipendente che, a seguito di successive riassegnazioni, ricopra uno o più incarichi
di posizione organizzativa o professionale per più di 8 anni anche non consecutivi ha
diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa. Il diritto al l’incarico
non si applica ove si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 5. La disciplina del
presente comma si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata
in vigore del CCNL 27 gennaio 2025.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 17 del CCNL 27 gennaio 2025.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
25
Art. 18
Social media e digital manager
1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 9 – nonies del D.L. 14 marzo
2025, n. 25 convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, e nel rispetto di quanto indicato
al successivo comma 9 – decies del medesimo art. 4, la figura del social media e digital
manager è collocata nell’ambito delle aree e delle famiglie professionali del sistema di
classificazione professionale di cui al CCNL 9 maggio 2022 nel rispetto delle
indicazioni contenute nell’Allegato A del medesimo CCNL 9 maggio 2022.
Art. 19
Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore , il personale, purché
non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del
recupero delle energie psicofisiche . A richiesta del lavoratore, la durata della pausa è
ridotta a 10 minuti compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
2. In ogni caso, per la eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui
all’art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto) del CCNL 12 febbraio 2018, la durata della
pausa non può essere inferiore a trenta minuti.
3. La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della
tipologia di orario di lavoro nella quale essa è inserita, nonché in relazione alla
disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi
dell’amministrazione sul territorio cittadino, alla dimensione della città stessa.
4. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in
ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari
situazioni di cui all’art. 20 (Orario di lavoro flessibile), comma 4.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 66/2003, l a
prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero
superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le
quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL 9 maggio 2022.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
26
Art. 20
Orario di lavoro flessibile
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione
di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze
di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della
medesima giornata.
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze
organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche
in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1 deve essere
recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità
e i tempi concordati con il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti
nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al
regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le e sigenze
di servizio e su loro richiesta, i dipendenti:
- che beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d.lgs. n.
151/2001;
- che assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- che siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 45 (Tutela dei
dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL 12 febbraio 2018;
- che si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili
nido, scuole materne e scuole primarie;
- che siano genitori, anche adottivi, impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a
casa ai sensi dell’art. 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di figli studenti del primo
ciclo dell’istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- che siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge
vigenti;
- pendolari residenti o domiciliati in località distanti dalla sede di servizio, per i quali i
tempi di percorrenza risultino particolarmente gravosi.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL 12 febbraio 2018.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
27
Art. 21
Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa
l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi
per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
1.bis. Ai lavoratori turnisti, durante il periodo di ferie, in aggiunta a quanto previsto al
comma 1, spetta anche una indennità giornaliera - commisurata alle indennità di turno
di cui all’art. 28 (Turnazioni) complessivamente percepite nel corso dell’anno solare
che precede la fruizione delle ferie - calcolata come segue: indennità di turno percepite
nell’anno solare diviso per 12 e diviso per 26. L’indennità di cui al presente comma è
posta a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate:
costituzione) del CCNL 9 maggio 2022 ed è corrisposta solo nel caso in cui il valore
calcolato ai sensi del periodo precedente risulti almeno pari ad euro 5,00.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata
delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del
periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n.
937.
5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
6. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 (Permessi
retribuiti) del CCNL 9 maggio 2022 e all’art. 33 (Permessi e congedi previsti da
particolari disposizioni di legge) del CCNL 12 febbraio 2018 conserva il diritto alle
ferie.
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite,
previa autorizzazione in tempo congruo, nel corso di ciascun anno solare, in periodi
compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le
ferie non possono essere fruite ad ore.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
28
8. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie
in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due
settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
9. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze
di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo
semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
10. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
11. L’amministrazione, per assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai commi 7 e 8,
pianifica entro il mese di aprile di ciascun anno le ferie dei dipendenti al fine di
garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. Fermo restando quanto previsto ai commi 9 e 10, l’amministrazione monitora
nel corso dell’anno l’effettiva fruizione delle ferie programmate, la cui richiesta dovrà
essere di volta in volta formalizzata e valutata anche con riferimento a sopravvenute
diverse esigenze del lavoratore o dell’amministrazione. Ove si verifichino le ipotesi di
cui ai commi 9 e 10, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi
che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini
previsti.
12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, le ferie maturate e non godute sono
monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle
vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si
siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura
del dipendente informare tempestivamente l’amministrazione ai fini di consentire al la
stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
15. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 24 (Assenze per
malattia), comma 2, del CCNL 27 gennaio 2025, il periodo di ferie non è riducibile per
assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di
cui ai commi 9 e 10.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
29
16. Il presente articolo entra in vigore il 1 ° gennaio 2027 o, se successiva, alla data di
sottoscrizione del presente contratto. Dalla sua entrata in vigore , il presente articolo
disapplica e sostituisce l’art. 21 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 22
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte,
ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza al coniuge o a parenti e
affini entro il secondo grado che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni
di salute debitamente documentate:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali
di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003
in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione
dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione
dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 21.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità indicate nel comma 1
possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di
ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda,
previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle
cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il
personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la
propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono
cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni
richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello
dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in
misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito
dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo
stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 25 (Permessi retribuiti per particolari
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
30
motivi personali o familiari) del CCNL del 9 maggio 2022e dei riposi compensativi
eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di
riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità
che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizza te nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano
nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 del CCNL 12 febbraio 2018.
Art. 23
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite
mediche – comprese quelle effettuate dal medico di medicina generale - , terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che
oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di età, in aggiunta a quanto previsto
al comma 1, ai dipendenti sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali.
2. I permessi di cui ai commi 1 e 1-bis, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini
del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui
all’art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n.
151/2001;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
c) non sono fruibili per meno di un’ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
31
5. I permessi orari di cui ai commi 1 e 1- bis possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con
riferimento a ll'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio
del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente
legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui ai commi 1 e 1-bis.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza
o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione
e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 1-bis è giustificata mediante attestazione
di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura o dal professionista sanitario, anche privati, che hanno
svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputat a alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine
al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è
giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura o dal professionista sanitario, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle
visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relati va
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
32
e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso
l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b),
dalla quale emerga l’incapacità lavorativa.
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10 e 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è
sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove
sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate
previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nel l’ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi a lla banca
delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la
disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.
16. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 24
Permessi per screening oncologici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2027, in aggiunta a quanto previsto all’art. 23 (Assenze
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) ai
dipendenti che abbiano compiuto 50 anni sono riconosciute 7 ore di permesso retribuito
nel quinquennio, non fruibili per frazioni inferiori all’ora, per recarsi ad effettuare
esami di screening oncologico aderendo alla lettera di invito inviata dalla ASL di
appartenenza.
2. Il primo quinquennio decorre dall’anno solare di compimento dei 50 anni di età.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
33
Art. 25
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse
di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a
domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’a pplicazione dell’art. 2 della citata
legge n. 476/1984 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa
un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due
anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi
di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278.
Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamen te e può essere cumulata con
l’aspettativa di cui all’art. 40 del CCNL 12 febbraio 2018 (Aspettativa per motivi
familiari e personali), se utilizzata allo stesso titolo.
4. I lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce,
ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di
invalidità pari o superiore al 74 per cento possono richiedere il periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, di cui all’art. 1 della legge
18 luglio 2025, n. 106 secondo la disciplina ivi prevista. Al congedo di cui al presente
comma non si applicano le previsioni di cui all’art. 43 (Norme comuni sulle aspettative)
del CCNL 12 febbraio 2018.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 del CCNL 12 febbraio 2018.
Art. 26
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001, come
modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di
cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28
del d.lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattam ento accessorio
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
34
fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di
posizione, nonché i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri
previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto
partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1,
del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i
primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. Nel
caso di fruizione continuativa, il congedo di cui al presente comma comprende anche
gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno del lo stesso. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o
della lavoratrice. Qualora tra due periodi di congedo intercorra più di un periodo non
lavorativo (ad es. sabato e domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un
solo periodo non lavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica).
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino
al terzo anno di vita del bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio previsti
dall’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori pa dri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 2. Il congedo di cui
al presente comma comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che
ricadano all’interno del certificato medico. In presenza di due certificati medici
intervallati solo da giorni festivi e/o non lavorativi il periodo di congedo si considera
continuativo.
5. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale si applica
l’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001.
6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre presenta la domanda, con la indicazione
della durata, all’ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma
di legge. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel
rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
di proroga dell’originario periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del termine di
cui all’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
7. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro sia a tempo
pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo
parentale. In tale ipotesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. n.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
35
151/2001, ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a
tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un
giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto
della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono,
in ogni caso, fruibili per meno di un’ora.
8. I genitori di un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in
follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che
comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento possono richiedere
il congedo e/o i permessi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106,
secondo la disciplina ivi prevista . I permessi di cui al presente comma non possono
essere fruiti per meno di un’ora.
9. In applicazione dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, il genitore con figli minori
fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per
un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o l'altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributi va e previo assenso
delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere
motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere
comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL 27 gennaio 2025.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti , al fine di evitare l’insorgere di dubbi interpretativi, ritengono opportuno
eliminare nel presente testo l’inciso “non riducono le ferie” e l’inciso “sono valutati ai
fini dell’anzianità di servizio” precedentemente contenut i all’art. 23 del CCNL 27
gennaio 2025. Evidenziano, a tal fine, che in applicazione dell’art. 34, comma 5, del
d.lgs. n. 151/2001 l’intero periodo di congedo parentale è computato nell'anzianità di
servizio e non comporta la riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in
servizio.
Art. 27
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, trapianti di organi e/o tessuti ed altre ad esse
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
36
assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo
delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital, o accesso ambulatoriale e
convalescenza post-intervento, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle
citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow -up specialistico. In tali
giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi
CCNL.
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie
salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico -
legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai
commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è
stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. Il dipendente ha, altresì, diritto ai permessi destinati ai lavoratori affetti da malattie
oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, ovvero da malattie invalidanti o
croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore a l 74 per
cento, di cui all’art. 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, nella misura di 10 ore annue.
I permessi di cui al presente comma non possono essere fruiti per frazioni inferiori a
un’ora.
6. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e,
dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi
precedenti.
7. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del
presente contratto collettivo nazionale, anche con riferimento a patologie preesistenti.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 28
Turnazioni
1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali,
possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione
del personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le
altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
37
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell’arco di
un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni
effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione
all’articolazione adottata dall’amministrazione.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in
modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze
dello scambio delle consegne o a comprovate e sopravvenute esigenze relative ai
servizi resi all’utenza;
d) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di
almeno 11 ore consecutive;
e) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
f) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità
naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun
dipendente non può essere superiore a 10. Il numero dei turni festivi effettuabili
nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi
dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero della cultura e per il personale degli
stabilimenti e poli del Ministero della Difesa tale ultimo limite può essere elevato alla
metà dei giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del
comma 7, rispetto alle ordinarie indennità di turno.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono
stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6:00 e le 22:00): maggiorazione
oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 29 (Retribuzione e sue definizioni),
comma 2, lett. a), del CCNL 27 gennaio 2025;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
38
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui
all’art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lett. a), del CCNL 27 gennaio
2025;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.
29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lett. a), del CCNL 27 gennaio 2025;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di
cui all’art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lett. a), del CCNL 27 gennaio
2025.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione
in turno.
7. Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, lett. a), b) e c), nonché i limiti dei turni
di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai
sensi dell’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie),
comma 6, lettere h) e i). Fino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva
integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in
atto definite sulla base dei precedenti CCNL.
8. Le indennità di cui ai commi 5 e 7 sono corrisposte a carico delle risorse del Fondo
risorse decentrate.
9. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’ art.
20 (Orario di lavoro flessibile), comma 4, può, a richiesta, essere escluso dalla
effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma
2, del d.lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
10. Nella giornata festiva infrasettimanale, qualora non sia richiesta la presenza di tutti
i lavoratori ordinariamente previsti ne lla turnazione per detta giornata , per i soli
lavoratori che non siano chiamati a rendere la prestazione lavorativa detta giornata è
considerata festiva e non dà luogo a debito orario. Conseguentemente, non è
corrisposto il compenso per lavoro in turno.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 29
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno,
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
39
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e
misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali, può essere richiesta
l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ul time
quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di
lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015. La misura massima
della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata del l’orario di
lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione
dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calc olata in
relazione al numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti
da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di
lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate
nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere
effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto pe r il
corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia
prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 2 9 (Retribuzione e sue definizioni),
comma 2, lettera c), del CCNL 27 gennaio 2025, maggiorata di una percentuale pari al
15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro
straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come
limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro,
la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le
prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti
e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma
3, del d. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità
di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 25
(Lavoro straordinario e riposi compensativi) del CCNL 12 febbraio 2018.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
40
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale,
previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015.
9. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale:
a) il numero dei giorni di ferie, delle giornate di riposo di cui all’art. 21 (Ferie e
recupero festività soppresse), comma 4 , e delle altre assenze giornaliere dal
servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque denominate sono pari
a quelli previsti per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno. Il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera;
b) le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque
denominate - sono riproporzionate in ragione della percentuale di lavoro a tempo
parziale;
10. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale:
a) il numero dei giorni di ferie, delle giornate di riposo di cui all’ art. 21 (Ferie e
recupero festività soppresse), comma 4 , e delle altre assenze giornaliere dal
servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque denominate - sono
riproporzionati in ragione del rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico
previste per il lavoratore a tempo parziale nell'anno rispetto al numero di giornate
di lavoro teorico previste per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo pieno
nell’anno; fanno eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n.
104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di
giornate di lavoro del lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del
numero di giornate di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il
lavoratore con rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque
denominate sono riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di ore
lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto al numero
di ore lavorative annuali previste per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo
pieno; fanno eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 i
quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore
al 50% di quello del personale a tempo pieno;
c) il criterio di proporzionalità di cui alla lettera a) primo periodo si applica anche
per le assenze per malattia, fermo restando che, ai fini della maturazione del
periodo di conservazione del posto:
c1) si considerano solo le giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo
parziale comprese nel certificato medico;
c2) alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso si sommano le assenze
per malattia verificatesi nel triennio precedente;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
41
d) il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal d.lgs. n. 151 del 2001
è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo.
Il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di
maternità o paternità, è determinato con le modalità di cui ai commi 13 e 14.
e) il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto
spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo
restando che il relativo trattamento economico è determinato con le modalità di
cui ai commi 13 e 14.
11. In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto non si riducono
i termini previsti per il periodo di prova e per il periodo di preavviso. A tal fine i termini
previsti vengono trasformati nel corrispondente numero di giornate di lavoro teorico
per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno; per la maturazione dei termini
così ridefiniti, si considerano solo le giornate effettivamente lavorate dal dipendente
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
12. Ai soli fini dell’effettuazione del calcolo dei giorni/ore di lavoro teorico di cui ai
commi 9, 10 e 11 le giornate festive infrasettimanali si considerano come giornate
lavorative.
13. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
area e famiglia professionale.
14. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai
contratti integrativi.
15. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte
per intero le aggiunte di famiglia.
16. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 81/2015
e s.m.i.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33 del CCNL 9 maggio 2022.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
42
Art. 30
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine
e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite
annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 21 (Ferie e recupero festività soppresse),
commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su
cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri
stabiliti dall’art. 24 (Assenza per malattia) del CCNL 27 gennaio 2025:
b1) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 24 (Assenza per malattia)
del CCNL 27 gennaio 2025;
b2) ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento
economico si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nel limite massimo di cui
all’art. 24 (Assenza per malattia), comma 1, del CCNL 27 gennaio 2025;
b3) ai fini della determinazione della percentuale di retribuzione spettante, secondo
i criteri di cui al medesimo art. 24 (Assenza per malattia), comma 10, del CCNL
27 gennaio 2025 i relativi periodi sono stabiliti in misura proporzionalmente
rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico determinato con
le modalità indicate alla precedente lettera b2). In ogni caso, nei primi due mesi di
assenza è corrisposto il trattamento economico in misura intera;
b4) resta fermo che il trattamento economico non può comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai
sensi dell’art. 24 (Permessi retribuiti) comma 2, del CCNL 9 maggio 2022;
d) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla
lett. c), possono essere concessi i seguenti permessi:
- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 25 (Permessi orari
retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del CCNL 9 maggio 2022;
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
43
- permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 24 (Permessi retribuiti), comma 1 lettera
a) del CCNL 9 maggio 2022;
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 23
(Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistic he od esami
diagnostici);
- permessi per lutto di cui all’art. 24 (Permessi retribuiti), comma 1 , lettera b), del
CCNL 9 maggio 2022;
e) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera d) deve essere
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine
stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante
dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale
o superiore a 0,5;
f) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.
53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a
sei mesi.
2. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alla durata
prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo
la disciplina dell’art. 12 (Periodo di prova) del CCNL 27 gennaio 2025, non superiore
comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 12 (Periodo di prova)
del CCNL 27 gennaio 2025, in qualunque momento del periodo di prova, cias cuna
delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nel citato articolo. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere
dall’amministrazione deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzione con contratto a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia
possibile applicare il comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei
documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il dipendente non li
presenti entro il termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione del l’art.
2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti
dal comma 2 e dall’art. 54 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del CCNL 12
febbraio 2018, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è
fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,
comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
44
all’anno. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal
computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di
altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali
periodi ed alla corrispondenza tra la professionalità richiesta nei posti da coprire e
l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del d. lgs. n. 81/2008
e s.m.i., sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con
contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima
amministrazione, con mansioni della medesima area e famiglia professionale di
inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente
richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali, quali, ad esempio, le
progressioni economiche all’interno delle aree.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL 12 febbraio 2018.
Art. 31
Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale,
sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell’organizzazione, anche in
conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di
mobilità, processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della
qualità dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare
riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. L’analisi dei fabbisogni
tiene conto anche delle competenze di cui all’ art. 32 (Pianificazione strategica di
conoscenze e saperi) , comma 2 -bis. Gli stessi piani individuano altresì le risorse
finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali
di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché i soggetti esterni,
tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle
attività programmate.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
45
2. Le amministrazioni assicurano, ove necessario, la formazione d’ingresso del
personale neoassunto. Essa è effettuata mediante attività di intensità e durata coerente
con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti organizzativi.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti,
compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni, compatibilmente con
le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione delle attività formative,
favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo
oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti.
L’impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata
con congruo antic ipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre
amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,
salvo per le attività di cui al comma 4, lettera a).
4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) le attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso
certificazione formale delle competenze acquisite (“patentino delle competenze”)
da parte dei soggetti di cui all’ art. 32 (Pianificazione strategica di conoscenze e
saperi), comma 1;
b) le attività formative aventi l’obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto
grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione,
tenendo conto dell’evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai
contesti di lavo ro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi
contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane.
5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di
formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche
e, in tale ambito, valutano la possibilità, per accrescere l’efficacia e l’efficienza delle
iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali formazione a
distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di
lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
6. Nell’attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, nonché di Università ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
7. Le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a
realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
8. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a
carico della stessa amministrazione.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
46
9. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le
attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle
spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipaz ione
nelle amministrazioni con articolazione sul territorio è privilegiata l’organizzazione di
attività a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attività di
formazione a distanza.
10. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità
di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6 , possono essere
formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il
presente comma.
10-bis. Le amministrazioni garantiscono le attività di formazione per tutti i dipendenti,
assicurando la piena accessibilità al personale con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) ed al personale con disabilità attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici
compensativi, modalità didattiche flessibili e tempi adeguati, calibrati sulle esigenze
individuali.
11. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, nel fascicolo personale, la
raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in
attuazione del presente articolo, con particolare riguardo a quelle concluse con il
conseguimento di patentini delle competenze. Il fascicolo personale è costantemente
aggiornato a cura dell’amministrazione, che ne garantisce l’accesso al dipendente.
12. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali di cui all’ art. 7 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) , comma 3, possono costituire enti
bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che obbligano
ad avvalersi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
13. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’ art. 6 (Organismo paritetico per
l’innovazione):
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del
personale;
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione per la realizzazione delle
finalità di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di
formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate;
d) può essere monitorato l’impatto del possesso dei patentini delle competenze sui
percorsi di carriera e sull’assegnazione degli incarichi.
14. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
47
presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali
o regionali. Sono altresì utilizzabili, a tal fine, le risorse stanziate dall’art. 1, comma
613, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022).
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL 9 maggio 2022.
Art. 32
Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
1. Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi formativi differenziati
per target di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti
strategici comuni a tutti i dipendenti, che siano erogati da soggetti preferibilmente
pubblici o anche privati qualora riconosciuti, attraverso appositi sistemi di
accreditamento, idonei ad erogare formazione di qualità e di alta qualificazione, tra cui
interventi formativi sui temi dell’etica pubblica. L’accreditamento del soggetto
formatore è il presupposto di idoneità obbligatorio e propedeutico per il rilascio dei
patentini delle competenze di cui all’art. 31 (Sistema integrato di valorizzazione delle
competenze del personale), comma 4.
2. Le amministrazioni, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 52, comma 5, del CCNL
del 12 febbraio 2018, favoriscono misure formative finalizzate al l’acquisizione e
all’arricchimento delle competenze digitali conseguenti all’introduzione di sistemi di
innovazione tecnologica, tra cui a titolo esemplificativo l’Intelligenza Artificiale.
2-bis. Le amministrazioni, al fine di agevolare la pianificazione della formazione,
definiscono le competenze tecniche, trasversali, trasferibili, digitali e strategiche ,
nell’ambito delle famiglie professionali, individuando, ove possibile, il livello di base
nonché step di accrescimento delle competenze caratterizzati da differenti livelli di
padronanza, in coerenza con i quadri europei di riferimento (DigComp, LifeComp,
EntreComp). In via prioritaria , sono definite le competenze tecniche, digitali e
trasversali.
3. Le amministrazioni pianificano altresì programmi di upskilling e di reskilling per i
dipendenti anche in relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di
incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione.
4. L’attuazione di quanto previsto a l comma 2-bis è oggetto di analisi e
approfondimento nell’ambito dell’Organismo paritetico per l’innovazione di cui
all’art. 6 (Organismo paritetico per l’innovazione).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 9 maggio 2022.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
48
Art. 33
Accesso al lavoro agile
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentit a a tutti
i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e
indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato
o determinato – con le precisazioni di cui al presente articolo e al Capo I del Tit olo V
del CCNL 9 maggio 2022.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g),
l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile.
Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di
strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze
di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio
pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte s alve queste
ultime, fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo
vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate,
l’amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’ art. 7
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. ae) -
avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni
di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, nelle more della
contrattazione collettiva integrativa di cui a l precedente periodo, per i lavoratori che
documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in
situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti
dal d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità, con l’accordo individuale di cui
all’art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022 è possibile estendere il
numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante
personale. Ulteriori casistiche possono essere pr eviste in sede di contrattazione
collettiva integrativa di cui all’ art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,
livelli e materie), comma 6, lett. ae).
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 13 del CCNL 27 gennaio 2025.
Art. 34
Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di
presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, può essere prestato
anche attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
49
lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso
dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi
tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme
seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal
domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri
satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è
soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa
presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in
materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti
disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con
il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede
dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni,
ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici
che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro
ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizza ti sul rispetto degli
obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente
rispondenti alle previsioni di cui all’art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.
4 bis. P er i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano
familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che
godano dei benefici previsti dal d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità , con
l’accordo individuale di cui all’art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022
è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto
a quelle previste per il restante personale. Ulteriori casistiche possono essere previste
in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. ae).
5. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività
lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del
rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno
semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e
modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia
di lavoro agile all’art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022, con
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
50
eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 39 (Articolazione della prestazione in
modalità agile), commi 4 e 5 del CCNL 9 maggio 2022 e art. 40 (Formazione) del
CCNL 9 maggio 2022.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 15 del CCNL 27 gennaio 2025.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti auspicano che allo scadere degli accordi di telelavoro in essere alla data di
sottoscrizione del presente contratto, definiti in attuazione dei progetti di cui all’art. 3
del D.P.R. n. 70/1999, le amministrazioni diano maggiore impulso all’utilizz o delle
nuove forme di lavoro a distanza previste dal CCNL 9 maggio 2022 come modificato
ed integrato dal presente contratto.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
51
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 35
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 27 gennaio 2025, sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle 1 e 2,
con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate
Tabelle 3 e 4.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi
dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai
sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per
il 2025).
4. A seguito degli incrementi stipendiali previsti per l’Area EP di cui all’allegata tabella
1, sono adeguati e rivalutati, alle decorrenze ivi indicate e dei corrispondenti valori di
incremento annuale, comprensivi di tredicesima mensilità, i valori medi pro- capite
annuali definiti da ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 53 (Trattamento
economico del personale della nuova Area EP), del CCNL 9 maggio 2022. Sono
conseguentemente adeguati di un importo corrispondente i valori minimi e massimi di
cui al comma 2 del citato art. 53. A decorrere dal 1/1/2027, il valore a regime dei
predetti valori medi pro- capite minimi e massimi è stabilito rispettivamente in €
55.235,10 e in € 75.235,10.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti concordano che quanto previsto dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi
tabellari), comma 4, per l’Area EP con riferimento al presente triennio 2025-2027, sia
applicabile anche agli incrementi previsti per il triennio 2022- 2024, ancorché
l’adeguamento dei valori non sia stato espressamente indicato nel CCNL del 27
gennaio 2025. Conseguentemente, nella indicazione dei valori minimi e massimi di cui
all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 4, si è tenuto conto anche degli
incrementi stipendiali riconosciuti sul triennio 2022-2024.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
52
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’ art. 35 (Incrementi degli
stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità,
sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrispost a in caso di sospensione dal
servizio ai sensi dell’art. 64 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale),
comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art.
2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, s ulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’ art. 35 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le
norme vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dall’ art. 35
(Incrementi degli stipendi tabellari), nei confronti del personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rappo rto,
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui
all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
3. Si confermano, inoltre:
a) l’art. 20, comma 3, del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
b) l’art. 21, comma 3, del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
c) l’art. 79, comma 3, del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
d) l’art. 81, comma 3, del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
e) l’art. 22, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
f) l’art. 23, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
g) l’art. 35, comma 3, del CCNL CNEL del 18/7/2006;
h) l’art. 14, comma 3, del CCNL CNEL del 18/11/2008;
i) l’art. 30, comma 3, del CCNL ENAC del 19/2/2007;
l) l’art. 31, comma 3, del CCNL ENAC del 19/2/2007.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
53
Art. 37
Fondo risorse decentrate: integrazione della disciplina sulla costituzione
1. La parte stabile del Fondo di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione)
del CCNL 9 maggio 2022 è incrementata, di un importo annuo lordo, determinato sulla
base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nell’ allegata
tabella 5, con le decorrenze ivi stabilite, da applicarsi al monte salari dell’anno 2023 di
ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del corrispondente Fondo.
2. I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e con le
decorrenze previste dai decreti attuativi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 25 del 14
marzo 2025, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della L. 9 maggio 2025, n. 69.
3. Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o gestionali,
possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui
all’art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a
carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell’organo di
revisione.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti convengono sulla necessità che tutte le amministrazioni, ivi compresi gli ordini
ed i collegi professionali, diano puntuale applicazione alle norme sulla costituzione del
fondo risorse decentrate.
Art. 38
Fondo risorse decentrate: modifiche alla disciplina sull’utilizzo
1. L’art. 33, comma 1 del CCNL 27 gennaio 2025 è sostituito dal seguente:
“1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione
integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che
hanno già finanziato, in precedenti annualità, i differenziali stipendiali, gli incarichi di
cui all’art. 17 (Posizioni organizzative e professionali) e l’indennità di cui all’art. 54
(Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio 2022. Di anno in anno,
tornano inoltre nel fondo disponibile per la contrattazione integrativa le risorse
corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato
ad area superiore per effetto di progressione verticale, ferma l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 52 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di
classificazione professionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022. Per gli Enti
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
54
pubblici non economici (enti di cui all’art. 3, comma 1, punto III, del CCNQ 28 ottobre
2025) si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall’art. 89, comma 2, lett. g), del CCNL
del 12 febbraio 2018.”
Art. 39
Trattamento di trasferta
1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa
dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione,
compete:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per
i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente
individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta
per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti
giornalieri, nel limite di complessivi € 48,68;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso
per un pasto nel limite di € 24,48;
e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono
pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto) del
CCNL 12 febbraio 2018;
f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta
giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera
di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c).
g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel
caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal
fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi
2 e 3;
h) un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, da erogare esclusivamente
al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge; tale indennità è pari
a:
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
55
• € 22,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
• un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o, per le ore eccedenti le 24 ore, in
caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre
categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro
prestazioni lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata n on
superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni , sulla base della propria
organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di
bilancio destinati a tale finalità, definiscono con gli atti di cui al comma 1 1, in un
quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. Fino
alla predisposizione di tali atti continuano ad avere vigenza le disposizioni sin qui
applicate, sulla base della previgente disciplina contrattuale prevista nei comparti di
provenienza.
4. Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con
componenti di delegazione ufficiale dell’amministrazione spettano i rimborsi e le
agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui al comma 11, le attività svolte in
particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell’impossibilità di fruire
durante le trasferte del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di € 28,40 lordi
giornalieri in luogo dei rimborsi di cui al comma 1. Per le amministrazioni interessate,
le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così individuate:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;
c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e
telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;
d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;
e) attività che comportino imbarchi brevi su unità;
f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva
in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro,
di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della
salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;
g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza
nelle traduzioni delle detenute.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
56
6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), spetta l’indennità di cui al medesimo comma 1, lettera h) primo alinea,
ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per
l’indennità di trasferta in misura intera.
7. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.
8. Le amministrazioni, con gli atti di cui al comma 11, stabiliscono le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di
custodia, nell’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di
trasferta continuativa nella medesima località.
11. Le amministrazioni stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed
in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli
aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche
la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché
quanto previsto dai commi 3, 5, 8.
12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta del
personale di Ministeri e Agenzie fiscali, ivi compreso quello relativo alle missioni
all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e
D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme
regolamentari vigenti.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 82 del CCNL 12 febbraio 2018.
Art. 40
Copertura assicurativa
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
57
mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e d alle
relative modalità applicative.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà
del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell’amministrazione o dalla stessa noleggiati sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o
decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti
danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme
eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento.
6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità
e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge,
assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle aree dei Funzionari o delle Elevate
Professionalità, che ricoprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali,
anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di
attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso
l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84 del
CCNL 12 febbraio 2018, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di
dolo e colpa grave.
7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero
aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire
una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni
caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e
“area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL 9 maggio 2022.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
58
Art. 41
Buoni Pasto
1. Le amministrazioni determinano il valore del buono pasto, in misura non inferiore
al valore già previsto ai sensi dell’art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto), comma 2, del
CCNL 12 febbraio 2018, compatibilmente con i limiti di legge e con le risorse previste
nei rispettivi bilanci.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
59
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 42
Indennità di bilinguismo
1. I Ministeri e le Agenzie Fiscali continuano a corrispondere l’indennità di
bilinguismo di cui all’art. 35 del CCNL 27 gennaio 2025, incrementata delle misure e
con la decorrenza di cui alla allegata tabella 6.
Art. 43
Norme speciali per AGID
1. Fino alla data di entrata in vigore del prossimo CCNL del comparto Funzioni
Centrali, a tutto il personale dell’ Area EP di AGID non si applica quanto previsto
dall’art. 53, comma 5, del CCNL 09 maggio 2022. Resta comunque fermo che alla
retribuzione di risultato devono essere destinate in ogni caso risorse almeno
corrispondenti a quelle di cui all’art. 5, comma 5, del CCNL 16 luglio 2024, fatto salvo
quanto previsto dall’ultimo periodo del presente comma, e al 15% delle ulteriori risorse
destinate a retr ibuzione di posizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni .
AGID può riconoscere al personale di cui al presente articolo benefici di welfare a
valere sulle disponibilità già previste per le medesime finalità da precedenti norme di
legge o di CCNL, nonché sulle risorse di cui all’art. 5, comma 5, del CCNL 16 luglio
2024 in una misura comunque tale da garantire che alla retribuzione di risultato sia
destinata una quota congrua delle risorse disponibili.
Art. 44
Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a
tempo indeterminato presso le sedi estere
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale dipendente di
nazionalità italiana di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), comma 2, lett. a) ai quali,
per quanto non diversamente previsto al presente articolo, continuano ad applicarsi, nei
limiti del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12
giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024, ove compatibili e/o non
sostituite da norme legislative.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
60
2. Poiché al personale destinatario del presente articolo non sono attribuibili i benefici
economici previsti dal presente contratto, il Fondo risorse decentrate per il personale
assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere di cui all’art. 2 del
CCNL 19 maggio 2020, come rideterminato a seguito dell’applicazione dell’art. 4 del
CCNL 27 giugno 2024 e dell’art. 37 del CCNL 27 gennaio 2025, è incrementato, in
luogo dei predetti benefici non attribuiti, dei seguenti importi pro-capite annui lordi:
- euro 666,00 a decorrere dal 1/1/2025;
- rideterminati in euro 1.332,00 a decorrere dal 1/1/2026;
- rideterminati in euro 1.885,00 a decorrere dal 1/1/2027.
3. Gli importi pro -capite di cui al comma 2 sono sommati al valore medio pro- capite
già determinato ai sensi dell’art. 2, comma 4 del CCNL del 19 maggio 2020, dell’art.
4, comma 2, del CCNL 27 giugno 2024 e dell’art. 37, comma 2, del CCNL 27 gennaio
2025.
4. Sono confermate le previsioni di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6 del CCNL 19 maggio
2020.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
61
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 45
Monitoraggio delle dinamiche retributive
1. Nel mese di luglio 2027 l’ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie si
incontrano per effettuare una verifica congiunta de gli andamenti delle retribuzioni
contrattuali e delle retribuzioni di fatto del personale del comparto Funzioni centrali,
basata su dati Istat e RGS, in relazione all’inflazione nel periodo di vigenza del presente
CCNL.
Art. 46
Parità di retribuzione tra uomini e donne
1. Le amministrazioni, a i fini della parità retributiva tra i generi, adempiono alle
prescrizioni di cui al d.lgs. n. 96 del 2026 e forniscono le informazioni di cui all’art. 9
del medesimo decreto nei tempi e modi ivi previsti.
Art. 47
Conferme
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non
sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da norme legislative, nei limiti del
d.lgs. n. 165/2001.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
62
TABELLE
Tabella 1
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Area Dal 1.1.2025 Rideterminato
dal 1.1.2026
Rideterminato
dal 1.1.2027
ELEVATE PROFESSIONALITA'(2) 78,10 156,20 221,00
FUNZIONARI 57,20 114,40 161,80
ASSISTENTI 47,10 94,20 133,20
OPERATORI 44,70 89,50 126,60
Incrementi mensili della retribuzione tabellare(1)
(2) Il medesimo incremento dell'area Elevate professionalità è riconosciuto all'Ispettore generale r.e.
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1°
ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal
1/1/2025 al 30/09/2025 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi, per le suddette tre amministrazioni, alle
corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita
nel citato CCNL (tabella 1).
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
63
Tabella 2
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Posizione
economica Dal 1.1.2025 Rideterminato
dal 1.1.2026
Rideterminato
dal 1.1.2027
PII 4 super 97,24 194,49 275,08
PII 4 90,63 181,26 256,37
PII 3 80,74 161,49 228,40
PII 2 70,91 141,82 200,58
PII 1 62,13 124,26 175,75
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Dal 1.1.2025 Rideterminato
dal 1.1.2026
Rideterminato
dal 1.1.2027
Ispettore specialista(2) 57,20 114,40 161,80
(1) Ente nazionale aviazione civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dei Professionisti di II
qualifica - ENAC, ANSFISA, ANSV(1)
Incrementi mensili della retribuzione tabellare degli Ispettori specialisti -
ENAC, ANSFISA, ANSV(1)
(2) La tavola indica il nuovo profilo di "Ispettore specialista" entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1°
ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal
1/1/2025 al 30/9/2025 il profilo indicato nella tavola è da riferirsi ai corrispondenti profili del precedente
sistema di classificazione, in base ai criteri di trasposizione automatica definiti dall'art. 5, comma 1 del citato
CCNL.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
64
Tabella 3
Nuova retribuzione tabellare annua(1)
Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^ mensilità
Area Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
ELEVATE PROFESSIONALITA' 35.571,69 36.508,89 37.286,49
FUNZIONARI 26.049,53 26.735,93 27.304,73
ASSISTENTI 21.449,57 22.014,77 22.482,77
OPERATORI 20.384,04 20.921,64 21.366,84
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1°
ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal
1/1/2025 al 30/9/2025 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi, per le suddette tre amministrazioni, alle
corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica
definita nel citato CCNL (tabella 1).
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
65
Tabella 4
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Posizione
economica Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
PII 4 super 44.287,08 45.454,08 46.421,16
PII 4 41.275,37 42.362,93 43.264,25
PII 3 36.772,48 37.741,48 38.544,40
PII 2 32.293,61 33.144,53 33.849,65
PII 1 28.295,76 29.041,32 29.659,20
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Dal 1.1.2025 Rideterminato
dal 1.1.2026
Rideterminato
dal 1.1.2027
Ispettore specialista(2) 32.582,24 33.268,64 33.837,44
Nuova retribuzione tabellare annua dei Professionisti di II qualifica -
ENAC, ANSFISA, ANSV(1)
(1) Ente nazionale aviazione civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.
Nuova retribuzione tabellare degli Ispettori specialisti - ENAC, ANSFISA,
ANSV(1)
(2) La tavola indica il nuovo profilo di "Ispettore specialista" entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1°
ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal
1/1/2025 al 30/9/2025 il profilo indicato nella tavola è da riferirsi ai corrispondenti profili del precedente
sistema di classificazione, in base ai criteri di trasposizione automatica definiti dall'art. 5, comma 1 del citato
CCNL.
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
66
Tabella 5
Incrementi Fondo risorse decentrate
Valori %
Tipologie di amministrazioni
Incremento %
su m.s. 2023
per l'anno 2025
Incremento %
su m.s. 2023
per l'anno 2026
Incremento %
su m.s. 2023
dal 1.1.2027
Ministeri — — 0,13%
Agenzie Fiscali 0,26% 0,54% 0,94%
Enti pubblici non economici 0,17% 0,38% 0,72%
CNEL 0,29% 0,58% 1,03%
ENAC (Aree Operatori, Assistenti, Funzionari) 0,26% 0,53% 0,87%
ENA C (Professionisti di seconda qualifica) 0,14% 0,30% 0,48%
AG ID 0,44% 0,89% 1,45%
Tabella 6
Incremento mensile indennità bilinguismo
V alori in Euro da corrispondere per 12 m ensilità
Attestato conoscenza della
seconda lingua
Incremento
dal 1.1.2027
A - laurea 16,00
B - diploma 16,00
C - media 16,00
D - elementare 16,00
CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
67
Dichiarazione congiunta
A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano
L’A.Ra.N. ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano che,
ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 752 del 1976 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato
alle trattative relative alla definizione dell’indennità di bilinguismo di cui all’ art. 42
(Indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di
ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l’art. 1, comma 4, del presente
contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti
che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 752 del 1976.
In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato l’esigenza che si
possa avviare un processo di perequazione degli importi dell’indennità di bilinguismo
applicati nell’ambito del pubblico impiego.
Per l’ARAN Per il Commissario di Governo
per la Provincia di Bolzano
Il Presidente La Delegata
Cons. Antonio Naddeo Dott.ssa Anna Rosa Defant
Firmato Firmato