CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Accordo sul trasferimento delle SENTENZA somme ricevute a titolo di contributo dal sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18782/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50C48 C922N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale America n. 125, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38T44 H501H), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, corso d'Italia n. 102, ha eletto domicilio; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4065/2016, pubblicata il 24 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che entrambi i motivi proposti siano dichiarati fondati; viste le memorie depositate nell'interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., in ragione dell'adunanza camerale originariamente fissata, e successivamente ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; sentita la discussione orale delle parti all'esito della rimessione della causa all'udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 24 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8970/2007, con cui era stato disposto il pagamento della somma di euro 14.460,95, oltre interessi legali, a titolo di mancata corresponsione dei contributi maturati negli anni 2000- 2006 e distribuiti dal Consorzio di cooperative per l'edilizia economica e popolare, come da obbligazione assunta in forza della scrittura privata del 22 marzo 2000, sottoscritta dalle parti contestualmente all'atto pubblico di vendita dell'appartamento sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 57. Al riguardo, l'opponente esponeva: che nella richiamata scrittura era stato previsto che i contributi statali distribuiti dal Consorzio per i successivi 23 anni, a far tempo dalla stipula dell'atto di vendita, spettavano all'acquirente [OSCURATO:PERSONA]; che sempre in tale scrittura era stabilito che, qualora il Consorzio non avesse provveduto a liquidare detti contributi direttamente in favore della nuova consorziata acquirente, l'alienante si impegnava per sé e per i propri aventi causa a riversare alla Miceli i contributi medesimi; che tale scrittura privata era nulla per mancanza o illiceità della causa o, in subordine, annullabile per errore di diritto; che, in ogni caso, le somme pretese dovevano essere compensate con le somme relative ai costi di gestione del cespite, come corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto, atteso che sussisteva il proprio diritto alla riscossione dei contributi relativi all'immobile acquistato, illegittimamente percepiti e trattenuti dalla alienante. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 11950/2011, depositata il 1° giugno 2011, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. In merito, rilevava: che la causa dell'operazione disposta con la scrittura privata del 22 marzo 2000 si identificava con la causa del contratto di vendita concluso tra le parti in pari data; che, infatti, tale pattuizione costituiva parte integrante degli accordi economici di cui alla vendita perfezionata 12 giorni dopo l'acquisto della proprietà dell'appartamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria del cespite dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1987, e rivenduto poi alla Miceli; che del valore economico derivante dalla periodica corresponsione dei contributi alla ex assegnataria, il cui importo l'alienante si impegnava a conferire all'acquirente, le parti avevano tenuto conto nel fissare il prezzo di vendita; che non sussisteva alcuna prova in ordine all'esistenza di un errore di diritto in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; che, ove l'alienante fosse stata convinta che, per legge, quei contributi spettavano all'acquirente dell'immobile, trasferendosi il diritto al percepimento in funzione della traslazione della proprietà, non sarebbe stata necessaria un'apposita pattuizione. 2.- Con citazione notificata il 24 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo: che la pronuncia gravata non aveva apprezzato le deficienze dell'elemento causale della scrittura privata del 22 marzo 2000; che non aveva riconosciuto, in subordine, un errore di diritto rilevante; che erroneamente aveva disatteso la prova testimoniale richiesta e aveva stralciato la documentazione prodotta.Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe (corretta nel dispositivo, limitatamente alla quantificazione dell'importo delle spese di lite, con ordinanza del 9 novembre 2016), in totale riforma della pronuncia impugnata e in accoglimento del gravame, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che la scrittura privata del 22 marzo 2000 era nulla, unitamente al sotteso atto di vendita, poiché l'alienante era divenuta assegnataria formale dell'immobile solo a decorrere dal 10 marzo 2000; b) che, infatti, l'art. 20 della legge n. 179/1992 prevedeva che gli alloggi di edilizia agevolata potessero essere alienati o locati nei primi 5 anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto, previa autorizzazione della Regione, quando fossero sussistiti gravi, sopravvenuti e documentati motivi; c) che il diritto al contributo, in ogni caso, sarebbe spettato al subentrante solo a condizione che questi fosse stato in possesso dei requisiti soggettivi; d) che, per un verso, l'atto pubblico di vendita e la correlata scrittura privata erano nulli per contrasto con norme imperative e, per altro verso, l'acquirente non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti soggettivi per poter beneficiare dei contributi. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.- Le parti hanno discusso oralmente la causa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 179/1992, in riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato la nullità dell'atto di vendita del 22 marzo 2000 e della correlata scrittura privata, senza considerare, ai fini del computo del periodo quinquennale per l'alienazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, che [OSCURATO:PERSONA] era assegnataria dell'appartamento sin dall'anno 1987, come da verbale di assegnazione e consegna di alloggio dell'8 maggio 1987, poi formalizzato con l'atto pubblico del 10 marzo 2000. Secondo la ricorrente, già l'atto pubblico di acquisto del 22 marzo 2000 segnalava che, benché la porzione immobiliare venduta fosse ancora in ditta al Consorzio di cooperative per l'edilizia economica S.c. a r.I., per ineseguita voltura catastale del titolo di provenienza, era pacifica la già intervenuta assegnazione dell'alloggio nell'anno 1987 e la necessità dell'intestazione formale con atto del 10 marzo 2000, con il conseguente intervenuto superamento del periodo quinquennale prescritto dalla legge. 1.1.- Il motivo è fondato. E ciò perché il giudice di merito ha determinato il periodo quinquennale entro il quale l'alienazione è soggetta alla previa autorizzazione regionale, ove siano sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi, avendo riguardo al solo atto formale di acquisto della proprietà in favore dell'alienante - risalente al 10 marzo 2000 -, senza avere alcun riguardo al dato emergente dagli atti, e discusso dalle parti, dell'assegnazione del cespite in favore della stessa alienante sin dal verbale dell'8 maggio 1987. Ora, per espresso dettato normativo - recepito anche dalla giurisprudenza - il termine quinquennale decorre dall'assegnazione del bene o dal suo acquisto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30951 del 27/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26915 del 10/11/2008; Sez. 2, Sentenza n. 24568 del 20/11/2006). 1.2.- Ebbene, sulla validità dell'atto di vendita e della connessa scrittura privata del 22 marzo 2000 si è formato, nelle more, il giudicato, prontamente eccepito in questa sede dalla ricorrente, in forza della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7138/2021, pubblicata il 29 ottobre 2021, allegata alla prima memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c., con attestazione del passaggio in giudicato per decorso del termine lungo per la proposizione del ricorso in cassazione (certificazione allegata alla seconda memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.), che ha disatteso l'opposizione e confermato definitivamente il decreto ingiuntivo opposto n. 11087/2012, emesso dal Tribunale di Roma il 1° giugno 2012, per l'importo di euro 9.576,10, a titolo di mancato versamento, nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], dei contributi erogati in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore periodo, rispetto a quello oggetto della presente lite, relativo agli anni 2007-2011, sempre in forza dei medesimi atti del 22 marzo 2000 (per converso, la presente controversia vede sul mancato versamento dei contributi maturati negli anni 2000-2006, come distribuiti dal Consorzio di cooperative per l'edilizia economica e popolare, in ragione del decreto ingiuntivo n. 8970/2007, con cui è stato disposto il pagamento, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 14.460,95). Segnatamente, la pronuncia passata in giudicato ha statuito: a) che la cessione dei contributi, disposta con la scrittura privata allegata all'atto di vendita dell'immobile costruito con il contributo trentacinquennale dello Stato, è causalmente collegata alla compravendita; b) che, per l'effetto, non ha senso obiettare che quella elargizione sarebbe priva di causa e, pertanto, nulla, legandosi, invece, indissolubilmente con le condizioni economiche della compravendita dell'immobile di edilizia sovvenzionata; c) che non ha pregio obiettare che, nel collegamento negoziale, la scrittura integrativa sarebbe priva di causa, poiché l'attribuzione del contributo statale all'acquirente [OSCURATO:PERSONA], quali che fossero i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la Cooperativa, è negozio con causa astratta, al pari di qualsiasi altra promessa di pagamento che, legata alle complessive condizioni economiche della compravendita, finisce per avere, in concreto, una funzione di scambio, nel senso che il prezzo pagato per il trasferimento immobiliare e le complessive condizioni accettate hanno, quale contropartita sinallagmatica, anche il subentro sostanziale nei diritti alla contribuzione statale; d) che le cause dei negozi convergono nel disegnare in concreto un'operazione economica di trasferimento immobiliare che include tutti i diritti già spettanti allo status di socio della Cooperativa; e) che [OSCURATO:PERSONA], impegnandosi a riversare i contributi che non fossero stati direttamente liquidati in favore di [OSCURATO:PERSONA], non ha eluso la legge che impedirebbe di concedere i contributi statali a chi non possedesse i requisiti soggettivi per l'acquisto sovvenzionato; f) che, non realizzando una fraudolenta sostituzione al beneficiario, ma anzi, prevedendo proprio l'ipotesi che l'acquirente non potesse sostituirsi all'alienante, quest'ultima ha disposto liberamente e consapevolmente di somme che, una volta ricevute, hanno perso il vincolo di destinazione a beneficio del legittimato alla sovvenzione; g) che l'effettiva assegnazione e consegna dell'appartamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta con il verbale dell'8 maggio 1987, per successione dal defunto padre, già assegnatario dal 1979, avendo avuto la formalizzazione del 10 marzo 2000 occasione nella necessità di trascrivere il risalente acquisto; h) che, se è pur vero che l'art. 20 della legge 179/1992 prevede che, in tutti i casi di subentro nell'alloggio di edilizia sovvenzionata, il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi, è altrettanto vero che [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla circostanza del possesso o meno dei requisiti, non ha mai richiesto alcuna contribuzione allo Stato, ma reclama la somma equivalente che [OSCURATO:PERSONA], affatto decaduta dal beneficio per aver venduto oltre i 5 anni, le ha promesso di riversare. 1.3.- Ora, la produzione di tale sentenza, con l'attestazione del passaggio in giudicato, unitamente alle memorie illustrative, prima dell'udienza pubblica in cui è avvenuta la discussione orale, trattandosi di documento formatosi in via sopravvenuta all'introduzione del presente giudizio di legittimità, è pienamente ammissibile, indipendentemente dall'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 372 c.p.c. Infatti, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, come nel caso di specie. Si tratta, invero, di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris, alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, come nella fattispecie, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; solo qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40/2006, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010; Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). All'esito, l'accertamento - con sentenza passata in cosa giudicata - della validità dei contratti (per esclusione, ex art. 1418, primo comma, c.c., della nullità "virtuale" rispetto alla norma imperativa di cui all'art. 20 della legge n. 179/1992), da cui trae origine il rapporto di durata sottostante alla pretesa di pagamento azionata in quel giudizio (relativo ad un determinato periodo storico), tra le stesse parti, fa stato nell'odierno giudizio, che verte su altra pretesa di pagamento (relativa ad ulteriore periodo storico), fondata, sul piano della pregiudizialità-dipendenza in senso logico, sul medesimo rapporto. In proposito, si rileva che, qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11314 del 10/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5478 del 05/03/2013; Sez. 5, Sentenza n. 10280 del 04/08/2000; Sez. 3, Sentenza n. 3795 del 16/04/1999).2.- Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio logico della motivazione, in relazione alla contraddittorietà e alla mera apparenza del supporto argomentativo attinente ad una quaestio facti, per avere la Corte distrettuale escluso che l'acquirente avesse dimostrato di essere in possesso dei requisiti soggettivi per poter beneficiare dei contributi consortili, allorché, invece, la qualità di socio della Miceli e l'iscrizione nel libro soci della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero risultate documentalmente. L'istante, in particolare, osserva che il Consorzio - già con missiva del 18 giugno 2006 - avrebbe certificato che l'assistita era iscritta alla Cooperativa e inviava copia della pagina del libro soci, da cui risultava la sua iscrizione. Tra l'altro, lo stesso atto di vendita del 22 marzo 2000 avrebbe attestato la qualità di socio della Miceli, affermando, all'art. 2, che la qualità di socio della Cooperativa era riconosciuta in capo al proprietario originario e subentrante dell'alloggio, fino allo scioglimento della Cooperativa per raggiungimento dello scopo. 2.1.- Anche tale critica è fondata. Attraverso la scrittura privata contestuale all'atto pubblico di vendita le parti hanno concordato che le somme corrispondenti ai contributi consortili che l'alienante avesse eventualmente percepito, dopo la maturazione dell'effetto traslativo del bene, sarebbero spettate all'acquirente, circostanza della quale si teneva conto nel concordare il prezzo della vendita. Pertanto, in ragione di tale accordo integrativo della compravendita, ove i contributi non fossero stati ripartiti direttamente in favore della socia subentrante, l'alienante, non più associata alla Cooperativa, avrebbe rimesso le corrispondenti somme all'acquirente, subentrata nella titolarità dell'immobile di edilizia convenzionata.Ne discende che, sempre in ragione del giudicato formatosi sulla questione pregiudiziale in senso logico, tale scrittura indebitamente è stata ritenuta priva di causa in ragione dell'incertezza sulla iscrizione nel libro soci della subentrante, attenendo piuttosto alla regolamentazione delle condizioni del prezzo e non già al trasferimento diretto dei contributi, sicché, impegnandosi a riversare i contributi che non fossero stati direttamente liquidati in favore della subentrante, l'alienante non ha eluso la legge, nella parte in cui essa impedisce di concedere contributi consortili a chi non abbia i requisiti soggettivi per l'acquisto sovvenzionato, non determinandosi un'indebita sostituzione del beneficiario. Anzi, prevedendosi proprio l'ipotesi che l'acquirente non potesse sostituirsi nella percezione di tali benefici all'alienante, quest'ultima ha disposto liberamente e consapevolmente, non già dei contributi, ma dalle somme ricevute a tale titolo, somme che - all'esito del versamento -, perdendo il vincolo di destinazione a vantaggio del legittimato alla sovvenzione, avrebbero potuto essere destinate ad altri fini. Per l'effetto, l'oggetto della scrittura riguarda non già il trasferimento dei contributi, ma i corrispondenti importi versati a tale titolo. 3.- In definitiva, vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione, entrambi i motivi proposti. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impu