CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bari visti gli atti, la sentenzaimpugnata e il ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; uditi: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione, con delega scritta, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, in difesa delle part i civil i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato delega, conclusioni e nota spese; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30gennaio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Foggiadel 30 novembre 2022 , appellata da [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva condannataalla pena di anni quattro di reclusione e d euro 1.000,00 di multa per i reati a lei ascritti, riconosciuto il vincolo della continuazione ed esclusa la recidiva contestata, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede, ponendo a suo carico provvisionali immediatamente esecutive liquidate in euro 21.100,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 21.200,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro 3.500,00 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rifusione delle spese. 2. Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato propostodal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prosp etta no sei motivi, che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt.8 e 16 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. All’udienza del 25 settembre 2018 veniva eccepita, in sede di questioni preliminari, l’incompetenza del Tribunale di Foggia in favore di quello di Larino, assumendo che tutte le condotte, sia quelle di millantato credito che di truffa, risultavano essersi verificate in Campomarino (CB). Al fine di provare l’eccezione si chiedeva di acquisire la CNR e il pubblico ministero proponeva di acquisire l’intero fascicolo delle indagini. Alla successiva udienza l’eccezione veniva rigettata ritenendosi che l’ultima dazione fosse avvenuta in Foggia. In sede di discussione finale veniva nuovamente segnalato che, all’esito dell’istruzione, risultava confermato che sia gli accordi che le dazioni erano avvenuti in Campomarino, sicché la competenza territoriale avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Larino. L’eccezione risultava riproposta con apposito motivo di appello, che veniva rigettato dalla Corte territoriale, che condivideva gli argomenti del primo giudice e riteneva incongruo il riferimento alle nuove conoscenze emerse all’esito del dibattimento. La Corte aveva omesso di valutare che il Tribunale aveva arbitrariamente posto nel nulla la questione tempestivamente sollevata, e poi riscontrata anche dalle risultanze dibattimentali, non avendo acquisito, come chiesto da difesa e pubblico ministero, gli atti di indagine al solo fine di decidere la questione di incompetenza. L’eccezione di incompetenza, tempestivamente proposta ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., e poi riproposta in sede di discussione finale, non poteva soffrire limitazioni a causa della determinazione del Tribunale di non acquisire il fascicolo delle indagini, sotto questo profilo gli argomenti del Giudice di primo grado, richiamati dalla Corte di appello, appaiono manifestamente illogici laddove sostengono che la diversa competenza sarebbe emersa solo all’esito dell’istruzione dibattimentale, e che, data l’impossibilità di una diversa soluzione in sede di questioni preliminari, la competenza si sarebbe definitivamente radicata presso il Tribunale di Foggia. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art.191 cod. proc. pen. e alla legge n. 48 del 2008 e vizio di motivazione. Si era censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto utilizzabili i documenti prodotti dalle persone offese, compresi mail e gli screenshots, estrapolati dagli smartphone delle persone offese in violazione della legge n. 48 del 2008, che regola le modalità di estrapolazione e di acquisizione dei dati laddove provengano da strumentazioni quali computer, smartphone e cellulari.La Corte ha fornito sul punto motivazione contraddittoria e apparente. 2.3. Con il terzo motivo si rappresenta violazione di legge in relazione all’art.346 cod. pen. ascritto ai capi A), B) e C) dell’imputazione e vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto che il Giudice di primo grado ha riqualificato i fatti –originariamente rientranti nell’ambito dell’art. 346 cod. pen. – nelle condotte di cui all’art. 640 cod. pen. In realtà, il Tribunale, seguendo il pubblico ministero, che all’udienza del 29 gennaio 2019 aveva corretto l’originaria imputazione di millantato credito ritenendo sussistente la continuità normativa con la nuova fattispecie di traffico di influenzeillecite, ha riqualificato le condotte di cui all’art.346 cod. pen. in quelle di cui all’art. 346-bis cod. pen. Con i motivi di appello si era segnalato che la Cassazione aveva escluso che potesse sussistere continuità normativa tra il millantato credito di cui all’abrogato art. 346, comma 2, cod. pen. e quello di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., potendo al più integrare la relativa condotta il delitto di truffa. La Corte territoriale non ha neppure considerato che all’esito del dibattimento non era emerso alcun rapporto tra l’imputata e il pubblico funzionario di cui era stata millantata la conoscenza. Pertanto, la ricorrente dovrebbe essere assolta dai reati a lei ascrittiai capi A), B), e C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In ogni caso, avendo ritenuto il Tribunale sussistente la fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen., avrebbe dovuto ritenere assorbita la truffa e avrebbe dovuto valutare il narrato delle persone offese ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. Rispetto a queste censure mancherebbe la motivazione. 2.4. Sideduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione all’art.640 cod. pen. e vizio di motivazione. Avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse riqualificato tutti i fatti nel delitto di truffa, avrebbe dovuto rilevare l’assorbimento di tale delitto in quello di millantato credito. In ogni caso nessuna condotta fraudolenta sarebbe stata posta in essere dalla ricorrente nel momento in cui i clienti le conferivano gli incarichi professionali. I Giudici di merito hanno ritenuto che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero conferito la procura alle liti alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del suo rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA], mentre nel caso del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] si trattava di un rapporto professionale sorto su consiglio dei parenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel quale la parentela con [OSCURATO:PERSONA] era servita per “cementare” il rapporto di fiducia. In realtà, i Giudici di merito avrebbero omesso di valutare che la procura alle liti era stata conferita per tutte le vicende in ragione delle capacità professionali della ricorrente. La condotta fraudolenta sarebbe stata posta in essere in un momento successivo, cioè quando i clienti cominciavano a chiedere conto dell’esito dei procedimenti che rispettivamente li riguardavano. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 62 n. 5) e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo la Corte territoriale la dosimetria della pena sarebbe stata determinata in termini fin troppo generosi. Tuttavia, la pena base sarebbe stata determinata applicando il doppio del minimo edittale per il più grave delitto di truffa. Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto di configurare tante truffe quante erano le persone offese, sanza considerare che si trattava di unmedesimo patrimonio familiare riferibile a coniugi, e la Corte di appello aveva confermato tale decisione con motivazioneapodittica e congetturale atteso che la norma incriminatrice è posta a presidio dell’integrità del patrimonio. Erano stati censurati anche gli aumenti di pena in ordine ai delitti di uso di atto falso e di traffico di influenze illecite, ma sul punto la Corte territoriale sarebbe rimasta silente, avendo genericamente ritenuta adeguata la pena. Anche sul tema delle circostanze attenuanti generiche la motivazione sarebbe meramente apparente, non avendo tenuto conto del comportamento processuale. Era stata invocata la circostanza attenuante di cui all’art. 62n. 5) cod. pen., ma la Corte territoriale ha ritenuto che le persone offese sarebbero state “irretite”, ma tale condizione sarebbe stata negata dalla ritenuta sussistenza dell’art. 346-bis cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art.539 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha confermato le provvisionali, che poggerebbero sulla solidità della prova testimoniale, ma quanto asserito nonfarebbe i conti né con le contraddizioni emerse in ordine alle somme versate nellemani della ricorrente, ma soprattutto la Corte non avrebbe saggiato tale attendibilità ex art. 210 cod. proc. pen., come imposto dalla qualità di soggetti indagabili ai sensi dell’art. 346-bis cod. pen. 4. Ha depositato memoria il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e, all’esito della discussione, le parti comparse hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivoè inammissibile perché aspecifico. 1.1. Come è noto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Rv. 281067-01). Tuttavia, i n motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, ai fini della pronuncia sulla competenza, l'indagine può estendersi, non ostandovi alcuna contraria previsione, a tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, compreso il contenuto di una querela inserita nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente a comprova della procedibilità dell'azione. Nel ricorso si lamenta che il Tribunale ha deliberato sulla questione di competenza territoriale per connessione, ritualmente prospettata dalla difesa dell’imputata entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., senza avere acquisito quegli atti (la CNR) che la difesa avrebbe voluto sottoporre alla sua attenzione, ai soli fini della decisione sulla competenza, ovvero tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, come proposto dal pubblico ministero di udienza. Così facendo, avendo deciso la questione sulla base dei soli atti presenti nel fascicolo del dibattimento in quel momento processuale, il Tribunale avrebbe errato, come successivamente implicitamente riconosciuto, allorquando, all’esito dell’istruzione dibattimentale, riscontrava che dalle testimonianze delle persone offesa emergeva che la procura alle lite era stata conferita in Campomarino e che [OSCURATO:PERSONA] si era recato più volte presso il Tribunale di Larino con l’imputata (vedi pag. 29 della sentenza del Tribunale di Foggia). 1.2. Ciò detto, il motivo di ricorso è aspecifico in quanto la ricorrente ha menzionato genericamente il contenuto di atti ricompresi nel fascicolo del pubblico ministero senza però allegare al ricorso quegli atti (almeno la CNR) ritenuti decisivi per l’accertamento della competenza territoriale per connessione, con valutazione ex ante, da effettuare senza tenere conto delle risultanze dibattimentali. Invero, in tema diricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione inricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, ovvero alla loro allegazione all’atto di impugnazione, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione delricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Rv. 243225-01).In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio diautosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte delricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419-01). Nel caso di specie, peraltro, non essendo stati mai acquisiti gli atti che, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero stati decisivi per la risoluzione della questione sulla competenza territoriale, sarebbe stato effettivamente suo onere allegarli al ricorso, cosa che non risulta essere avvenuta. D’altra parte, giova ribadire che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali e sentenze di assoluzione), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento(Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254100-01). Sotto questo profilo, non assumono rilievo le testimonianze indicate dalla ricorrente, di cui agli allegati verbali, poiché si tratta di emergenze dibattimentali successive. In conclusione, va, dunque, enunciato il principio di diritto per cui il giudice dell’impugnazione può sindacare la decisione del giudice di primo grado che abbia disatteso un’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, purché la parteinteressata dimostri che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva. 2. Ilsecondo motivo è parimenti inammissibile. Per quanto rappresentato dalla stessa ricorrente, i documenti in questione (mail, messaggi whatsapp, screeenshots, ..) erano stati estrapolati dai propri smartphone e prodotti nel processo dalle stesse persone offese, senza che gli apparati cellulari fossero oggetto di sequestro. Orbene, secondo quanto affermato da questa Corte, in maniera condivisibile, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "whatsapp" effettuata dallapersona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità dellapersona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771- 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi). D’altra parte, si è ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria). Da ultimo, si è affermato che, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più "in itinere", ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01: nella specie, l'imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l'aveva inoltrata alla vittima, l'immagine delle parti intime di quest'ultima che, poi, l'aveva fornita agli inquirenti). Come recentemente affermato da questa Corte in fattispecie analoga (vedi Sez. 5, n. 6024 del 18/09/2025, dep. 2026, non mass.), non si confà, pertanto, alla fattispecie in esame il principio, espresso nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2E37039), poiché, nel caso in discussione, le mail, i messaggi, gli “screenshots” sono stati fornitiagli inquirenti dallestesse person e offes e, sicché non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stataconsegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni. Alla luce dei condivisibili principi espressi da questa Corte, deve escludersi, nel caso di specie, l’inutilizzabilità dei predetti documenti, la cui attendibilità, come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale, è strettamente collegata all’attendibilità delle persone offese(che, per inciso, tali rimanevano anche dopo la correzione dei capi di imputazione A), B) e C) ad opera del pubblico ministero all’udienza del 29 gennaio 2019, non potendo rivestire la qualifica di persone indagateo indagabili per reato connesso ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., non essendo prospettabile la loro incriminazione per effetto della successiva, rispetto ai fatti, estensione della punibilità anche al soggetto ingannato dal “venditore di fumo”– vedi per l’affermazione del principio in fattispecie analoga Sez. 6, n. 29136 del 26/04/2023, Imparato, non mass, punto 2.2.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto - , tenuto conto, altresì, come si vedrà,della stessa successiva abrogazione del reato di millantato credito semplice ad opera della c.d. legge Nordio del 2024), che trova a sua volta riscontro, oltre che nei citati documenti, anche in altri elementi di prova forniti dai testi di polizia giudiziaria Manocchio, Russo e Strano. Sicché, sotto questo profilo, il motivo di ricorso èanche inammissibile per aspecificità, siccome si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "provadi resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato(Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024-02). 3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo vanno trattati congiuntamente e, nei termini di seguito precisati, risultano fondati. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto, in definitiva, riconducibili solo al delitto di cui all’art. 640 cod. pen. le condotte contestate all’imputata. Sebbene la conclusione cui è giunta la Corte territoriale risulti nella sostanza corretta, tuttavia ne vanno precisate le premesse e i termini giuridici e le conseguenze. 3.2. Il pubblico ministero, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, precisamente all’udienza del 29 gennaio 2019, aveva proceduto a correggere il riferimento normativo dei reati contestati ai capi A), B) e C), richiamando l’art. 346-biscod. pen. in luogo dell’abrogato art. 346, comma 1, cod. pen., sul presupposto della ritenuta continuità normativa tra le due fattispecie. D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità aveva avallato tale interpretazione affermando che sussistevacontinuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t) della stessa legge) art. 346-biscod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultavano ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faceva dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione(Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Rv. 275730- 01; in senso conforme Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, Rv. 281996-01). A conclusioni diverse giungeva, poi, la giurisprudenza con riguardo alla fattispecie del millantato credito c.d. “corruttivo” di cui al comma secondo dell’art.346 cod. pen., affermando chenon sussisteva continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-biscod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cuicondotte potevano configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché fosseroformalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice(Sez. U., n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304-01). 3.3. Dunque, prima delle ultime modifiche apportate all’art. 346-bis cod. pen. dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, mentre la giurisprudenza era giunta ad escludere continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito “corruttivo” e il traffico di influenze illecite, permaneva invece il convincimento che vi fosse continuità normativa tra quest’ultima fattispecie e quella del millantato credito “semplice” di cui al comma 1 dell’art. 346 cod. pen., atteso che il traffico di influenze illecite si caratterizzava in quanto puniva la condotta di chi “vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ..”, la condotta, cioè, anche del c.d. venditore di fumo. Con le modifiche apportate all’art. 346-bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. e), della citata legge 9 agosto 2024, n. 114, le cose possono dirsi definitivamente mutate. Invero, nella nuova formulazione della norma è scomparso qualsiasi riferimento alle “relazioni asserite”. La nuova formulazione, infatti, confina la condotta incriminata alla “utilizzazione intenzionale” di «relazioni esistenti», con conseguente espunzione dall’area di rilevanza penale dell’ipotesi della vanteria di relazioni inesistenti, oggi non più coperta dalla fattispecie di millantato credito, abrogata nel 2019(Corte Cost. n. 185 del 2025, punto 2.4. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; nello stesso senso Sez. 6, n. 17475 del 04/02/2025, Rv. 288028-01, dove, in motivazione, si afferma che “nella disciplina vigente l'art. 346-bis cod. pen. si riferisce solo alle relazioni esistenti e, pertanto, non consente più la punibilità del traffico di influenze millantate. Le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono, inoltre, essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). La recente riforma comporta, pertanto, una parziale abolitio criminis, relativamente ai fatti commessi vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio”.). Alla luce, quindi, dell’ultima modifica apportata all’art. 346-bis cod. pen. dalla legge n. 114 del 2024, i fatti contestati ai capi A), B) e C) devono effettivamente ritenersi non più previsti dalla legge come reato, permanendo, invece, i reati di truffa contestati al capo D). 3.4. Così chiarito lo sviluppo normativo riguardante le originarie contestazioni di millantato credito “semplice”, deve, altresì, osservarsi che al citato capo D) risultavano contestate in via autonoma le fattispecie di truffa aggravata, sul presupposto che si trattava di fattispecie di reato concorrenti con quelle del millantato credito, alla luce di un consolidato filone giurisprudenziale, a mente del quale si riteneva che ireati di millantato credito e di truffa potessero concorrere - stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (ex plurimis Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, Rv. 262627-01: fattispecie relativa all'offerta, formulata a contribuenti in difficoltà, di una intermediazione presso i funzionari della società esattrice delle imposte, al fine di estinguere le esposizioni debitorie previo pagamento di una percentuale dei debiti iscritti a ruolo, la cui persuasività era avvalorata dall'utilizzo di false ricevute ed attestazioni di pagamento, idonee a simulare l'avvenuta estinzione dei debiti tributari). A fronte, quindi, di un’autonoma contestazione di truffa, l’operazione posta in essere dalla Corte di appello con la sentenza impugnata, che ha inteso riqualificare anche i fatti originariamente contestati come millantato credito (e, poi, traffico di influenze illecite per effetto delle correzioni apportate dal pubblico ministero all’udienza del 29 gennaio 2019) in truffa, non appare giustificata in alcun modo, sotto il profilo giuridico, e ha avuto come effetto quello di mantenereinalterata la pena originariamente irrogata dal Tribunale per tutti i reati posti in continuazione, ivi comprese le fattispecie di millantato credito/traffico di influenze illecite. Invero, il Tribunale (vedi pag. 31 della sentenza di primo grado) aveva riconosciuto una pena di mesi due di reclusione per ciascun delitto di traffico di influenze illecite (come risultavano contestati all’esito delle correzioni apportate dal pubblico ministero all’udienza del 29 gennaio 2019) ai capi A), B) e C), pena che, alla luce del venire meno di questi reati, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato, e dell’autonoma contestazione di truffa, non può essere confermata, stante il disposto dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. 3.5. Quanto, poi, ai delitti di truffa, la Corte di appello, rimandando alle argomentazioni del primo Giudice, trattandosi, sul punto, di c.d. doppia conforme, ha sostanzialmente risposto alle censure difensive, che ne contestavano la sussistenza, con motivazione congrua e logica. Invero, il Tribunale (vedi da pag. 24 e ss.) aveva puntualmente spiegato come, accanto alla condotta di millantato credito, la [OSCURATO:PERSONA] avesse perpetrato veri e propri artifici e raggiri quale legale, non solo nel momento di acquisizione dell’incarico professionale, ma anche nel corso dello stesso, attraverso l’uso di atti giudiziari falsi, finti messaggi e telefonate verso il dott. [OSCURATO:PERSONA], che avevano indotto le persone offese a credere nell’evoluzione delle proprie vicende processuali e, dunque, a versare consistenti somme di denaro a titolo ora di compensi, ora di spese legali. Come è noto, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto(Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563 -02; in senso conforme Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289107-01). Orbene, va rammentato che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata(Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppiaconforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Dunque, in presenza di una c.d. doppia conforme, come nel caso di specie, non è prospettabile il vizio di mancanza di motivazione della sentenza di appello qualora la doglianza proposta con l’impugnazione abbia già ricevuto risposta da parte del Giudice di primo grado, sicché il Giudice di appello, condividendo il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice nel replicare alle argomentazioni difensive, poi trasfuse nel motivo di appello, abbia risposto, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. Nel caso in esame, le doglianze difensive finiscono con il riproporre mere censure in fatto, che esulano dal controllo di legittimità demandato a questa Corte. 3.6. E’ infondata, poi, la doglianza relativa alla erronea moltiplicazione degli aumenti di pena per i delitti di truffa, applicati in ragione di ogni singolo soggetto indotto in errore. Al riguardo, occorre evidenziare che il capo D) richiamava, nella contestazione in fatto, anche le condotte contestate ai capi A), B) e C), dalle quali emergevano le singole vicende giudiziarie in relazione alle quali la [OSCURATO:PERSONA] si faceva consegnare somme di denaro. Si tratta di vicende giudiziarie che vedevano interessati, quali potenziali parti processuali, congiuntamente i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, si tratta di singole vicende giudiziarie, nell’ambito delle qualinon solo risultanopiù soggetti indotti in errore, ma si tratta di soggetti egualmente in grado di disporre del patrimonio familiare, circostanza, quest’ultima, non confutata dalla ricorrente, e, dunque, di più soggetti passivi del reato. Correttamente, pertanto, sono stati configurati più reati di truffa, in relazione ai singoli soggetti tratti in inganno, tutti in grado di disporre delle somme di denaro richieste dall’imputata e concretamente a lei consegnate. 3.7. Infine, generiche e, pertanto, inammissibili sono le ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha congruamente motivato, con argomenti non manifestamente illogici, sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che dell’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 5) cod. pen. A fronte delle solide argomentazioni della sentenza impugnata, la ricorrente si è limitata a censure del tutto generiche, aspecifiche, che non si confrontano per nulla con la motivazione resa dalla Corte territoriale. Generico anche il lamento in punto di determinazione dei singoli aumenti di pena per la continuazione, tenuto conto della ampia motivazione offerta sul punto dai Giudici di merito, che hanno messo in risalto la particolare gravità dei fatti, sia dal punto di vista oggettivo (l’uso di atti falsi, la vanteria circa la possibilità che un pubblico ufficiale, magistrato fuori ruolo, possa intervenire in vicende giudiziarie), che soggettivo (stante la qualifica professionale della ricorrente), nonché dell’entità degli stessi, contenuti abbondantemente al di sotto del minimo edittale previsto per le singole fattispecie. D’altra parte, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendoin tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005-01). 4. E’inammissibile il sesto motivo. Come è noto, non è impugnabile conricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di unaprovvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( ex plurimis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-02). 5. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi A), B) e C), in quanto [OSCURATO:PERSONA] va assolta dagli stessi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. la pena può essere rideterminata da questa Cortein anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, espungendo la pena complessiva di mesi sei di reclusione, come determinata dal Giudice di primo grado in aumento per continuazione per i tre predetti reati. L’imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civiliintervenute nel giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), B) e C) perchéi fatti non sono previsti dalla legge come reato. Rigetta il ricorso nel resto e ridetermina la pena finale in anni tre mesi sei di reclusione e euro 1.000 di multa. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sos