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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09578/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, avanzate in relazione a titolo già sospeso ex 656, comma 5, cod. proc. pen.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, da omessa giusta considerazione dell'impedimento difensivo, ostativo alla partecipazione all'udienza camerale.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

La pena detentiva da espiare era di due mesi di arresto e la relativa esecuzione risulta ad oggi cessata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, avanzate in relazione a titolo già sospeso ex 656, comma 5, cod. proc. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, da omessa giusta considerazione dell'impedimento difensivo, ostativo alla partecipazione all'udienza camerale. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. La pena detentiva da espiare era di due mesi di arresto e la relativa esecuzione risulta ad oggi cessata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09578/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris