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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41546/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3741-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1073/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 8u9 RILEVATO che, con sentenza del 26 luglio 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, riformava parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Locri e sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avverso le 11 cartelle esattoriali notificategli dall'agente della riscossione, ritenuta, diversamente dal primo giudice, provata la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali opposte, ha dichiarato prescritti i crediti portati dalle 5 cartelle poste in esecuzione una volta decorso il quinquennio dalla loro notifica, dovuti gli altri disponendo, una volta rigettata la domanda del Mittica di condanna dell'Agenzia delle Entrate per lite temeraria, per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto fissato da questa Corte, i crediti in questione soggetti al termine quinquennale di prescrizione e suscettibili le spese di lite di compensazione a motivo del parziale accoglimento dell'opposizione e della maturazione, solo nelle more del giudizio e per intervento delle sezioni unite di questa Corte, dell'orientamento favorevole all'applicazione della prescrizione quinquennale; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Mittica, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto alcuna difesa; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il non essere adeguatamente motivata la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite; che il motivo deve ritenersi infondato, trovando la disposta compensazione adeguata motivazione, in particolare con riferimento all'assestarsi della soluzione della questione giuridica relativa all'applicabilità della prescrizione quinquennale solo a seguito della pronunzia delle sezioni unite di questa Corte intervenuta nelle more del giudizio; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, pur intimato, svolto alcuna difesa; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] dANCELLERIA l‘C1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3741-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1073/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 8u9 RILEVATO che, con sentenza del 26 luglio 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, riformava parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Locri e sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avverso le 11 cartelle esattoriali notificategli dall'agente della riscossione, ritenuta, diversamente dal primo giudice, provata la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali opposte, ha dichiarato prescritti i crediti portati dalle 5 cartelle poste in esecuzione una volta decorso il quinquennio dalla loro notifica, dovuti gli altri disponendo, una volta rigettata la domanda del Mittica di condanna dell'Agenzia delle Entrate per lite temeraria, per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto fissato da questa Corte, i crediti in questione soggetti al termine quinquennale di prescrizione e suscettibili le spese di lite di compensazione a motivo del parziale accoglimento dell'opposizione e della maturazione, solo nelle more del giudizio e per intervento delle sezioni unite di questa Corte, dell'orientamento favorevole all'applicazione della prescrizione quinquennale; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Mittica, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto alcuna difesa; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il non essere adeguatamente motivata la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite; che il motivo deve ritenersi infondato, trovando la disposta compensazione adeguata motivazione, in particolare con riferimento all'assestarsi della soluzione della questione giuridica relativa all'applicabilità della prescrizione quinquennale solo a seguito della pronunzia delle sezioni unite di questa Corte intervenuta nelle more del giudizio; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, pur intimato, svolto alcuna difesa; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] dANCELLERIA l‘C1
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