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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1975

Cassazione n. 34664/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1975 avverso la sentenza del 14/01/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (OSSERVA Ritenuto che il ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione); rilevato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente; considerato che il 6 agosto 2026 è pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesta l'assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione, insistendosi sulla censura sulla qualificazione giuridica dei fatti, ma sul punto possono ribadirsi le argomentazioni che precedono; 2ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1975 avverso la sentenza del 14/01/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (OSSERVA Ritenuto che il ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione); rilevato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente; considerato che il 6 agosto 2026 è pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesta l'assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione, insistendosi sulla censura sulla qualificazione giuridica dei fatti, ma sul punto possono ribadirsi le argomentazioni che precedono; 2ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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