CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2019
Cassazione n. 32965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.35621/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d elle Marche, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] s. p . a . , rappresentata e difesa d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. -poi [OSCURATO:SOCIETA].- , affinché: a) fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 91.395,50 oltre interessi legali da settembre 2007 fino al soddisfo; b) i convenuti fossero conseguentemente condannati in solido tra loro al pagamento, in suo favore, della somma di € 91.395,50 oltre interessi legali da settembre 2007 fino al soddisfo, con rifusione delle spese giudiziarie. A fondamento della propria domanda, l’[OSCURATO:PERSONA] adduceva: - di aver sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA], in data 15.05.2006, convenzione avente ad oggetto l’attivazione ed il funzionamento di n.ro 1 posto aggiunto nella scuola di specializzazione in [OSCURATO:PERSONA] e Ricostruttiva a mezzo della quale la [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata, al fine di sostenere l’attività di futuri specialisti in [OSCURATO:PERSONA] e Ricostruttiva, a finanziare una borsa di studio destinata alla Scuola di Specializzazione in [OSCURATO:PERSONA] e Ricostruttiva, della durata di cinque anni a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche, per tutta la durata del corso di studi e per l’ammontare di quanto messo a disposizione dal MIUR per il funzionamento di analoghe borse di studio;- di aver definito, nella sottoscritta convenzione, l’impegno economico complessivo per la durata di cinque anni quantificandolo in € 58.017,50 pari all’ammontare della borsa di studio ex d. lgs. n. 257/1991 all’epoca applicato (oltre le spese di funzionamento) prevedendo, altresì, un adeguamento di tale importo oltre che per il naturale adeguamento della borsa così come previsto nel d. lgs. n. 257/1991 anche per eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del d. lgs. n. 368/99, riportato nelle premesse di convenzione poiché già in vigore, prevedenteall’art.37 la sottoscrizione da parte del medico in formazione di un contratto annuale con il riconoscimento (art. 39) di un trattamento economico annuo omnicomprensivo, da determinarsi con successivo provvedimento all’epoca in corso di definizione; - di aver previsto, a garanzia del pagamento degli importi pattuiti, una fideiussione bancaria, prestata da [OSCURATO:SOCIETA] , rapportata all’equivalente della borsa di studio e dei possibili suoi adeguamenti; -di aver richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento degli importi dovuti a titolo di adeguamento della borsa di studio come previsto dal d. lgs. n. 368/99 (euro 25.000 per il primo e secondo anno, 2006/2007, 2007/2008; € 26.000 a partire dal terzo anno 2008/2009); - di aver tentato di ottenere per le vie bonarie il pagamento del dovuto sia dalla [OSCURATO:PERSONA] –chesi rifiutava - sia dal fideiussore nei limiti della garanzia, sempre, però, senza esito. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. In particolare: -in via principale: sosteneva che - a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 300 della legge n.266/2005 (finanziaria 2006) ma soprattutto per effetto dell’attuazione delle relative norme (intervenuta nel 2007) - la borsa di studio era stata abolita e per i medici specializzandi era stato previsto un trattamento retributivo e contributivo parificabile a quello dei dipendenti pubblici del settore sanitario; pertanto non era più esigibile la prestazione, da lei promessa, per impossibilità sopravvenuta; - in via subordinata, chiedeva respingersi la domanda per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto della convenzione, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto da lei già versato in virtù della convenzione stessa, oltre interessi legali; - in via di ulteriore subordine, chiedeva dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. Si costituiva in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA], convenuta in qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA], che: - in via preliminare, proponeva nei confronti di quest’ultima azione di rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c.; - in via subordinata preliminare, chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla prestazione di cauzione a garanzia dell’azione di regresso della Banca per le somme eventualmente pagate; -nel merito, chiedeva il rigetto nell’an della domanda attorea e, in subordine, la determinazione del quantumnella minor somma di € 58.017,50 l’esercizio della pretesa svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] giusto il limite previsto in fideiussione. Il Tribunale con sentenza n. 1016/2013, in accoglimento della domanda attorea, condannava la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’attrice la somma di € 91.350,50 - in solido con [OSCURATO:SOCIETA] sino alla concorrenza di € 68.017,50-, oltre interessi legali dal 27.12.2010 al saldo, nonché a procurare la liberazione diUnicredit entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,rigettando nel resto le domande della stessa [OSCURATO:SOCIETA]; respingeva le domande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2-Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], la quale concludeva chiedendo: -in via principale che, in riforma integrale della sentenza di primo grado, si dichiarasse la risoluzione del contratto per intervenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c.; - in subordine, che si dichiarasse la nullità del contratto per indeterminatezza /indeterminabilità dell’oggetto, con conseguente condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto versato in virtù della convenzione stessa oltre interessi legali; - in ulteriore subordine , che si dichiarasse la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione esi accertasse che l’importo della fideiussione ammontava ad € 34.810,50. Proponeva appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA], che, per l’ipotesi di rigetto dell’appello principale, concludeva chiedendo nel merito di riformare la sentenza nella parte in cui aveva omesso di ridurre la garanzia nei limiti di euro 34.810,50 edi riformare la pronuncia quanto alle spese di lite. L’appellata si costituiva resistendo. La Corte d’appello, in parziale accoglimento,quantificava in euro 58.017,50 l’obbligazione solidale di garanzia del fideiussore [OSCURATO:SOCIETA], per il resto confermando. 3. H a proposto la [OSCURATO:PERSONA] ricorso , cui h a resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha pres en tato controricorso nel quale chiede l’accoglimento del ricorso e si duole, pur senza presentare formalmente ricorso incidentale, del mancato accoglimento integrale del proprio appello e delle spese processuali. La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria. RITENUTO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso cinque motivi. 1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 782 c.c. e dell’art. 48, l. 16.2.1913, n. 89, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato: Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio, sottoscritta tra le parti in data 15.05.2006, non rientrante nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive. Tale decisione risulta incensurabile poiché fondata sul presupposto, rilevabile dalle stesse difese prodotte in primo grado da parte convenuta in primo grado (cfr. comparsa di costituzione pag.2,) che la [OSCURATO:PERSONA] si determinò a concludere la riferita convenzione quale atto di liberalità. D’altra parte, risulta evidente, dall’analisi delle pattuizioni contenute in convenzione, l’assenza del requisito della corrispettività tra le prestazioni o attribuzioni patrimoniali delle parti che caratterizza il genere dei contratti a prestazioni corrispettive. L’adempimento delle sottoscritte pattuizioni non produce, infatti, alcun effetto patrimoniale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] che possa definirsi corrispettivo rispetto all’effetto patrimoniale prodotto a vantaggio dell’università. Se anche si volesse ricondurre il contratto di convenzione sottoscritto tra le parti al genere dei contratti in favore di terzo si giungerebbe comunque ad escludere lo stesso dall’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive. Tale tipo di contratto (contratto a favore di terzo) è definibile, infatti, quale “liberalità non donativa” o “donazione indiretta”, riconosciuta dall’art. 809 c.c., poiché l’arricchimento del beneficiario (medico ammesso alla specializzazione) è una conseguenza ulteriore che deriva da negozi giuridici (convenzione di finanziamento) che hanno una propria causa (finanziare borsa di studio) che si realizza con corrispondente depauperamento di colui ([OSCURATO:PERSONA]) che senza ricevere alcun vantaggio di natura patrimoniale, paga il prezzo (cfr. ex multis cass. civ. sez. unite n.18725/2017). Conseguentemente corretta deve ritenersi la decisione di considerare non applicabili al caso in questione istituti, quali quelli della risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità, previsti dal codice civile per i soli contratti a prestazioni corrispettive . Sottolinea la ricorrente che con la convenzione del 2006, per mero spirito di liberalità, senza percepire alcun corrispettivo dal promesso finanziamento, aveva inteso donare all’università una cospicua somma (euro 60 mila circa, poi indebitamente lievitati ad oltre 110mila), allo scopo di finanziare una borsa di studio da destinarsi ad uno specializzando in chirurgia plastica e ricostruttiva. Si duole che la corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha qualificato espressamente la convenzione come donazione, senza tuttavia farne discendere la conseguenza che, pena nullità, sarebbe occorsa l'adozione dell'atto pubblico ex art.782 c.c., e con l’assistenza di due testimoniex art. 48 l. notarile. Si contesta la sentenza impugnata anche nella parte in cui la corte territoriale indica cosa accadrebbe “se anche si volesse ricondurre” il negozio a un contratto a favore di terzo,sostene ndo che le parti, se avessero inteso estendere l'efficacia del contratto anche ad altri, avrebbero dovuto esplicitamente inserire una “stipulazione a favore del terzo” ex art. 1411 c.c., mentre qui non sarebbe previsto né che la prestazione vada eseguita direttamente in favore dello specializzando né che questi abbia la f acoltà di pretendere direttamente dalla ricorrente l’adempimento della prestazione ;ulteriore elemento ostativo alla configurazione come contratto a favore di terzo si rinverrebbe nella disciplina normativa del rapporto contrattuale tra specializzando ed università. 1.2. Il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. Sostienein sintesi la ricorrente che la convenzione sia nulla, oltre che per violazione del principio della forma, anche per difetto di determinatezza/determinabilità dell’oggetto della disposizione 1.3. Il terzo motivo, in subordine, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. Si duole la ricorrente che il giudice d’appello, avendo qualificato il negozio come atto di liberalità, ha automaticamente escluso l’applicabilità dell’art. 1467 c.c., norma sulla quale si fonda l’istituto della cd. “presupposizione”, che trova applicazione altresì ai contratti con prestazioni a caricodi un solo contraente. 1.4. Il quarto motivo, pure in subordine, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per non avere il giudice d’appello accolto la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 1.5. Il quinto motivo, in via subordinata, denuncia ancora , p e r i l caso in cui si ritenga valida ed efficace la convenzione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. nella parte in cui la corte, dopo aver qualificata la convenzione quale “atto di liberalità” in favore dell’università, ha interpretato la volontà delle parti senza tener conto: a) della previsione in questa di un limite alla relativa fidejussione; b) del comportamento dei contraenti dopo stipula di questa; c) dell’art. 1369 c.c. Sotto il primo profilo, si richiama l’art. 4, primo comma , della Convenzione osservando che l’Università aveva effettuato una ben precisa “stima” dell’eventuale incremento dei costi. Sostiene la ricorrente che in capo a lei si era conseguentemente formato il legittimo affidamento sul fatto che l’aumento sarebbe stato contenuto entro il limite del 25%circa. Sotto il secondo profilo, si invoca una nota del 17 settembre 2007 assumendoche la Università, ritenendo necessario un atto integrativo alla convenzione per gli importi sopravvenuti, ha implicitamente riconosciuto che la convenzione era limitata solo agli importi ivi indicati, tanto da rendersi necessaria una integrazione per gli importi “sopravvenuti”. Quanto, infine, al criterio ermeneutico posto dall’art. 1369 c.c., si sostiene che, anche alla luce di detta disposizione, è necessaria l’affermazione di un limite quantitativo della donazione, in quanto, da un lato, il donante deve essere perfettamente libero di compiere o meno l’atto di attribuzione patrimoniale, in concreto determinato o determinabile,e dall’altro, in difetto di un limite quantitativo, la causa aleatoria sostituisce la causa di liberalità. 2. Il primomotivo è fondato. La corte territoriale(p. 8), confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha effettivamente qualificato la c.d. convenzione come includente in realtà una donazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Università, ma , come rileva la ricorrente , da tale qualificazione ha omesso, senza spiegazioni, di far discendere la conseguenza che, per la sua validità, sarebbe occorsa l'adozione dell'atto pubblico ex art.782 c.c., e con l’assistenza di due testimoni ex art. 48 l. notarile. Nulla incide, poi, il fatto che in seguito il giudice di appello si sia riferito al contratto a favore di terzi, giacchélo ha inserito nel contesto motivazionale, a ben guardare, come una mera ipotesi introdotta ad abundantiam, vista l’inequivoca appena effettuata qualificazione di quel che la ricorrente aveva fatto in un senso diverso, di pura liberalità. 3. Pertanto, assorbita ogni altra doglianza , s'impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa sezione e in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del