Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 05613/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 3 novembre 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Lucca in relazione ai reati di cui all'art. 4 legge n.110/1975 e 707 cod.pen. (fatto del 20 giugno 2019).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai punti della omessa applicazione (quanto al reato di cui all'art.4 1.110/1975) dell'ipotesi lieve e della coesistenza di entrambe le ipotesi di reato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposizione di argomenti affrontati in maniera esaustiva nella decisione impugnata (in particolare si è rilevato che la contravvenzione di cui all'art.707 cod.pen. si fonda, in fatto, sul rinvenimento della pinza multiuso, oggetto diverso dal coltellino svizzero).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 novembre 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Lucca in relazione ai reati di cui all'art. 4 legge n.110/1975 e 707 cod.pen. (fatto del 20 giugno 2019). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai punti della omessa applicazione (quanto al reato di cui all'art.4 1.110/1975) dell'ipotesi lieve e della coesistenza di entrambe le ipotesi di reato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposizione di argomenti affrontati in maniera esaustiva nella decisione impugnata (in particolare si è rilevato che la contravvenzione di cui all'art.707 cod.pen. si fonda, in fatto, sul rinvenimento della pinza multiuso, oggetto diverso dal coltellino svizzero). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05613/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris