CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 42668/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevata la manifesta infondatezza del motivo d'impugnazione comune a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce l'inutilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria in quanto diverso da quello indicato nella lista testimoniale. A tale riguardo, infatti, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa (Sez. 2 - , Sentenza n. 7245 del 27/11/2019 Ud., dep. il 2020, Wang, Rv. 278508 — 01); considerato che le restanti argomentazioni spese nei due ricorsi si presentano generiche e prive di reali censure, così mancando dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]