CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 26173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto la violazione dell'art. 133 cod. pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 7 ottobre 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in ordine a due episodi (capi A e B) del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Palermo il 23 gennaio 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M