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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25124/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, perpetrato mediante l'applicazione di un magnete che altera la misurazione dei consumi con un ribasso del 67% circa; Ritenuto che i motivi di ricorso, che invocano una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 640 cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sono manifestamente infondati poiché poggiano su una prospettazione giuridica in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez.

U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174 e tra le ultime Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013); Considerato che la successiva memoria — che, oltre ad insistere sulla già eccepita improcedibilità, invoca anche l'intervenuto decorso, nelle more, del termine di prescrizione — non tiene conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, perpetrato mediante l'applicazione di un magnete che altera la misurazione dei consumi con un ribasso del 67% circa; Ritenuto che i motivi di ricorso, che invocano una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 640 cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sono manifestamente infondati poiché poggiano su una prospettazione giuridica in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174 e tra le ultime Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013); Considerato che la successiva memoria — che, oltre ad insistere sulla già eccepita improcedibilità, invoca anche l'intervenuto decorso, nelle more, del termine di prescrizione — non tiene conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 25124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris