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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07244/2024

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 25741 /20 1 6 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia sez.staccata di Taranto n. 792 / 28 / 16 depositata i n data 30 / 0 3 /20 16 ; Oggetto: cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società Spedizioni autotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartelladi pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA con riferimento al periodo d’imposta 2006disconoscendo crediti d’imposta dell’anno precedente oltre a irrogaresanzioni e richiedere interessi per tardivo versamento dei tributiridetti; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la società; - con la pronuncia gravata il giudice dell'impugnazione ha rigettato l'appello della società contribuente ritenendo debitamente motivatala cartella contestata in quanto scaturit a da un'iscrizione a ruolo conseguente al controllo in via automatizzata dei dati forniti dallo stesso contribuente; con riferimento poi alla pretesa persanzioni e interessi dipendenti dal ritardato versamento delle impostedovute, ha ritenuto le doglianze dell'appellante infondate risultando assolutamente indimostrata l'asserita causa di forza maggiore imputabile a un presunto problema del sistema informaticoche avrebbe precluso al contribuente di assolvere nei terminidi legge ai propri doveri fiscali come rilevato dal giudice di primogrado; - ricorre a questa Corte la società spedizione autotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a quattro motivi di gravame; - l' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell'art.12 c. 3 del d.P .R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello ignorato che le motivazioni della pretesa non erano desumibili da raffronto tra i Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 datiindicati in dichiarazione quelli riportati nel ruolo tanto che solo insede di costituzione in giudizio l' U fficio dichiarava che la ripresa traevaorigine dalla mancata presentazione della dichiarazione per ilperiodo precedente; - il motivo va rigettato; - con riferimento alla asserita modificazione della motivazione in corsodi giudizio, invero, il motivo risulta inammissibile in quanto sprovvisto di localizzazione e autosufficienza dal momento che parte ricorrente non trascrive nella cartella impugnata né le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria dalle quali questa Corte potrebbe evincere – se sussistente - la effettiva modificazionedelle ragioni poste a base della pretesa nel corso del giudizioda parte dell’Agenzia delle Entrate; - inoltre, con riguardo al vizio di motivazione della cartella, va anzitutto richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui « l a cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercitala pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di unatto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessariocontrollo sulla correttezza dell'imposizione» (sentenza n. 11722 del 2010, Rv. 613233; nello stesso senso, Sezione 5, sentenza n. 28276 del 2013).

Con riguardo, in particolare, alla motivazione delle cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, che quiviene in rilievo, ai sensi degli artt. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte, muovendo dallapremessa che «la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione [...] va [...] differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle [...] norme per ciascun atto impositivo» ( Cass.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Sez.5, sentenza n. 3948 del 2011), ha operato una distinzione a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazionedel contribuente oppure si risolva in una rettifica dei risultatidella stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria.

In questo secondo caso, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella di pagamentodeve essere motivata come l'avviso di accertamento, conl'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche postea fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere il contribuenteedotto di tali presupposti e ragioni.

Nel primo caso, diversamente, l'ufficio procede alla liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, cosicché, dato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il mero richiamoalla dichiarazione ( Cass. Sez . 5, sentenze n. 15564 del 2016,n. 25329 e n. 11176 del 2014); - il secondo motivo di gravame si duole della violazione falsa applicazionedell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per o messo esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla omessa presentazione della dichiarazionerelativa all'anno precedente; ritien e parte ricorrente che la mancata elaborazione del file da parte del server dell'Amministrazione finanziaria al quale sostiene aver inviato regolarmentela dichiarazione per l'anno 2005 non sarebbe stata presa in esame - quale fatto storico - dalla CTR che avrebbe sul puntomesso l'accertamento in fatto e in diritto; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. risulta inammissibile in quanto preclusa dalla esistenza di «doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. non avendoparte ricorrente, come era suo onere, indicato le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste abase della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 20994/2019, Cass.n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014 ; Cass.n. 5497 del 2023). - i l terzo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art.13 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 coordinato con l’art. 1 c. 2 deld.P.R. n. 600 del 1973, l’art. 83 TUIR, gli art. 2475 e 2364 c.c. el’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili le sanzioni ancorché fosse difettoso uno degli elementi costituenti alla fattispecie sanzionatoria risultando le imposte non determinabili secondo la dichiarazione, dal momento che il risultanze della stessa derivavano necessariamente da un conto economiconon formalmente approvato costituente quindi parte di un mero “progetto di bilancio ”; progetto di bilancio in ordine al qualel'ufficio non aveva fornito elementi di prova attestanti che lo stesso era stato redatto e che entro il 30 giugno si era regolarmentetenuta l'assemblea ordinaria dei soci; - t ale motivo può trattarsi unicamente al successivo quarto mezzo digravame con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 23 c. 3 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, degliartt. 8, 3, 4 della L. n. 580 del 1993 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'impugnazione mancato di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dall'amministrazione finanziaria relativi sia alla circostanza della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 “infezioneinformatica” sia alla giustificata mancata approvazione nei termini del bilancio, che dovevano assumersi come non contestatie pertanto oggetto di giudicato interno; - detti motivi sono inammissibil i ; - invero, la CTR ha accertato in fatto come di fronte all'eccezione della società contribuente secondo la quale il bilancio relativo al 2006era stato approvato per causa di forza maggiore – “un virus cheaveva infettato il computer” - soltanto in data 22 dicembre 2017e depositato il 19 gennaio 2008 (derivandone quindi che il versamento del saldo Ires e Irap effettuato in data 16 ottobre 2007,secondo parte ricorrente, era da considerarsi tempestivo), in sede processuale tale causa di forza maggiore è rimasta “assolutamenteindimostrata”; - l'espressione così utilizzata dal giudice di appello rende evidente comelo stesso abbia esaminato il profilo dedotto ritenendo che la circostanza di forza maggiore, indipendentemente dagli aspetti relativiall'onere probatorio, non sia stata in concreto dimostrata; - i n ogni caso , poi , la mancata trascrizione degli atti dei gradi di merito - dall'esame dei quali questa Corte doveva essere messa ingrado di conoscere la contestazione o meno da p arte dell' U fficio della sussistenza della causa giustificativa relativa ai problemi informatici - rende il motivo comunque inammissibile perché difettosoquanto a specificità e localizzazione; - il ridetto accertamento di fatto, che ha escluso la sussistenza della causa di forza maggiore dedotta dalla contribuente, è in ultimo anchenon più censurabile in questa sede di legittimità; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza ; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00oltre a spese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 25741 /20 1 6 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia sez.staccata di Taranto n. 792 / 28 / 16 depositata i n data 30 / 0 3 /20 16 ; Oggetto: cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società Spedizioni autotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartelladi pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA con riferimento al periodo d’imposta 2006disconoscendo crediti d’imposta dell’anno precedente oltre a irrogaresanzioni e richiedere interessi per tardivo versamento dei tributiridetti; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la società; - con la pronuncia gravata il giudice dell'impugnazione ha rigettato l'appello della società contribuente ritenendo debitamente motivatala cartella contestata in quanto scaturit a da un'iscrizione a ruolo conseguente al controllo in via automatizzata dei dati forniti dallo stesso contribuente; con riferimento poi alla pretesa persanzioni e interessi dipendenti dal ritardato versamento delle impostedovute, ha ritenuto le doglianze dell'appellante infondate risultando assolutamente indimostrata l'asserita causa di forza maggiore imputabile a un presunto problema del sistema informaticoche avrebbe precluso al contribuente di assolvere nei terminidi legge ai propri doveri fiscali come rilevato dal giudice di primogrado; - ricorre a questa Corte la società spedizione autotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a quattro motivi di gravame; - l' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell'art.12 c. 3 del d.P .R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello ignorato che le motivazioni della pretesa non erano desumibili da raffronto tra i Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 datiindicati in dichiarazione quelli riportati nel ruolo tanto che solo insede di costituzione in giudizio l' U fficio dichiarava che la ripresa traevaorigine dalla mancata presentazione della dichiarazione per ilperiodo precedente; - il motivo va rigettato; - con riferimento alla asserita modificazione della motivazione in corsodi giudizio, invero, il motivo risulta inammissibile in quanto sprovvisto di localizzazione e autosufficienza dal momento che parte ricorrente non trascrive nella cartella impugnata né le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria dalle quali questa Corte potrebbe evincere – se sussistente - la effettiva modificazionedelle ragioni poste a base della pretesa nel corso del giudizioda parte dell’Agenzia delle Entrate; - inoltre, con riguardo al vizio di motivazione della cartella, va anzitutto richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui « l a cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercitala pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di unatto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessariocontrollo sulla correttezza dell'imposizione» (sentenza n. 11722 del 2010, Rv. 613233; nello stesso senso, Sezione 5, sentenza n. 28276 del 2013). Con riguardo, in particolare, alla motivazione delle cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, che quiviene in rilievo, ai sensi degli artt. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte, muovendo dallapremessa che «la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione [...] va [...] differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle [...] norme per ciascun atto impositivo» ( Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Sez.5, sentenza n. 3948 del 2011), ha operato una distinzione a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazionedel contribuente oppure si risolva in una rettifica dei risultatidella stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria. In questo secondo caso, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella di pagamentodeve essere motivata come l'avviso di accertamento, conl'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche postea fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere il contribuenteedotto di tali presupposti e ragioni. Nel primo caso, diversamente, l'ufficio procede alla liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, cosicché, dato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il mero richiamoalla dichiarazione ( Cass. Sez . 5, sentenze n. 15564 del 2016,n. 25329 e n. 11176 del 2014); - il secondo motivo di gravame si duole della violazione falsa applicazionedell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per o messo esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla omessa presentazione della dichiarazionerelativa all'anno precedente; ritien e parte ricorrente che la mancata elaborazione del file da parte del server dell'Amministrazione finanziaria al quale sostiene aver inviato regolarmentela dichiarazione per l'anno 2005 non sarebbe stata presa in esame - quale fatto storico - dalla CTR che avrebbe sul puntomesso l'accertamento in fatto e in diritto; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. risulta inammissibile in quanto preclusa dalla esistenza di «doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. non avendoparte ricorrente, come era suo onere, indicato le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste abase della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 20994/2019, Cass.n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014 ; Cass.n. 5497 del 2023). - i l terzo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art.13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 coordinato con l’art. 1 c. 2 deld.P.R. n. 600 del 1973, l’art. 83 TUIR, gli art. 2475 e 2364 c.c. el’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili le sanzioni ancorché fosse difettoso uno degli elementi costituenti alla fattispecie sanzionatoria risultando le imposte non determinabili secondo la dichiarazione, dal momento che il risultanze della stessa derivavano necessariamente da un conto economiconon formalmente approvato costituente quindi parte di un mero “progetto di bilancio ”; progetto di bilancio in ordine al qualel'ufficio non aveva fornito elementi di prova attestanti che lo stesso era stato redatto e che entro il 30 giugno si era regolarmentetenuta l'assemblea ordinaria dei soci; - t ale motivo può trattarsi unicamente al successivo quarto mezzo digravame con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 23 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992, degliartt. 8, 3, 4 della L. n. 580 del 1993 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'impugnazione mancato di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dall'amministrazione finanziaria relativi sia alla circostanza della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 “infezioneinformatica” sia alla giustificata mancata approvazione nei termini del bilancio, che dovevano assumersi come non contestatie pertanto oggetto di giudicato interno; - detti motivi sono inammissibil i ; - invero, la CTR ha accertato in fatto come di fronte all'eccezione della società contribuente secondo la quale il bilancio relativo al 2006era stato approvato per causa di forza maggiore – “un virus cheaveva infettato il computer” - soltanto in data 22 dicembre 2017e depositato il 19 gennaio 2008 (derivandone quindi che il versamento del saldo Ires e Irap effettuato in data 16 ottobre 2007,secondo parte ricorrente, era da considerarsi tempestivo), in sede processuale tale causa di forza maggiore è rimasta “assolutamenteindimostrata”; - l'espressione così utilizzata dal giudice di appello rende evidente comelo stesso abbia esaminato il profilo dedotto ritenendo che la circostanza di forza maggiore, indipendentemente dagli aspetti relativiall'onere probatorio, non sia stata in concreto dimostrata; - i n ogni caso , poi , la mancata trascrizione degli atti dei gradi di merito - dall'esame dei quali questa Corte doveva essere messa ingrado di conoscere la contestazione o meno da p arte dell' U fficio della sussistenza della causa giustificativa relativa ai problemi informatici - rende il motivo comunque inammissibile perché difettosoquanto a specificità e localizzazione; - il ridetto accertamento di fatto, che ha escluso la sussistenza della causa di forza maggiore dedotta dalla contribuente, è in ultimo anchenon più censurabile in questa sede di legittimità; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza ; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1
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