CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 26641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 20/01/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 13/05/2025, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allostesso ascritti in rubrica (artt. 81, 582, 585, 628, comma primo e commaterzo, n. 1, cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso, che quisi riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge processuale per avere la Corte di appelloproceduto con la trattazione scritta del procedimento, anziché in pubblicaudienza come richiesto con nota (allegata al ricorso). La difesa haevidenziato come avesse inoltrato comunicazione formale ricevuta a mezzopec con la quale aveva richiesto di accedere al concordato in appello e inassenza di consenso del Procuratore generale ribadiva la propria volontàche fosse fissata udienza pubblica, con trattazione orale.2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodella motivazione perché carente quanto alla richiesta di patteggiamentoinoltrata in primo grado con il consenso del Pubblico Ministero, che erastata rigettata sul rilievo dell’erronea formulazione da parte del difensore,essendo stato frazionato in modo erroneo il bilanciamento delle circostanze(generiche con giudizio di equivalenza e successiva ulteriore riduzione perla circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. La difesa aveva evidenziato laricorrenza di un mero errore materiale del precedente difensore e la penairrogata era sostanzialmente basato sullo stesso calcolo proposto. Lalettura formalistica del Tribunale aveva impedito al ricorrente di accedere alrito speciale ed alla conseguente diminuzione di pena.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengaaccolto con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato inaccoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Perugia.2.La difesa ha difatti allegato a riscontro della propria doglianzadocumentazione, già presente al fascicolo, dalla quale è possibileriscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01) l’effettiva omessa trattazione oraledel procedimento, a seguito dell’omessa comunicazione del consenso daparte della Procura generale alla richiesta di accesso al rito di cui all’art.599-bis cod. proc. pen., nonostante fosse stata inoltrata esplicita richiestain tal senso, con comunicazione tempestiva alla Corte di appello in data03/01/2025, poi ribadita in successiva comunicazione del 16/01/2025.3.La Corte di appello ha invece proceduto con trattazione scritta (pag.1 della motivazione), richiamando le conclusioni delle parti (“la difesa siriporta ai motivi di appello ed il PG chiede la conferma della sentenzaappellata”) senza aver preso in considerazione la richiesta di trattazioneorale del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e senza aver dato atto in alcunmodo della richiesta di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen. e del suo esito.4.La decisione si caratterizza, dunque, per la chiara violazione deldisposto di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., per come correttamenteevocato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni. Deve esserein tal senso ribadito il principio di diritto, già affermato da questa Corte,secondo il quale è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), e180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenzadell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordoproposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire allestesse di discutere, risultando, in tal modo, impediti sia l'esercizio deldiritto di difesa da parte dell'imputato, sia la partecipazione al giudizio daparte del pubblicoministero (Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Baldini, Rv.289013-01; Sez. 4, n. n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790-01).La Terza sezione di questa Corte ha sul punto chiarito che: “occorreosservare che, a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, la disposizione di cui all’art. 599-bis, comma terzo, cod. proc. pen. stabilisce che “Quando procede nelleforme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accoglierela richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con lapartecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito diudienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’art.127. Il provvedimento è comunicato al Procuratore Generale e notificatoalle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, mapossono essere riproposte in udienza”. Prosegue il comma 3-bisaffermando che “Quando procede con udienza pubblica o in camera diconsiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poteraccogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione delgiudizio”. 3.1. La nuova disciplina prevede dunque, con due alternativemodalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali nonpartecipate ovvero, con udienza con la partecipazione delle parti, lapossibilità di riproporre il concordato non accolto. La novella segue ilprecedente orientamento giurisprudenziale sul punto – maturato nellavigenza del comma 3 dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nella precedenteformulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell’art. 602 cod. proc. pen, poiabrogati nell’ambito del complessivo riassetto dell’istituto. A mente deldetto orientamento è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod.proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigettodell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto laprosecuzione del dibattimento, come previsto dall’art. 602, comma 1-bis,cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti ladiscussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. La SupremaCorte ha chiarito che anche nell’attuale formulazione normativa, al rigettodella proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nelmerito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversarichiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratiolegis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello,rafforzando gli spazi di negozialità” (Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025,Baldini, Rv. 289013-01).5. Anche nel caso di specie, dunque, attesa la mancanza diconsenso da parte della Procura generale della richiesta di concordato exart. 599-bis cod. proc. pen. (elemento questo neanche riportato insentenza) risulta oggettivamente violato il principio contraddittorio tra leparti ed omessa la considerazione della richiesta, tra l’altro reiterata nellaseconda nota difensiva, di trattazione orale anche al fine di raggiungere unnuovo accordo (per come esplicitamente richiamato dalla nota della difesa)in violazione della ratio legis come sopra esplicitata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]