CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 25129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 527/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA],N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1073/2018 depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La C orte d’appello di Firenze , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno,condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rimessa in pristino mediante ricostruzione della muratura preesistente dell’attuale porta finestra che consentiva l’accesso al lastrico solare per almeno 70 centimetri a partire dal livello del lastrico stesso e lo condannava al risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:PERSONA] quantificato in euro 4000. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che l’appello meritava accoglimento sotto il profilo della negatoria servitutis. Infatti, se il rifacimento dell’impianto del lastrico solare non era rilevante ai fini delle distanze, non potendo essere considerato una nuova costruzione, avendo comportato un innalzamento di soli 10 centimetri di una parte di esso rispetto al livello precedente, la trasformazione in portafinestra della finestra dell’immobile della società originariamente convenuta, attestata da entrambe le consulenze aveva consentito di accertare che sul medesimo immobile la cui praticabilità non rilevava, era divenuto possibile un comodo accesso in luogo di q uello assolutamente disagevole, possibile in precedenza passando per la finestra per eventuali interventi di manutenzione, si dà trasformarlo in terrazza a livello. Ciò aveva comportato la creazione di una servitù passiva di veduta per l’appartamento di proprietà dell’attore appellante, il davanzale dalla cui finestra del bagno si veniva a trovare a 47 centimetri di Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 altezza dal livello calpestabile nella parte più prossima ad es sa . Doveva pertanto ordinarsi la remissione in pristino mediante ricostruzione della muratura preesistente sotto il davanzale per almeno 70 centimetri. Meritava accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno costituito dalla limitazione al libero esercizio del diritto di proprietà, danno che poteva essere equità tardivamente liquidato in euro 4000. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 905 del codice civile. La censura ha ad oggetto la statuizione della Corte d’appello di Firenze circa il fatto che l’apertura della porta finestra sul lastrico solare avesse creato una servitù passiva di veduta gravante sull’appartamento di proprietà dell’attore, ciò in quanto detta trasformazione avrebbe consentito un comodo accesso in un luogo di quello assolutamente disagevole possibile in precedenza passando per la finestra per eventuali interventi di manutenzione. A parere del ricorrente non ricorrevano i presupposticostitutivi della fattispecie di cui all’articolo 905 codice civile e,in particolare, l’inesistenza di una nuova veduta diretta in quanto la violazione dell’articolo 905 c.c. scaturirebbe da un uso più intenso del preesistente lastrico solare a cagione dell’apertura della portafinestra in luogo della finestra. Anche in precedenza la finestra Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 consentiva tanto la inspectio quanto la prospe c t io in direzione dell’abitazione dell’attore. Pertanto,sia la preesistente finestra che la successivaportafinestra non aggettavano sul fondo del vicino ma sempre sul lastrico solare di proprietà del convenuto. Il caso, dunque, non sarebbe sussumibile sotto la fattispecie astratta di cui al comma primo dell’articolo 905 del codice civile e neanche potrebbe rientrare nel secondo comma del medesimo articolo 905 c.c.. Nella specie , infatti , non sono state realizzate nuove costruzioni ma solo il rifacimento dell’impianto del lastrico e la finestra così come la successiva portafinestra erano solo di accesso al suddetto lastrico. Pertanto, non si è in presenza di una nuova costruzione né dell ’apertura di una nuova veduta si tratterebbe soltanto di una innovazione riguardante le modalità con il quale si accede ad una porzione del proprioimmobile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è in ammissibile ex art. 360 bis c.p.c.. La sentenza è conforme alla seguente giurisprudenza di questa Cortecui il collegio intende dare continuità: In tema di limitazioni legali della proprietà, costituisce veduta diretta sul fondo del vicino ogni apertura che consenta di affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati, essendo riservato al giudice di merito verificare, con accertamento di fatto insindacabile insede di legittimità, se la stessa consenta lo sguardo frontale sul fondo del vicino (Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006, Rv. 591324 -01); Al fine di configurare una veduta da terrazze, lastrici solari e simili, ai sensi del secondo comma dell'art. 905 cod. civ., queste opere devono soltanto avere, quale destinazione permanente ma Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 non esclusiva, quella di rendere possibile l'affaccio sull'altrui fondo vicino. Non è, pertanto, necessario che esse siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, ma è sufficiente che per l'ubicazione, la consistenza e la struttura abbiano oggettivamente tale idoneità (nella specie i giudici del merito avevano escluso che, a seguito della trasformazione operata dal proprietario del tetto della propria abitazione in lastrico solare, si fossero realizzate le condizioni per l'esercizio di una veduta sul fondo vicino, in base al solo dato della preminente funzione di copertura del lastrico solare. La S.C. ha annullato tale statuizione enunciando il principio di cui in massima) (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 13270 del 10/12/1991, Rv. 474975 -01); In tema di limitazioni legali della proprietà, per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all'"inspicere" ed al "prospicere in alienum". - Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza che aveva qualificato come vedute le finestre realizzate sulla parete di un pianerottolo del vano scala in posizione sfalsata rispetto ai piani abitativi, trattandosi pur sempre di apertura con maniglia interna, idonea all'affaccio (Sez.2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 ) ; Nell'ipotes i in cui il fondo su cui insiste il fabbricato sul quale si vuole aprire una veduta e quello confinante, edificato o non, sul quale la stessa è destinata ad essere esercitata, siano siti a livelli o a piani diversi, la distanza minima di m. 1,50 che la veduta deve rispettare dal confine del Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 fondo finitimo, ai sensi dell'art. 905, comma 1, c.c., deve essere misurata tra la soglia della veduta, o faccia esteriore del muro in cui la stessa si apre, ed il piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi. (Sez. 2- , Sentenza n. 2533 del 31/01/2017, Rv. 642809 -01). Isuddetti principi ha nno connotato la decisione della Corte di merito, che il ricorrente, a torto, censura nella sua essenzialità.La Corte d’Appello, con accertamento in fatto non sindacabile da questa Corte, ha affermato che a seguito della trasformazione della finestra dell’immobile della società convenuta (oggi ricorrente) in portafinestra, attestata da entrambe le consulenze, il lastrico solare era divenuto terrazza a livello essendo possibile un comodo accesso in luogo di quello assolutamente disagevole possibile in precedenza. Ciò aveva comportato la creazione di una servitù passiva di veduta per l’appartamento di proprietà dell’attore appellante (Giannoccaro), in quanto il davanzale dalla cui finestra del bagno si veniva a trovare a 47 centimetri di altezza dal livello calpestabile nella parte più prossimaad essa. Resta inammissibile -in quanto diretto a contrastare una tipica valutazione di fatto del giudice di merito - ogni rilievo critico sulla ritenuta possibilità di affacciovisto il comodo accesso sulla terrazza a livello in luogo di quello assolutamente disagevole, possibile in precedenza passando per la finestra per eventuali interventi di manutenzione. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 99, 101, 112e 345 c.p.c. e degli articoli 905, 949 e 1067 codice civile. Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 La censura ha ad oggetto l’inammissibile mutamento della domanda svolto in appello da parte attrice che in primo grado aveva lamentato esclusivamente la violazione delle distanze a seguito della sopraelevazione della originaria copertura del vano sottostante della trasformazione della stessa in terrazza a livello e della demolizionee trasformazione dell’originaria finestra in porta di accesso alla suddetta terrazza. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Lo stesso ricorrente riporta il contenuto della domanda originaria evidenziando comenell’atto di citazione in primo grado il Giannoccaro lamentasse la violazione dell’art. 905 c.c. e dell’art.907 c.c.Si legge nel ricorso che a pag. 2 dell’at t o di c i tazione di primo grado è precisato che leviolazioni delle norme sulle distanze sono conseguent i alla demolizione di un esistente solaio privo di balaustra e non calpestabile senza alcun accesso allo stesso e alla costruzione di una terrazza a livello munita di ringhiera per l’affaccio a cui si accede tramite una porta realizzata con la demolizione della muratura sottostante il davanzale di una preesistente finestra.Di conseguenza non vi è stata alcuna m utatio libelliin appello. D’altra parte deve ribadirsi che: In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato e dalle parole utilizzate dalla parte deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez. L- , Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 – 01 ). Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1067 del codice civile. La censura è posta con riferimento alla mancanza di presupposti per ritenere sussistente un aggravamento di servitù ex articolo 1067 c.c. qualora la domanda di parte attrice venga qualificata in tal senso. Nella specie, infatti,era già praticato anche se occasionalmente l’affacciocome provato in causa e , dunque , non vi sarebbe alcun aggravamento. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile. La censura presuppone, infatti l’accoglimento del secondo motivo sull’ interpretazione della domanda . La Corte d’Appello , come si è detto,ha qualificato la domanda come divieto di apertura di vedute dirette e balconi a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 905 c.c.Infatti, prima dell’apertura della porta finestra, il lastrico solare non era comodamente accessibile comportando la necessità di scavalcare la preesistente finestra e, dunque, solo con l’apertura del varco si è venuta a creare una veduta in violazione della distanza minima prevista dall’art. 905 c.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 99, 101, 112, 115, 116, 194 c.p.c. violazione dell’articolo 2697 c.c. La censura attiene alla mancanza di prova circa l’uso del lastrico solare anteriormente alle innovazioni riguardanti la modifica della finestra in porta finestra. La Corte d’Appello, in mancanza di elementi risultanti dall’istruttoria, ha ritenuto che in precedenza l’accesso al lastrico solare fosse assolutamente disagevole. Mancherebbe qualsiasi prova di tale circostanza a Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 fronte,peraltro, della prova contraria emerse nel corso del giudizio di primo grado con la testimonianza del teste Pucci. 4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile. Le censure, se pure poste come violazione di legge, in realtà si risolvono nella richiesta di una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori sulla base dei quali la Corte d’Appello ha accertato la costituzione di una veduta a distanza inferiore rispetto a quella prevista dall’art. 905 c.c.. Tale accertamento - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimesso all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Con specifico riferimento alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. le censure sono inammissibili in applicazione dei seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Inoltre, per dedurre Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) Infine, anche la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile non essendovi stata alcuna e rronea applicazione dell’onere probatorio. La violazione dell a norma da ultimo citata , infatti,si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei Ric. 2019n. 527sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric