CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22153/2016 del ruolo generale, proposto DA G AMBRO D ASCO S. P .A. A [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Medolla, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dai prof. avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65H01 H501 I) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77B04 L049 X), con studio in Roma, alla Via XXIV Maggio, n. 43. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. ART .20 D .P.R.26 APRILE 1986, N .131 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1002/39/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma-Sezione distaccata di Latina), depositata il 23 febbraio 2016 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. in data 1° luglio 2008 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. cedeva, con due distinti atti registrati il 7 luglio 2008, alla [OSCURATO:SOCIETA]. un fabbricato industriale ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ramo di azienda cd. “Bloodline”; successivamente, il 25 settembre 2008, le società acquirenti deliberavano un’operazione di scissione parziale, poi formalizzata con atto registrato il 30 dicembre 2008, mediante la quale una parte del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva trasferita alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]; 2. con avviso di liquidazione notificato il 21 aprile 2011 l'Agenzia delle Entrate chiedeva la maggiore imposta nella misura di 324.553,00 €, riqualificando le due operazioni di cessione (del fabbricato e del ramo aziendale) come un’unica operazione di cessione di azienda, con applicazione anche sul valore del bene immobile, dell’imposta di registro nella misura del 7%, rettificando altresì il valore dell’azienda (già dichiarato dalle parti nella misura di 1,00 €) nella somma di 5.096.301,00 €, così determinando nel predetto importo (come detto di 324.553,00 €) l’imposta di registro dovuta; 3. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma - Sezione distaccata di Latina) rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 106/3/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina, ritenendo che i vari negozi giuridici posti in essere dalla società avessero permesso di realizzare un’indebita detrazione dell'iva relativa all'acquisto immobiliare ed una complessiva elusione delle imposte di registro, costituendo, in sostanza, le suddette operazioni «un’attività elusiva, avente, come scopo finale, la cessione dell’azienda tra la Gambro e la S.C.M. […] con la collaborazione della società C.R.T., società che era gestita dallo stesso socio unico della [OSCURATO:SOCIETA].». Il tutto, assumendo che: - nella fattispecie era sta ta posta in essere la cosiddetta “cessione spezzatino”, il cui scopo pratico e finale era quello di pervenire al trasferimento di un ramo di azienda, richiamando sul punto varie pronunce di questa Corte e l'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U.R.), per affermare che la messa in atto di diverse operazioni negoziali tese a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico risultato finale traslativo, deve essere oggetto di un’unitaria qualificazione giuridica dell'operazione complessiva, sottoponendola ad imposta di registro in base alla natura dell'effetto giuridico finale, nel senso che l'operazione deve essere valutata nel suo complesso, ancorché essa sia formalmente articolate in più atti, reputando, quindi, legittimo l'operato dell'Ufficio, che aveva interpretato l'atto non limitandosi al contenuto dello stesso, ma facendo riferimento anche ad elementi extratestuali, nonché a collegamenti negoziali con atti diversi; - la previsione dell’art. 37 - bis , comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non era applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto l’art. 20 T.U.R., quale norma interpretativa con funzione antielusiva, non vincola l'Amministrazione al particolare procedimento previsto dal citato art. 37-bis, comma 4; - non si tra ttava di imposta complementare poiché l'amministrazione non aveva operato una rettifica dei valori, ma aveva proceduto a registrare come compravendita di un ramo d’azienda, sottoposta ad imposte di registro proporzionale, operazioni economiche che le parti avevano assoggettato ad Iva e, quindi, ad imposta di registro fissa; -indebita era stata la detrazione Iva, in quanto l’operazione non era soggetta a tale imposta e che il vantaggio derivante dall'applicazione dell'Iva non era escluso dal regime del reverse charge, risultando tale meccanismo, a tal proposito, irrilevante; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, con ricorso notificato il 22 settembre 2016, formulando tredici motivi di impugnazione, successivamente, in data 5 maggio 2023, depositando memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 5. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 2 novembre 2016; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dalla rettifica di valore ex art. 76, comma 1-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n, 131 (da ora anche T.U.R.), lamentando che la rettifica dei valori era intervenuta (con la notifica dell’avviso eseguita il 21 aprile 2011) oltre il termine biennale decorrente dal pagamento eseguito il 7 luglio 2008; 2. con la seconda censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. art. 76, comma 1-bis, 23 e 24 T.U.R., assumendo che l’imposta applicata va considerata come complementare, con conseguente applicazione del termine di decadenza biennale; 3. con la terza doglianza censura la società ha contestato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia relativa al difetto di motivazione della rettifica; 4. con la quarta ragione di ricorso l’istante ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 52 T.U.R., ponendo in evidenza che la rettifica del valore aziendale operata dall'ufficio costituiva il frutto di un computo ingiustificato ed immotivato, non avendo tenuto conto dell'avviamento negativo, pur computato nella perizia allegata all'atto di cessione, al fine di individuare il valore effettivo dell'azienda compravenduta; 5. con la quinta doglianza la contribuente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc civ., l’omessa pronuncia sulla denunciata illegittimità dell’avviso di liquidazione per mancata considerazione dell’avviamento negativo; 6. con il sesto motivo di ricorso impugnazione la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 51 e 53 T.U.R., assumendo che nella valutazione del valore in comune commercio dell’azienda doveva tenersi conto dell'avviamento negativo nell'ipotesi, come quella di specie, in cui erano state trasferite, oltre all'attività, anche perdite future; 7. con la settima censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 T.U.R., assumendo che l'operazione può essere unitariamente ricostruita sulla base dei più atti solo se questi siano stati conclusi tra gli stessi soggetti, non essendo invece consentito collegare tra loro più negozi distinti e successivi nel tempo, se intercorsi tra soggetti differenti ed autonomi, come avvenuto nella specie, tenuto conto dell’estraneità della ricorrente alla predetta operazione di scissione parziale, concepita nell’avviso di liquidazione come l’atto determinante per la riqualificazione delle suddette operazioni; 8. con l’ottava doglianza [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, num. 4 e 118 disp. att./trans. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., lamentando il difetto di motivazione circa l’applicabilità della previsione dell'articolo 20 T.U.R., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione all'ipotesi in cui le operazioni siano intercorse tra soggetti diversi; 9. con la nona ragione di ricorso l’istante, per l'ipotesi che si ritenga legittima la riqualificazione operata dall'ufficio, ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo afferente la non imputabilità del debito alla società ai sensi dell’art. 57 T.U.R., essendo l'atteggiamento contestato addebitabile alle due società, CTR Immobiliare e SCM [OSCURATO:SOCIETA], cessionarie rispettivamente del fabbricato industriale e del ramo aziendale, che avevano posto in essere le operazioni di scissione parziale e che aveva indotto l'Ufficio a riqualificare l'intera operazione alla stregua di una cessione di azienda; 10. con il decimo motivo di impugnazione la contribuente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc civ., la violazione dell’art. 57 T.U.R. per l'ipotesi in cui ipotizzasse un implicito rigetto da parte della Commissione regionale dell’eccezione che precede, evidenziando che il comma 4 della predetta disposizione, in deroga al principio della solidarietà in materia di imposta di registro, esclude la regola generale della solidarietà, laddove l'imposta sia complementare e sia dovuta per un fatto imputabile esclusivamente ad una delle parti; 11. con l’undicesima censura la società ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis,comma 4, d.P.R., 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza ha negato la necessità del contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, assumendo – di contro - che detta la necessità ricorre - a dire dell’istante - in tutte le ipotesi di accertamento dell’elusione e non limitatamente alla sola materia delle imposte dirette; 12. con la dodicesima doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice dell’appello, con riguardo al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla denunciata erronea imputazione delle passività ex art. 23, comma 4, T.U.R., assumendo che, anche nelle ipotesi che si ritengano legittime la riqualificazione dell'operazione e la rettifica di valore dell'azienda operate dall’amministrazione, il calcolo di quest’ultimo sarebbe comunque erroneo, non avendo l'amministrazione dedotto le passività da tutte le attività in proporzione del loro rispettivo valore; 13. con la tredicesima ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cpd. proc. civ., ribadendo che, nel caso in cui si ritesse la sussistenza di un implicito rigetto della suindicata eccezione, erroneamente l'Amministrazione non aveva imputato le dedotte passività ai diversi beni, siamobili che immobili, in proporzione al loro rispettivo valore; 14. il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragione più liquida, in relazione al suo settimo motivo, che giustifica di per sé l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, con valutazione assorbente rispetto all’esame delle altre censure; 15. nella sua articolazione il motivo coinvolge la corretta interpretazione del complessivo contenuto della predetta disposizione nella parte in cui l’istante ha evidenziato che «non è consentito collegare tra loro più negozi distinti e successivi nel tempo, se intercorsi tra soggetti differenti ed autonomi» (v. pagina n. 22 del ricorso), con ciò, quindi, contestando la riqualificazione unitaria ed economica delle distinte operazioni poste in essere dall’Amministrazione, che invece la Commissione regionale ha reputato – come sopra esposto - corretta nella parte in cui l'Ufficio ha proceduto all'interpretazione dell'atto, senza limitarsi al suo contenuto, ma facendo riferimento anche ad elementi extratestuali allo stesso, nonché a collegamenti negoziali con altri atti; 15.1. peraltro, nella delineata prospettiva della corretta interpretazione dell’art. 20 T.U.R., non può trascurarsi di considerare che la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, con il solo limite dell’immutazione dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, sempre che ciò non comporti la modifica della domanda, per come definita nelle fasi di merito, o l'integrazione di un’eccezione in senso stretto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez. VI/III, 5 ottobre 2021, n. 26991, che richiama Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 marzo 2007, n. 6935 ed anche Cass. Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 27704 e, nello stesso senso, Cass., Sez. III, 31 maggio 2022, n. 17670; Cass., Sez. II, 1° marzo 2022, n. 6728; Cass., Sez. T, 30 marzo 2021, n. 8717); 15.2. tale rilievo consente, quindi, di esaminare funditusil tema dell’interpretazione della menzionata disposizione, senza limitarsi a verificare la legittimità dell’operato collegamento negoziale nella prospettazione fornita dalla ricorrente, vale a dire con riferimento ad «[…] atti successivi nel tempo, […] intercorsi tra soggetti differenti ed autonomi»; 16. vale allora rammentare che il precedente orientamento di questa Corte formatosi in relazione al testo originario dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a mente del quale «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente») era nel senso di considerare la norma come prescrittiva di una regola interpretativa e non antielusiva, potendo l'Amministrazione finanziaria procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 9 aprile 2018, n. 8619; Cass., 9 gennaio 2018, n. 313; Cass., 19 giugno 2013, n. 15319), dovendo attribuirsi rilievo preminente alla causa reale e concreta e cioè alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni, non contestuali, tra loro collegate (v., ex plurimis - in relazione a fattispecie, oggetto di riqualificazione, relative a conferimenti societari di azienda correlati a cessioni di partecipazioni sociali – Cass., Sez. T, 9 settembre 2022, n. 26634; Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 15 marzo 2017, n. 6758; Cass., 18 maggio 2016, n. 10216; Cass., 19 marzo 2014, n. 6405; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3481; Cass., 19 marzo 2013, n. 6835; ed anche Cass., 27 gennaio 2017, n. 2054, cui adde Cass., 10 marzo 2020, n. 6790 in motivazione; Cass., 15 gennaio 2019, n. 722); 16.1. è poi intervenuta la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’art. 1, comma 87, ha riformulato la versione dell'art. 20 cit., stabilendo che «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»; 16.2. questa Corte aveva attribuito a detta norma natura innovativa e, pertanto, non retroattiva (cfr. Cass., 9 gennaio 2019, n. 362; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4589; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4407; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2007), ma, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma. 1084, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, precisando che «La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1»(v., sul punto, funditus, Cass., 23 settembre 2019, n. 23549); 16.3. la Corte, con tale ultima ordinanza (ai cui ampi contenuti si rinvia), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20, così come risultante dagli interventi apportati dai citati art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, 'prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi», richiamando il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto, e del collegamento negoziale; 16.4. le questioni di costituzionalità sono state,però, disattese dalla Corte costituzionale con la pronuncia 21 luglio 2020, n. 158 (ai cui contenuti pure si rinvia), che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo come sopra modificato (dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), sul rilievo secondo cui tutti i comuni criteri ermeneutici convergono univocamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questioni come intesa a imporre che, nell'interpretare l'atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati», salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986», ponendo in evidenza che «il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra testuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico» (così la citata sentenza della Corte costituzionale); 16.5. la stessa questione di legittimità costituzionale, già esaminata dal Giudice delle leggi con la citata sentenza (n. 158/2020) è stata poi sollevata, con ordinanza di rimessione del 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna (ai cui contenuti si rinvia), ponendo al vaglio, in via subordinata, anche la diversa ed ulteriore questione dellalegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986; 16.6. la Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza 16 marzo 2021, n. 39 (ai cui contenuti si rinvia), richiamando in ordine alla legittimità del nuovo testo dell'art. 20 i contenuti della menzionata, precedente, sentenza n. 158/2020, ha dichiarato inammissibili (ex artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.) ed infondati (ex art. 3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività «per interpretazione autentica» della nuova disciplina, osservando che non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema, avendo il legislatore fissato uno dei contenuti normativi riconducibili all’intero «impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro», storicamente qualificata come "imposta d'atto", in termini non superati dal legislatore, segnalando ancora che l’intervento legislativo si poneva su un piano di rispettata «coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico», reputando non sussistente l’asserita violazione del principio di uguaglianza ed aggiungendo a quanto rappresentato con la precedente pronuncia ed in relazione allo specifico aspetto della retroattività che «nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona «contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]» e non viceversa» (così Corte cost. 16 marzo 2021, n. 39); 16.7. alla stregua dei quanto precede, ai fini della presente decisione, non resta, quindi, che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti; 16.8. risulta, quindi, ab imis , destit uita di fondamento la pretesa dell'amministrazione di riqualificare gli atti presentati alla registrazione in relazione alla complessiva operazione economica perseguita dalle parti e, quindi, avuto riguardo al collegamento funzionale che, ai fini di detto risultato (riqualificato in termini di cessione di azienda), è stato individuato negli atti impositivi, il tutto come già volte sostenuto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6/T 28 ottobre 2022, n. 31890; Cass., Sez. T, 9 settembre 2022, n. 26634; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^/T, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass. Sez. 6/T. 30 dicembre 2022, n. 38149; Cass., Sez. 6/T, 5 dicembre 2022, n. 35687; Cass., Sez. 6/T, 25 gennaio 2023, n. 2252; Cass., Sez. U. civ., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass., Sez. T, 22 giugno 2022, nn. 20073, 20072, 20071); 16.9. il ricorso va, quindi, accolto in relazione al suo settimo motivo, con conseguente annullamento dell’avviso impugnato, ovviamente anche nella parte in cui ha rettificato il valore dell’accertato, dopo l’operazione di riqualificazione, complesso aziendale; 17. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario il ricorso della contribuente ed annullando l’avviso di liquidazione impugnato; 18. le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull'orientamento di legittimità di cui sopra s'è dato conto, di interventi normativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controv