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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04609/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (USA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 24/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle rituali richieste difensive di discussione orale in presenza; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori intervenuti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento per i motivi ivi indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24/03/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava i ricorsi per riesame proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati (non ricorrenti in cassazione) avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto i conti correnti, le carte di credito e di debito ad essi collegati di titolarità, di contitolarità o con delega a favore dei sunnominati nonché di tutti i rapporti bancari, comprensivi dei contratti, depositi a risparmio, dossier titoli, depositi in cassette di sicurezza, buoni fruttiferi postali, libretti postali, depositi amministrati, titoli azionari e/o obbligazionari, fondi di investimento, finanziamenti, intrattenuti con qualsiasi istituto di credito o postale, operante o esistente sull'intero territorio nazionale, intestati o comunque riconducibili agli indagati nonchè delle attività imprenditoriali ai medesimi collegate.

1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sunnominati indagati avrebbero posto in essere un'associazione per delinquere ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali promotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali organizzatori e [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe) finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica nonché del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., in considerazione del fatto che i promotori, costitutori ed organizzatori dell'associazione criminale, mediante un articolato sistema di società ed associazioni all'interno delle quali venivano occultati i proventi dell'attività illecita di compravendita di titoli e certificati, avrebbero ostacolato l'identificazione della provenienza del denaro.

1.2. Gli approfondimenti investigativi consentivano di ricostruire una rete di istituti formativi (paritari e artistici/musicali) che aveva illecitamente prodotto, in cambio di denaro o altre utilità, titoli di studio e attestati, oltre che operato assunzioni fittizie, al fine di favorire la partecipazione dei beneficiari a concorsi pubblici per l'assunzione di personale docente e A.T.A. ([OSCURATO:PERSONA]): condotte che sarebbero state agevolate e rese possibili grazie alla corruzione di un funzionario del ministero dell'istruzione, il quale era incaricato, fra l'altro delle attività ispettive e di controllo degli istituti provati accreditati al Miur.

2. Avverso tale provvedimento, gli indagati [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Olio.

Lamenta la ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 125, comma 3, 324, comma 7, 309, comma 9 e 325 cod. proc. pen.

Si è in presenza di motivazione apparente con riferimento alla ricorrenza dei presupposti normativi per l'applicazione della misura cautelare reale in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ente del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, S.S.M.L., di cui la Dell'Olio è rappresentante legale).

Il Tribunale ha eluso gli aspetti più significativi delle censure sollevate, ossia la mancanza del fumus del delitto, la carenza del vincolo di pertinenza dell'oggetto del sequestro con i reati ipotizzati, la qualifica come prodotto o profitto dei reati e le esigenze cautelari.

Secondo motivo: erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324, comma 7 e 309, comma 9 cod. proc. pen.

Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto altamente probabile che la libera disponibilità dei beni potesse agevolare la commissione di altri reati, oltre che realizzare l'aggravamento o la protrazione dei reati già in atto e che i beni di cui in parola costituivano prevalentemente il prodotto o il profitto dei reati contestati.

Il Tribunale ha modificato ed emendato il provvedimento genetico affermando di fatto che rispetto alle società e associazioni sequestrate (compresa la S.S.M.L.) ricorrono esclusivamente i presupposti del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo invece che per i rapporti bancari e/o finanziari (ma non per le società ed associazioni), in considerazione della ricorrenza del fumus del reato di autoriciclaggio, ricorrevano i presupposti del sequestro funzionale alla confisca ex art. 240 bis cod. pen.: il ritenere che le società e le associazioni non costituissero il prodotto o il profitto del reato, avrebbe dovuto determinare l'annullamento del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Per quanto riguarda il fumus del reato, il Tribunale ha offerto un'interpretazione della norma erronea ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 12479 del 17/02/2021, Bosi), ritenendo la propria verifica limitata all'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.

Nella specie, la S.S.M.L., rappresentata dalla Dell'Olio, è terza estranea al procedimento penale e ne è coinvolta solo perché uno dei soci, Caratozzolo, è indagato per i reati di cui ai capi A), D), E), G), Q) e W).

In sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., nei confronti del Caratozzolo, sono venuti meno i capi D) ed E) d'incolpazione (fatti di corruzione) e per il capo G), per il quale lo stesso non è sottoposto a misura, il reato (art. 319 quater cod. pen.) è stato escluso per il coindagato Piscitelli.

La S.S.M.L., inoltre, si era vista negare dal Ministero la possibilità di attivare Master aventi valore accademico.

L'ordinanza, inoltre, incorre in un'ulteriore violazione di legge, non operando una corretta valutazione dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità del bene in sequestro rispetto al periculum.

Inoltre, anche con riferimento alle ritenute assunzioni fittizie dei docenti ritenute produttrici di proventi illeciti, il provvedimento è censurabile in quanto riferibile al solo "[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]", estraneo alla S.S.M.L.

Infine, andava evidenziato e ribadito come il Caratozzolo fosse solo uno dei soci della S.S.M.L. e che il provvedimento impugnato nulla aveva detto in merito alla richiesta di valutare il mantenimento del sequestro solo con riferimento alla semplice quota di partecipazione dell'indagato e non sull'intero Ente.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente riprende nella prima parte le censure svolte con riferimento alla posizione della Dell'Olio (identici sono i titoli dei primi due motivi di doglianza denunciati), precisando solo che: -con specifico riferimento all'Istituto scolastico paritario [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sociale, di cui il ricorrente è componente del consiglio di amministrazione e coordinatore didattico, lo stesso istituto è del tutto estraneo alla commercializzazione dei titoli istituiti dall'accademia Fidia (Master, crediti formativi) ritenuti oggetto di mercimonio; -v'è totale mancanza del vincolo di pertinenzialità con i reati contestati e la ricorrenza del periculum è stata liquidata con frasi di stile; -l'ipotizzata sperequazione tra tenore di vita e redditi percepiti nulla ha a che fare con le società sequestrate; -il Caratozzolo, dal settembre 2020, compie unicamente attività di consulenza a favore delle scuole paritarie, operando come libero professionista; -la [OSCURATO:SOCIETA] non si occupa di istituire e svolgere corsi di formazione.

I 4 Si denuncia poi, come terzo formale motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324, comma 7 e 309, comma 9 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza difensiva che aveva evidenziato come i rapporti bancari e finanziari del ricorrente fossero beni personali e non potessero quindi essere considerati come prodotto o profitto del reato.

Medesime doglianze erano state mosse nei confronti del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Ulteriore censura afferisce all'aver il Tribunale, esorbitando dai propri poteri, trasformato la misura cautelare genetica allorquando ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata, non contestata né disposta dal giudice per le indagini preliminari, operazione non consentita dalle norme e rispetto alla quale il ricorrente non ha potuto interloquire né difendersi.

Ammettendo la legittimità di tale operazione, il Tribunale non ha tenuto conto degli altri requisiti necessari previsti, ossia della "ragionevolezza temporale" della presunzione di illegittima acquisizione dei beni e il divieto di confronto globale tra i redditi ed il patrimonio unitariamente considerati.

5. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rza no.

Lamentano i ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all'esistenza di una motivazione apparente sul periculum in mora in ordine al sequestro impeditivo avente ad oggetto le attività imprenditoriali.

Il Tribunale ha omesso di considerare che il presupposto del periculum deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e la dimostrazione di un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'esistenza di una motivazione apparente sul periculum in mora in ordine al sequestro finalizzato alla confisca avente ad oggetto i rapporti bancari e finanziari.

Nel caso in esame si è proceduto al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca (facoltativa).

Il giudice ha tuttavia omesso di dar conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo probatorio che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro. i 5 Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen. con riferimento al giudizio di sproporzione reddituale.

Il legislatore, nell'art. 240 bis cod. pen., ha previsto una presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale: così, se spetta all'interessato giustificare tale disponibilità economica, sull'accusa grava l'onere dimostrativo della sproporzione, rispetto alla capacità finanziaria lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare.

Nella fattispecie, il Tribunale del riesame, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non ha inteso rispondere al rilievo difensivo inerente alla mancata ricostruzione del patrimonio dell'indagato, né è stata minimamente considerata la documentazione (dichiarazione dei redditi del relativo nucleo familiare) prodotta dalla difesa per dimostrarne la capacità economica; nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha genericamente rilevato che "non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa" a proposti della situazione reddituale di tale nucleo familiare, omettendo innanzitutto di considerare che, anche in materia di confisca ex art. 240 bis cod. pen., per operare il giudizio di sproporzione tra i redditi (dichiarati) e il valore degli acquisti non è sufficiente il richiamo agli indici ISTAT, in quanto il loro valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi).

Inoltre, il Tribunale aveva omesso di specificare quali fossero gli acquisti sostenuti dal nucleo familiare, indicativi di un tenore di vita superiore alle proprie possibilità lecite, omettendo altresì di prendere in considerazione alcune specifiche deduzioni difensive che, con ogni evidenza, avrebbero inciso sul giudizio di sperequazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati ed il loro integrale accoglimento comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).

Ulteriore premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).

Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Olio.

3.1. Fondato è il primo motivo.

Va evidenziato in premessa che, con riferimento ai poteri del Tribunale per il riesame di integrazione della motivazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa di una misura cautelare reale, il Collegio ribadisce che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio; pertanto il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). / 7 Con specifico riguardo all'onere di considerare gli elementi forniti dalla difesa, si condivide, inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non potendo il giudice dell'impugnazione - ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 - confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413).

Tale giurisprudenza trova ulteriore specificazione in quella, parimenti condivisa, che si riferisce alla possibilità di fare ricorso alla motivazione "per relationem" secondo cui in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa, impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800).

In sintesi: il Tribunale per il riesame, quando decide sulla legittimità delle cautele reali, non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico (di applicazione o di convalida) presenti una motivazione che, anche — se del caso — attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto della valutazione degli elementi posti a fondamento del vincolo, anche considerando gli elementi a discarico rappresentati dalla difesa (cfr., Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509).

Potendo il ricorso in cassazione in materia di misure cautelari reali essere proposto solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione, evidenzia il Collegio come, nel caso di specie, come correttamente prospettato dalla parte ricorrente, ricorre la ipotesi della mera apparenza della motivazione, equiparabile alla totale assenza della stessa, che comporta la violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per la assenza di un elemento fondamentale dell'atto.

Il Tribunale, infatti, ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sui rilievi critici proposti dalla ricorrente in sede di gravame (mancanza del fumus, carenza del vincolo di pertinenza dell'oggetto del sequestro con i reati ipotizzati, la qualificazione di prodotto o di profitto dei reati dei beni sottoposti a sequestro, I 8 assenza di esigenze cautelari).

Nel richiamare, nella sostanza, il provvedimento genetico, il Tribunale si è limitato ad offrire una motivazione del tutto apparente - rispetto ad uno solo dei (tanti) profili dedotti di carattere certamente non dirimente ai fini della decisione, e precisamente quello relativo alla non abilitazione ad istituire Master o CFU da parte della scuola - come tale assolutamente non esaustiva.

3.2. Fondato è il secondo motivo.

3.2.1. In relazione al primo profilo dedotto, evidenzia il Collegio come, nel provvedimento genetico della cautela reale, il giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto la ricorrenza dei presupposti sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.; di contro, il Tribunale aveva riconosciuto come, nei riguardi delle società e delle associazioni sequestrate (compresa, quindi la S.S.M.L.), ricorrevano i soli presupposti del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., finendo di fatto per accogliere le censure relative all'impossibilità di qualificare il compendio sequestrato come prodotto o profitto del reato, omettendo, peraltro, di procedere all'annullamento formale del sequestro a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 3.2.2.

Altro profilo di censura da ritenersi fondato afferisce l'erroneo criterio di valutazione adottato dal Tribunale adito in sede di cautela reale con riferimento alla ritenuta sufficienza dell'astratta sussumibilità di una determinata ipotesi di reato; al contrario, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni unite, appare ormai indiscutibile il principio secondo il quale se, in tema di cautele reali, non occorre, ai fini del fumus criminis, un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., è anche vero che, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, il giudice deve valutare la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure limitative dei diritti di libertà reale (cfr., Sez. 3, n. 12479 del 17/02/2021, Bosi, non mass.; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816).

Il principio impone al giudice di operare la «... verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato ...».

Pertanto, il controllo del giudice prima e del Tribunale del riesame poi, non può essere astratto ed è collegato alla fattispecie oggetto della contestazione; se è indubbio che il sequestro preventivo possa essere emesso anche nei confronti di terzi, tuttavia il controllo giudiziale deve tener conto anche degli elementi forniti i 9 dalla difesa e può estendersi fino alla verifica dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, purché rilevabile ictu ocu/i.

Come detto, le Sezioni Unite, con la sentenza del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, hanno ribadito tale impostazione, nel valutare gli effetti della legge 47/2015 sul potere di controllo del Tribunale del riesame sulle misure cautelari reali, precisando tuttavia che la motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria e del fumus assume una differenza strutturale quanto alla responsabilità dell'indagato, rispetto all'ipotesi in cui il sequestro sia disposto anche nei confronti di terzi.

In ogni caso, tuttavia, l'obbligo di motivazione è del tutto affine, essendosi che il dovere di verifica non è più concepibile in termini solo astratti, dovendo essere oggetto di precisa verifica la compatibilità e la congruità degli elementi addotti dalla accusa (e dell'eventuale parte privata) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.

Si riconosce così che - nelle procedure di riesame dei provvedimenti reali, così come nel riesame di misure personali - il Tribunale del riesame deve procedere alla verifica della esposizione e della autonoma valutazione degli elementi, e dichiarare la nullità del provvedimento in caso di mancanza; ed è onere del giudice del riesame il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo.

Inoltre, le Sezioni Unite ricordano come il controllo possa estendersi anche alla verifica dell'elemento soggettivo, essendosi testualmente affermato che « ... d'altra parte la Corte costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2007 ha riconosciuto che l'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali - per le quali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria - e quello delle cautele personali, non è comunque incompatibile e non preclude, anzi può rendere doverosa la indagine - negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali - e la verifica, «nel singolo caso concreto», del «fumus» del reato ipotizzato dall'accusa, comprensivo dei riferimenti all'eventuale difetto di elemento soggettivo, purché «ictu ocu/i».

In luogo della gravità indiziaria va, dunque, controllata la motivazione sul fumus commissi delicti anche per dar corpo «... al collaudo della esistenza di un nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento» (tali principi sono stati nuovamente riaffermati da Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152, per cui il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato).

3.2.3. Ciò premesso, evidenzia il Collegio come, in tesi d'accusa, la S.S.M.L. sarebbe coinvolta nella vicenda in ragione del fatto che uno dei suoi soci (Caratozzolo), indagato per i capi A), D), E), G), Q) e W), unitamente ad altri soggetti, abbia costituito un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito commercio di titoli del settore scolastico e che i profitti derivanti dal presunto mercimonio sia stato autoriciclato nelle società sequestrate: peraltro, il coinvolgimento della S.S.M.L. nascerebbe unicamente dal fatto che il Caratozzolo avrebbe corrotto il pubblico ufficiale Piscitelli, con l'elargizione di 150 Master emessi dalla S.S.M.L. (capo E) ed attribuito allo stesso il 20% del ricavato di ogni titolo falsamente emesso dalla S.S.M.L. (capo D).

In realtà, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del significativo rilievo avanzato dalla difesa della ricorrente, secondo cui, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., nei confronti del Caratozzolo erano venuti meno i capi D) ed E) d'incolpazione (fatti di corruzione) e per il capo G), per il quale lo stesso non è sottoposto a misura, nella medesima sede, il reato (art. 319 quater cod. pen.) era stato escluso per il coindagato Piscitelli.

Inoltre, sempre sul versante del "fatto", il Tribunale aveva omesso di considerare che la S.S.M.L. si era vista negare dal Ministero la possibilità di attivare Master aventi valore accademico. 3.2.4.

Ultimo rilievo attiene all'esame del presupposto del "periculum in mora" in presenza di sequestro preventivo impeditivo.

L'unanime giurisprudenza riconosce come il presupposto de quo debba presentare i requisiti della concretezza e attualità e richieda la dimostrazione di un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (cfr., Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 261167; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173).

Invero, una volta ritenuta la finalità impeditiva del vincolo reale, debbono essere, quantomeno nella forma delibativa propria della fase cautelare, forniti elementi di quali sia possibile desumere l'esistenza della finalità della misura adottata: deve, in altri termini, laddove non si voglia attribuire - per un verso - un indiretto contenuto sostanzialmente sanzionatorio alla misura in questione e - per altro verso - consentire all'organo procedente una discrezionalità così ampia da apparire prossima, se non del tutto coincidente, con l'arbitrio, procedersi alla delimitazione dell'ambito dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumentale all'ablazione attraverso l'allegazione di elementi che consentano di fondare l'affermazione che, una volta privato del bene de quo, il soggetto non possa o, quanto meno, non possa con le medesime modalità, compiere altre condotte criminose.

Invero, il concetto di cosa pertinente al reato, secondo la previsione di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è affidato all'interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all'istituto nell'ambito del quale il concetto è utilizzato, sicchè, ai fini del sequestro preventivo, è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa.

Invero, poiché in astratto, ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi, è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri.

In altri termini, il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale; ciò per evitare di allargare a dismisura il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilità di cose che è, in sé stessa, lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa.

D'altra parte, pure la confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacchè il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna.

Fermo quanto precede, nella fattispecie, il Tribunale non ha in alcun modo spiegato attraverso quali modalità la S.S.M.L., escluso l'indimostrato collegamento con il [OSCURATO:PERSONA] d'arte Fidia, costituisca (o abbia costituito in passato) strumento per la commissione di reati.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Anche questo ricorso è totalmente fondato.

4.1. Con riferimento ai primi due motivi, che riprendono - praticamente nell'integralità - i profili di doglianza svolti nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Olio, si richiamano le valutazioni svolte nei precedenti paragrafi 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2.,

3.2.3. e

3.2.4. del considerato in diritto.

4.2. In questa sede si vuole solo ulteriormente evidenziare come l'ulteriore profilo messo in luce dal ricorrente (la mancanza di collegamenti tra l'Istituto scolastico paritario Marconi, società cooperativa sociale, di cui il ricorrente risulta essere componente del consiglio di amministrazione e coordinatore didattico, e ,/i 12 l'accademia Fidia) fosse stato completamente pretermesso nel provvedimento impugnato, essendosi ancora una volta il Tribunale limitato al tema delle assunzioni fittizie dei docenti, ritenute produttrici di proventi illeciti ed omettendo di considerare come, per ammissione dello stesso Tribunale, le uniche assunzioni fittizie accertate fossero quelle che avevano riguardato la scuola paritaria [OSCURATO:PERSONA] d'arte Fidia, del tutto distinta dalla cooperativa Marconi, senza spiegare, se non con un'assiomatica petizione di principio, per quale ragione ogni singola società potesse considerarsi parte del sistema e le pretese assunzioni fittizie poste in essere da una di queste, si potessero estendere anche ad altra distinta (e non altrimenti collegata) società, attraverso un meccanismo derivativo rimasto, al contrario, del tutto oscuro.

4.3. Le medesime considerazioni sin qui esposte possono riprendersi anche con riferimento alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avendo il ricorrente evidenziato al Tribunale (ancora una volta silente sul punto) come la ditta, nata nel settembre 2020, avesse regolare partita IVA, esercitasse attività di consulenza a favore delle scuole paritarie senza alcuna attività di carattere commerciale.

4.4. Anche in relazione alla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] il provvedimento impugnato incorre in violazione di legge, omettendo di rispondere alle censure dedotte.

In particolare, il ricorrente riconosceva i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] (a cui non vengono contestati specifici reati) e accademia Fidia ma, nel contempo, ne deduceva la cessazione risalente ad epoca antecedente il sequestro.

4.5. Fondato è anche il terzo motivo di ricorso con riferimento all'avvenuta "trasformazione" dell'originario decreto di sequestro.

Come evidenziato dal ricorrente, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto due tipi di sequestro, quello impeditivo e quello diretto; il Tribunale del riesame, con riferimento ai rapporti bancari e/o finanziari, nel riconoscere il fumus del delitto di cui all'art. 648 ter. 1 cod. pen., ha ritenuto i beni suscettibili di confisca ex art. 240 bis cod. pen., ricorrendo i presupposti del sequestro funzionale alla confisca allargata, misura cautelare peraltro non disposta dal giudice per le indagini preliminari.

Appare così evidente come si sia in presenza di due distinte forme di coercizione reale, e quindi da un punto di vista processuale di due fatti assolutamente diversi tra loro, che prevedono conseguentemente una differente difesa da parte delle persone che la subiscono: perciò non è possibile che il giudice del riesame - senza che si sia instaurato tra le parti un regolare contraddittorio - giustifichi il sequestro preventivo così detto impeditivo di un bene affermando che ricorrevano gli estremi per l'emissione di un provvedimento volto alla confisca del bene stesso, o viceversa (cfr., Sez. 2, n. 6727 del 09/02/2006, Benevieri, Rv. 233520). / 13 Il Tribunale - ritenendo invece che ciò sia possibile - ha finito in tal modo con il violare le norme sul contraddittorio e sulla difesa dell'indagato, che non ha potuto interloquire sulla legittimità di un provvedimento radicalmente diverso da quello che aveva censurato con l'istanza di riesame.

Nè può sostenersi che l'ordinanza impugnata si sia limitata a dare una diversa qualificazione giuridica alla vicenda processuale, atteso che i due sequestri in esame si basano su presupposti di fatto completamente diversi.

E' stato così esercitato, in modo del tutto surrettizio, un potere - quello di modificare in sede di impugnazione il provvedimento impositivo reale - non riconosciuto dall'ordinamento.

5. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Fondato è il primo motivo in relazione al quale si rimanda alle valutazioni e conclusioni assunte nel paragrafo

3.2.4. del considerato in diritto.

5.2. Parimenti fondato è il secondo motivo.

Come recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege": obbligo di motivazione, nella specie, totalmente obliterato.

5.3. Fondato è anche il terzo motivo.

5.3.1. Va innanzitutto premesso che nei procedimenti plurisoggettivi relativi a più imputazioni, il sequestro preventivo a fini di confisca deve riguardare il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti a ciascuno dei soggetti attinti dal provvedimento ablatorio, poiché, diversamente, il vincolo reale cadrebbe su di un compendio che non costituisce l'utilità derivante dalla condotta criminosa al medesimo imputabile, in violazione del principio della necessaria diretta derivazione causale del profitto confiscabile dal reato (Sez. 6, n. 31249 del 14/07/2021, Fantarella, Rv. 281847).

5.3.2. Sempre in via preliminare, va evidenziato che, ai fini di disporre la confisca allargata allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la / 14 provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491).

Sulla falsariga di tale pronuncia, si è ritenuto che, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657).

Tuttavia, la più avveduta giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio aderisce, ritiene che in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato debba essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu °cui!'" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988).

Nella motivazione di tale decisione, vengono trasfusi alcuni significativi passaggi della sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre 2017 - 21 febbraio 2018, n. 33, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Suprema Corte richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene sottoposto a confisca - oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene - che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in "un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»".

E così, la Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che: - "il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °culi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;" a - "la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un nnonitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato.

Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare"; - "in una simile prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria".

5.4. Ciò considerato, secondo il Tribunale l'analisi patrimoniale e societaria nonché le relative acquisizioni investigative hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], abbiano impiegato in attività finanziarie apparentemente lecite, il denaro proveniente dalla commissione dei delitti contestati; inoltre, sul piano individuale, si è ritenuto come l'analisi patrimoniale abbia dimostrato una netta sperequazione tra gli introiti dichiarati e le spese effettuate, con conseguente riprova di un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi percepiti, essendosi in tal modo messo in luce come le ulteriori spese fossero fronteggiate mediante l'impiego di capitali illeciti e non tracciati, o comunque non derivanti da precedenti accantonamenti di cui nessuno risultava disporre.

Va premesso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen., i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166): questo tipo di raffronto risulta, nella fattispecie, totalmente omesso.

In aggiunta a tale mancanza, va ancora una volta registrato il silenzio del giudicante sui dedotti rilievi difensivi che avevano messo in luce che: -con riferimento a tutti i ricorrenti, la ravvisata sperequazione si fondasse sugli indicatori I.S.T.A.T. usati per determinare la spesa media familiare, aventi un carattere meramente indicativo, da leggersi necessariamente alla luce degli ulteriori dati accertati in sede di indagine; i 16 -per il nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era omesso di considerare la presenza di altri rilevanti dati fattuali relativi ad entrate straordinarie nonchè di indicare quali acquisti effettuati fossero da ritenersi indicativi di un tenore di vita superior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (USA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 24/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle rituali richieste difensive di discussione orale in presenza; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori intervenuti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento per i motivi ivi indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/03/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava i ricorsi per riesame proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati (non ricorrenti in cassazione) avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto i conti correnti, le carte di credito e di debito ad essi collegati di titolarità, di contitolarità o con delega a favore dei sunnominati nonché di tutti i rapporti bancari, comprensivi dei contratti, depositi a risparmio, dossier titoli, depositi in cassette di sicurezza, buoni fruttiferi postali, libretti postali, depositi amministrati, titoli azionari e/o obbligazionari, fondi di investimento, finanziamenti, intrattenuti con qualsiasi istituto di credito o postale, operante o esistente sull'intero territorio nazionale, intestati o comunque riconducibili agli indagati nonchè delle attività imprenditoriali ai medesimi collegate. 1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sunnominati indagati avrebbero posto in essere un'associazione per delinquere ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali promotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali organizzatori e [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe) finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica nonché del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., in considerazione del fatto che i promotori, costitutori ed organizzatori dell'associazione criminale, mediante un articolato sistema di società ed associazioni all'interno delle quali venivano occultati i proventi dell'attività illecita di compravendita di titoli e certificati, avrebbero ostacolato l'identificazione della provenienza del denaro. 1.2. Gli approfondimenti investigativi consentivano di ricostruire una rete di istituti formativi (paritari e artistici/musicali) che aveva illecitamente prodotto, in cambio di denaro o altre utilità, titoli di studio e attestati, oltre che operato assunzioni fittizie, al fine di favorire la partecipazione dei beneficiari a concorsi pubblici per l'assunzione di personale docente e A.T.A. ([OSCURATO:PERSONA]): condotte che sarebbero state agevolate e rese possibili grazie alla corruzione di un funzionario del ministero dell'istruzione, il quale era incaricato, fra l'altro delle attività ispettive e di controllo degli istituti provati accreditati al Miur. 2. Avverso tale provvedimento, gli indagati [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Olio. Lamenta la ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 125, comma 3, 324, comma 7, 309, comma 9 e 325 cod. proc. pen. Si è in presenza di motivazione apparente con riferimento alla ricorrenza dei presupposti normativi per l'applicazione della misura cautelare reale in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ente del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, S.S.M.L., di cui la Dell'Olio è rappresentante legale). Il Tribunale ha eluso gli aspetti più significativi delle censure sollevate, ossia la mancanza del fumus del delitto, la carenza del vincolo di pertinenza dell'oggetto del sequestro con i reati ipotizzati, la qualifica come prodotto o profitto dei reati e le esigenze cautelari. Secondo motivo: erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324, comma 7 e 309, comma 9 cod. proc. pen. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto altamente probabile che la libera disponibilità dei beni potesse agevolare la commissione di altri reati, oltre che realizzare l'aggravamento o la protrazione dei reati già in atto e che i beni di cui in parola costituivano prevalentemente il prodotto o il profitto dei reati contestati. Il Tribunale ha modificato ed emendato il provvedimento genetico affermando di fatto che rispetto alle società e associazioni sequestrate (compresa la S.S.M.L.) ricorrono esclusivamente i presupposti del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo invece che per i rapporti bancari e/o finanziari (ma non per le società ed associazioni), in considerazione della ricorrenza del fumus del reato di autoriciclaggio, ricorrevano i presupposti del sequestro funzionale alla confisca ex art. 240 bis cod. pen.: il ritenere che le società e le associazioni non costituissero il prodotto o il profitto del reato, avrebbe dovuto determinare l'annullamento del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Per quanto riguarda il fumus del reato, il Tribunale ha offerto un'interpretazione della norma erronea ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 12479 del 17/02/2021, Bosi), ritenendo la propria verifica limitata all'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Nella specie, la S.S.M.L., rappresentata dalla Dell'Olio, è terza estranea al procedimento penale e ne è coinvolta solo perché uno dei soci, Caratozzolo, è indagato per i reati di cui ai capi A), D), E), G), Q) e W). In sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., nei confronti del Caratozzolo, sono venuti meno i capi D) ed E) d'incolpazione (fatti di corruzione) e per il capo G), per il quale lo stesso non è sottoposto a misura, il reato (art. 319 quater cod. pen.) è stato escluso per il coindagato Piscitelli. La S.S.M.L., inoltre, si era vista negare dal Ministero la possibilità di attivare Master aventi valore accademico. L'ordinanza, inoltre, incorre in un'ulteriore violazione di legge, non operando una corretta valutazione dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità del bene in sequestro rispetto al periculum. Inoltre, anche con riferimento alle ritenute assunzioni fittizie dei docenti ritenute produttrici di proventi illeciti, il provvedimento è censurabile in quanto riferibile al solo "[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]", estraneo alla S.S.M.L. Infine, andava evidenziato e ribadito come il Caratozzolo fosse solo uno dei soci della S.S.M.L. e che il provvedimento impugnato nulla aveva detto in merito alla richiesta di valutare il mantenimento del sequestro solo con riferimento alla semplice quota di partecipazione dell'indagato e non sull'intero Ente. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente riprende nella prima parte le censure svolte con riferimento alla posizione della Dell'Olio (identici sono i titoli dei primi due motivi di doglianza denunciati), precisando solo che: -con specifico riferimento all'Istituto scolastico paritario [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sociale, di cui il ricorrente è componente del consiglio di amministrazione e coordinatore didattico, lo stesso istituto è del tutto estraneo alla commercializzazione dei titoli istituiti dall'accademia Fidia (Master, crediti formativi) ritenuti oggetto di mercimonio; -v'è totale mancanza del vincolo di pertinenzialità con i reati contestati e la ricorrenza del periculum è stata liquidata con frasi di stile; -l'ipotizzata sperequazione tra tenore di vita e redditi percepiti nulla ha a che fare con le società sequestrate; -il Caratozzolo, dal settembre 2020, compie unicamente attività di consulenza a favore delle scuole paritarie, operando come libero professionista; -la [OSCURATO:SOCIETA] non si occupa di istituire e svolgere corsi di formazione. I 4 Si denuncia poi, come terzo formale motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324, comma 7 e 309, comma 9 cod. proc. pen. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza difensiva che aveva evidenziato come i rapporti bancari e finanziari del ricorrente fossero beni personali e non potessero quindi essere considerati come prodotto o profitto del reato. Medesime doglianze erano state mosse nei confronti del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Ulteriore censura afferisce all'aver il Tribunale, esorbitando dai propri poteri, trasformato la misura cautelare genetica allorquando ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata, non contestata né disposta dal giudice per le indagini preliminari, operazione non consentita dalle norme e rispetto alla quale il ricorrente non ha potuto interloquire né difendersi. Ammettendo la legittimità di tale operazione, il Tribunale non ha tenuto conto degli altri requisiti necessari previsti, ossia della "ragionevolezza temporale" della presunzione di illegittima acquisizione dei beni e il divieto di confronto globale tra i redditi ed il patrimonio unitariamente considerati. 5. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rza no. Lamentano i ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all'esistenza di una motivazione apparente sul periculum in mora in ordine al sequestro impeditivo avente ad oggetto le attività imprenditoriali. Il Tribunale ha omesso di considerare che il presupposto del periculum deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e la dimostrazione di un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'esistenza di una motivazione apparente sul periculum in mora in ordine al sequestro finalizzato alla confisca avente ad oggetto i rapporti bancari e finanziari. Nel caso in esame si è proceduto al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca (facoltativa). Il giudice ha tuttavia omesso di dar conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo probatorio che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro. i 5 Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen. con riferimento al giudizio di sproporzione reddituale. Il legislatore, nell'art. 240 bis cod. pen., ha previsto una presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale: così, se spetta all'interessato giustificare tale disponibilità economica, sull'accusa grava l'onere dimostrativo della sproporzione, rispetto alla capacità finanziaria lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare. Nella fattispecie, il Tribunale del riesame, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non ha inteso rispondere al rilievo difensivo inerente alla mancata ricostruzione del patrimonio dell'indagato, né è stata minimamente considerata la documentazione (dichiarazione dei redditi del relativo nucleo familiare) prodotta dalla difesa per dimostrarne la capacità economica; nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha genericamente rilevato che "non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa" a proposti della situazione reddituale di tale nucleo familiare, omettendo innanzitutto di considerare che, anche in materia di confisca ex art. 240 bis cod. pen., per operare il giudizio di sproporzione tra i redditi (dichiarati) e il valore degli acquisti non è sufficiente il richiamo agli indici ISTAT, in quanto il loro valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi). Inoltre, il Tribunale aveva omesso di specificare quali fossero gli acquisti sostenuti dal nucleo familiare, indicativi di un tenore di vita superiore alle proprie possibilità lecite, omettendo altresì di prendere in considerazione alcune specifiche deduzioni difensive che, con ogni evidenza, avrebbero inciso sul giudizio di sperequazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati ed il loro integrale accoglimento comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Ulteriore premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Olio. 3.1. Fondato è il primo motivo. Va evidenziato in premessa che, con riferimento ai poteri del Tribunale per il riesame di integrazione della motivazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa di una misura cautelare reale, il Collegio ribadisce che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio; pertanto il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). / 7 Con specifico riguardo all'onere di considerare gli elementi forniti dalla difesa, si condivide, inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non potendo il giudice dell'impugnazione - ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 - confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413). Tale giurisprudenza trova ulteriore specificazione in quella, parimenti condivisa, che si riferisce alla possibilità di fare ricorso alla motivazione "per relationem" secondo cui in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa, impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800). In sintesi: il Tribunale per il riesame, quando decide sulla legittimità delle cautele reali, non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico (di applicazione o di convalida) presenti una motivazione che, anche — se del caso — attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto della valutazione degli elementi posti a fondamento del vincolo, anche considerando gli elementi a discarico rappresentati dalla difesa (cfr., Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509). Potendo il ricorso in cassazione in materia di misure cautelari reali essere proposto solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione, evidenzia il Collegio come, nel caso di specie, come correttamente prospettato dalla parte ricorrente, ricorre la ipotesi della mera apparenza della motivazione, equiparabile alla totale assenza della stessa, che comporta la violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per la assenza di un elemento fondamentale dell'atto. Il Tribunale, infatti, ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sui rilievi critici proposti dalla ricorrente in sede di gravame (mancanza del fumus, carenza del vincolo di pertinenza dell'oggetto del sequestro con i reati ipotizzati, la qualificazione di prodotto o di profitto dei reati dei beni sottoposti a sequestro, I 8 assenza di esigenze cautelari). Nel richiamare, nella sostanza, il provvedimento genetico, il Tribunale si è limitato ad offrire una motivazione del tutto apparente - rispetto ad uno solo dei (tanti) profili dedotti di carattere certamente non dirimente ai fini della decisione, e precisamente quello relativo alla non abilitazione ad istituire Master o CFU da parte della scuola - come tale assolutamente non esaustiva. 3.2. Fondato è il secondo motivo. 3.2.1. In relazione al primo profilo dedotto, evidenzia il Collegio come, nel provvedimento genetico della cautela reale, il giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto la ricorrenza dei presupposti sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.; di contro, il Tribunale aveva riconosciuto come, nei riguardi delle società e delle associazioni sequestrate (compresa, quindi la S.S.M.L.), ricorrevano i soli presupposti del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., finendo di fatto per accogliere le censure relative all'impossibilità di qualificare il compendio sequestrato come prodotto o profitto del reato, omettendo, peraltro, di procedere all'annullamento formale del sequestro a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 3.2.2. Altro profilo di censura da ritenersi fondato afferisce l'erroneo criterio di valutazione adottato dal Tribunale adito in sede di cautela reale con riferimento alla ritenuta sufficienza dell'astratta sussumibilità di una determinata ipotesi di reato; al contrario, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni unite, appare ormai indiscutibile il principio secondo il quale se, in tema di cautele reali, non occorre, ai fini del fumus criminis, un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., è anche vero che, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, il giudice deve valutare la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure limitative dei diritti di libertà reale (cfr., Sez. 3, n. 12479 del 17/02/2021, Bosi, non mass.; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816). Il principio impone al giudice di operare la «... verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato ...». Pertanto, il controllo del giudice prima e del Tribunale del riesame poi, non può essere astratto ed è collegato alla fattispecie oggetto della contestazione; se è indubbio che il sequestro preventivo possa essere emesso anche nei confronti di terzi, tuttavia il controllo giudiziale deve tener conto anche degli elementi forniti i 9 dalla difesa e può estendersi fino alla verifica dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, purché rilevabile ictu ocu/i. Come detto, le Sezioni Unite, con la sentenza del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, hanno ribadito tale impostazione, nel valutare gli effetti della legge 47/2015 sul potere di controllo del Tribunale del riesame sulle misure cautelari reali, precisando tuttavia che la motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria e del fumus assume una differenza strutturale quanto alla responsabilità dell'indagato, rispetto all'ipotesi in cui il sequestro sia disposto anche nei confronti di terzi. In ogni caso, tuttavia, l'obbligo di motivazione è del tutto affine, essendosi che il dovere di verifica non è più concepibile in termini solo astratti, dovendo essere oggetto di precisa verifica la compatibilità e la congruità degli elementi addotti dalla accusa (e dell'eventuale parte privata) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. Si riconosce così che - nelle procedure di riesame dei provvedimenti reali, così come nel riesame di misure personali - il Tribunale del riesame deve procedere alla verifica della esposizione e della autonoma valutazione degli elementi, e dichiarare la nullità del provvedimento in caso di mancanza; ed è onere del giudice del riesame il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. Inoltre, le Sezioni Unite ricordano come il controllo possa estendersi anche alla verifica dell'elemento soggettivo, essendosi testualmente affermato che « ... d'altra parte la Corte costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2007 ha riconosciuto che l'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali - per le quali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria - e quello delle cautele personali, non è comunque incompatibile e non preclude, anzi può rendere doverosa la indagine - negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali - e la verifica, «nel singolo caso concreto», del «fumus» del reato ipotizzato dall'accusa, comprensivo dei riferimenti all'eventuale difetto di elemento soggettivo, purché «ictu ocu/i». In luogo della gravità indiziaria va, dunque, controllata la motivazione sul fumus commissi delicti anche per dar corpo «... al collaudo della esistenza di un nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento» (tali principi sono stati nuovamente riaffermati da Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152, per cui il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato). 3.2.3. Ciò premesso, evidenzia il Collegio come, in tesi d'accusa, la S.S.M.L. sarebbe coinvolta nella vicenda in ragione del fatto che uno dei suoi soci (Caratozzolo), indagato per i capi A), D), E), G), Q) e W), unitamente ad altri soggetti, abbia costituito un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito commercio di titoli del settore scolastico e che i profitti derivanti dal presunto mercimonio sia stato autoriciclato nelle società sequestrate: peraltro, il coinvolgimento della S.S.M.L. nascerebbe unicamente dal fatto che il Caratozzolo avrebbe corrotto il pubblico ufficiale Piscitelli, con l'elargizione di 150 Master emessi dalla S.S.M.L. (capo E) ed attribuito allo stesso il 20% del ricavato di ogni titolo falsamente emesso dalla S.S.M.L. (capo D). In realtà, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del significativo rilievo avanzato dalla difesa della ricorrente, secondo cui, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., nei confronti del Caratozzolo erano venuti meno i capi D) ed E) d'incolpazione (fatti di corruzione) e per il capo G), per il quale lo stesso non è sottoposto a misura, nella medesima sede, il reato (art. 319 quater cod. pen.) era stato escluso per il coindagato Piscitelli. Inoltre, sempre sul versante del "fatto", il Tribunale aveva omesso di considerare che la S.S.M.L. si era vista negare dal Ministero la possibilità di attivare Master aventi valore accademico. 3.2.4. Ultimo rilievo attiene all'esame del presupposto del "periculum in mora" in presenza di sequestro preventivo impeditivo. L'unanime giurisprudenza riconosce come il presupposto de quo debba presentare i requisiti della concretezza e attualità e richieda la dimostrazione di un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (cfr., Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 261167; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). Invero, una volta ritenuta la finalità impeditiva del vincolo reale, debbono essere, quantomeno nella forma delibativa propria della fase cautelare, forniti elementi di quali sia possibile desumere l'esistenza della finalità della misura adottata: deve, in altri termini, laddove non si voglia attribuire - per un verso - un indiretto contenuto sostanzialmente sanzionatorio alla misura in questione e - per altro verso - consentire all'organo procedente una discrezionalità così ampia da apparire prossima, se non del tutto coincidente, con l'arbitrio, procedersi alla delimitazione dell'ambito dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumentale all'ablazione attraverso l'allegazione di elementi che consentano di fondare l'affermazione che, una volta privato del bene de quo, il soggetto non possa o, quanto meno, non possa con le medesime modalità, compiere altre condotte criminose. Invero, il concetto di cosa pertinente al reato, secondo la previsione di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è affidato all'interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all'istituto nell'ambito del quale il concetto è utilizzato, sicchè, ai fini del sequestro preventivo, è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. Invero, poiché in astratto, ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi, è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri. In altri termini, il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale; ciò per evitare di allargare a dismisura il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilità di cose che è, in sé stessa, lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa. D'altra parte, pure la confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacchè il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna. Fermo quanto precede, nella fattispecie, il Tribunale non ha in alcun modo spiegato attraverso quali modalità la S.S.M.L., escluso l'indimostrato collegamento con il [OSCURATO:PERSONA] d'arte Fidia, costituisca (o abbia costituito in passato) strumento per la commissione di reati. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo ricorso è totalmente fondato. 4.1. Con riferimento ai primi due motivi, che riprendono - praticamente nell'integralità - i profili di doglianza svolti nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Olio, si richiamano le valutazioni svolte nei precedenti paragrafi 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. e 3.2.4. del considerato in diritto. 4.2. In questa sede si vuole solo ulteriormente evidenziare come l'ulteriore profilo messo in luce dal ricorrente (la mancanza di collegamenti tra l'Istituto scolastico paritario Marconi, società cooperativa sociale, di cui il ricorrente risulta essere componente del consiglio di amministrazione e coordinatore didattico, e ,/i 12 l'accademia Fidia) fosse stato completamente pretermesso nel provvedimento impugnato, essendosi ancora una volta il Tribunale limitato al tema delle assunzioni fittizie dei docenti, ritenute produttrici di proventi illeciti ed omettendo di considerare come, per ammissione dello stesso Tribunale, le uniche assunzioni fittizie accertate fossero quelle che avevano riguardato la scuola paritaria [OSCURATO:PERSONA] d'arte Fidia, del tutto distinta dalla cooperativa Marconi, senza spiegare, se non con un'assiomatica petizione di principio, per quale ragione ogni singola società potesse considerarsi parte del sistema e le pretese assunzioni fittizie poste in essere da una di queste, si potessero estendere anche ad altra distinta (e non altrimenti collegata) società, attraverso un meccanismo derivativo rimasto, al contrario, del tutto oscuro. 4.3. Le medesime considerazioni sin qui esposte possono riprendersi anche con riferimento alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avendo il ricorrente evidenziato al Tribunale (ancora una volta silente sul punto) come la ditta, nata nel settembre 2020, avesse regolare partita IVA, esercitasse attività di consulenza a favore delle scuole paritarie senza alcuna attività di carattere commerciale. 4.4. Anche in relazione alla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] il provvedimento impugnato incorre in violazione di legge, omettendo di rispondere alle censure dedotte. In particolare, il ricorrente riconosceva i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] (a cui non vengono contestati specifici reati) e accademia Fidia ma, nel contempo, ne deduceva la cessazione risalente ad epoca antecedente il sequestro. 4.5. Fondato è anche il terzo motivo di ricorso con riferimento all'avvenuta "trasformazione" dell'originario decreto di sequestro. Come evidenziato dal ricorrente, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto due tipi di sequestro, quello impeditivo e quello diretto; il Tribunale del riesame, con riferimento ai rapporti bancari e/o finanziari, nel riconoscere il fumus del delitto di cui all'art. 648 ter. 1 cod. pen., ha ritenuto i beni suscettibili di confisca ex art. 240 bis cod. pen., ricorrendo i presupposti del sequestro funzionale alla confisca allargata, misura cautelare peraltro non disposta dal giudice per le indagini preliminari. Appare così evidente come si sia in presenza di due distinte forme di coercizione reale, e quindi da un punto di vista processuale di due fatti assolutamente diversi tra loro, che prevedono conseguentemente una differente difesa da parte delle persone che la subiscono: perciò non è possibile che il giudice del riesame - senza che si sia instaurato tra le parti un regolare contraddittorio - giustifichi il sequestro preventivo così detto impeditivo di un bene affermando che ricorrevano gli estremi per l'emissione di un provvedimento volto alla confisca del bene stesso, o viceversa (cfr., Sez. 2, n. 6727 del 09/02/2006, Benevieri, Rv. 233520). / 13 Il Tribunale - ritenendo invece che ciò sia possibile - ha finito in tal modo con il violare le norme sul contraddittorio e sulla difesa dell'indagato, che non ha potuto interloquire sulla legittimità di un provvedimento radicalmente diverso da quello che aveva censurato con l'istanza di riesame. Nè può sostenersi che l'ordinanza impugnata si sia limitata a dare una diversa qualificazione giuridica alla vicenda processuale, atteso che i due sequestri in esame si basano su presupposti di fatto completamente diversi. E' stato così esercitato, in modo del tutto surrettizio, un potere - quello di modificare in sede di impugnazione il provvedimento impositivo reale - non riconosciuto dall'ordinamento. 5. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Fondato è il primo motivo in relazione al quale si rimanda alle valutazioni e conclusioni assunte nel paragrafo 3.2.4. del considerato in diritto. 5.2. Parimenti fondato è il secondo motivo. Come recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege": obbligo di motivazione, nella specie, totalmente obliterato. 5.3. Fondato è anche il terzo motivo. 5.3.1. Va innanzitutto premesso che nei procedimenti plurisoggettivi relativi a più imputazioni, il sequestro preventivo a fini di confisca deve riguardare il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti a ciascuno dei soggetti attinti dal provvedimento ablatorio, poiché, diversamente, il vincolo reale cadrebbe su di un compendio che non costituisce l'utilità derivante dalla condotta criminosa al medesimo imputabile, in violazione del principio della necessaria diretta derivazione causale del profitto confiscabile dal reato (Sez. 6, n. 31249 del 14/07/2021, Fantarella, Rv. 281847). 5.3.2. Sempre in via preliminare, va evidenziato che, ai fini di disporre la confisca allargata allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la / 14 provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491). Sulla falsariga di tale pronuncia, si è ritenuto che, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657). Tuttavia, la più avveduta giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio aderisce, ritiene che in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato debba essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu °cui!'" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). Nella motivazione di tale decisione, vengono trasfusi alcuni significativi passaggi della sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre 2017 - 21 febbraio 2018, n. 33, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Suprema Corte richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene sottoposto a confisca - oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene - che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in "un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»". E così, la Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che: - "il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °culi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;" a - "la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un nnonitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare"; - "in una simile prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria". 5.4. Ciò considerato, secondo il Tribunale l'analisi patrimoniale e societaria nonché le relative acquisizioni investigative hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], abbiano impiegato in attività finanziarie apparentemente lecite, il denaro proveniente dalla commissione dei delitti contestati; inoltre, sul piano individuale, si è ritenuto come l'analisi patrimoniale abbia dimostrato una netta sperequazione tra gli introiti dichiarati e le spese effettuate, con conseguente riprova di un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi percepiti, essendosi in tal modo messo in luce come le ulteriori spese fossero fronteggiate mediante l'impiego di capitali illeciti e non tracciati, o comunque non derivanti da precedenti accantonamenti di cui nessuno risultava disporre. Va premesso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen., i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166): questo tipo di raffronto risulta, nella fattispecie, totalmente omesso. In aggiunta a tale mancanza, va ancora una volta registrato il silenzio del giudicante sui dedotti rilievi difensivi che avevano messo in luce che: -con riferimento a tutti i ricorrenti, la ravvisata sperequazione si fondasse sugli indicatori I.S.T.A.T. usati per determinare la spesa media familiare, aventi un carattere meramente indicativo, da leggersi necessariamente alla luce degli ulteriori dati accertati in sede di indagine; i 16 -per il nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era omesso di considerare la presenza di altri rilevanti dati fattuali relativi ad entrate straordinarie nonchè di indicare quali acquisti effettuati fossero da ritenersi indicativi di un tenore di vita superior
Sentenza Cassazione n. 04609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris