Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1982

Cassazione n. 44631/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (materiale utilizzato per la pesatura e materiale per il confezionamento) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, motivazione logica ed adeguato che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare differente valenza a detto materiale e che si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio ad opera di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (materiale utilizzato per la pesatura e materiale per il confezionamento) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, motivazione logica ed adeguato che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare differente valenza a detto materiale e che si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio ad opera di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11
Sentenza Cassazione n. 44631/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris