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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13791/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3718/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 600/2020, pubblicata il 30 giugno 2020.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/08 con cui il Tribunale di Lecce le aveva ordinato il pagamento della somma di € 23.254,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a saldo dei lavori edili da quest'ultimo realizzati in forza di contratto d'appalto.

Con sentenza depositata in data 1 marzo 2016, il tribunale accolse parzialmente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Baldisser al pagamento della minor somma di € 12.160,20 oltre accessori, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami, separatamente proposti, la Corte d’appello di Lecce, previa riunione, ha dichiarato inammissibile il primo, della Baldisser, perché tardivamente proposto, e ha rigettato il secondo, con integrale compensazione delle spese.

Queste, in sintesi, le ragioni della ritenuta tardività dell’appello principale: — «la decisione del tribunale non risulta essere stata notificata a nessuna delle parti, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente proposto gravame, con atto del 18 aprile 2016, ed ha tentato una prima notifica dell'appello, indirizzandola in Veglie, via [OSCURATO:PERSONA] n. 116, luogo dove il difensore di [OSCURATO:PERSONA], al momento della tentata consegna dell'atto, non aveva più il suo studio legale (cfr. relata di notifica del 26 aprile 2016, annotata sull'avviso postale di ricevimento, seguita dall'attestazione di compiuta giacenza del 6 maggio 2016)»; — «la circostanza dell'avvenuto trasferimento dello studio, rilevabile -in atti- dalle note illustrative autorizzate del 18 gennaio 2016, a fronte della relata negativa (e della fictio iuris generata F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dall'istituto della compiuta giacenza) avrebbe richiesto una rinnovazione della notifica, all'indirizzo corretto del difensore, entro la metà del termine breve (ex art. 325 c.p.c.) decorrente dalla prima notifica nulla» (ciò secondo il principio affermato da Cass. Sez.

U. 15 luglio 2016, n. 14594, ritenuto applicabile alla fattispecie); — «la mancata notifica della citazione in appello è imputabile al notificante che avrebbe dovuto -prima della notifica- verificare che lo studio del procuratore dell'appellato fosse effettivamente all'indirizzo indicato nella relata di notifica.

Ciò, tuttavia, costituendo una ragione di valutazione con maggior rigore dell'attività del notificante, non vale ad escludere che dalla stessa derivino le medesime conseguenze - necessità che la notifica sia rinnovata e si perfezioni nel termine pari alla metà di quello “breve” - in termini di tempestività dell'impugnazione»; — «discende che la notifica dell'appello (e del verbale di udienza del 6 ottobre 2016), andata a buon fine solo in data 7 novembre 2016, presso la nuova sede dello studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Veglie alla via [OSCURATO:SOCIETA], è dunque irrimediabilmente tardiva».

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’intimato non svolte difese nella presente sede.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 170, 325, 326 e 330 cod. proc. civ.», per non avere la corte di appello ritenuto tempestivo il gravame proposto dalla odierna ricorrente sebbene il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 procedimento di notifica sia stato perfezionato nei termini di legge ovvero, subordinatamente, per non avere essa ritenuto tempestivo il gravame in relazione alla inesistenza della prima notificazione dello stesso gravame ed alla rinotifica intervenuta in data 7 novembre 2016, previa ordinanza autorizzativa del 6 ottobre 2016 della stessa Corte.

Questi gli argomenti salienti: a) la prima notifica non andava considerata nulla ma, piuttosto, inesistente, stante l’assenza di collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario; b) trattandosi di notifica inesistente, essa non poteva determinare il decorso di alcun termine; c) l’unico termine da rispettare era, dunque, nella specie quello lungo per impugnare ex art. 327 cod. proc. civ., nella specie ampiamente rispettato dalla seconda notifica con la conseguente piena ammissibilità dell’appello con essa proposto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.», per avere la corte di appello omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale depositato il 22 febbraio 2017 in risposta al separato gravame proposto da controparte.

3. È pregiudiziale il rilievo della improcedibilità del ricorso.

Lo stesso risulta infatti notificato a mezzo posta elettronica certificata ma, per comprovarne la regolare esecuzione, parte ricorrente ha depositato in atti copia cartacea del ricorso e della procura, della relazione di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi messaggi comprovanti l’accettazione di quest’ultimo da parte del sistema e la consegna alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, omettendo però di rendere la prescritta asseverazione di conformità con sottoscrizione autografa F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 (adempimento, come noto, prescritto dall'art. 9, commi 1-bisData pubblicazione 02/05/2022 e 1-ter, legge 21 gennaio 1994, n. 53).

Al riguardo, come noto, questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 22438 del 24/09/2018, ha bensì affermato — superando precedente più rigoroso orientamento di cui è espressione Cass.22/12/2017, n. 30918, predicativo della non rimediabile improcedibilità del mancato deposito ex art. 369 cod. proc. civ., nel termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso, della detta asseverazione — che detta improcedibilità non consegue tutte le volte in cui, pur in mancanza di detta asseverazione o della sua sottoscrizione autografa, possa comunque aversi aliunde certezza dell’effettività della notifica telematica, «in assenza di "ritardi apprezzabili" nell'attivazione della sequenza procedimentale», e dunque: a) nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso autenticata dal proprio difensore o non ne disconosca la conformità all'originale notificatogli; b) nel caso in cui — rimasto intimato il destinatario della notifica telematica del ricorso — il ricorrente depositi, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 cod. proc. civ.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis; 380-bis.1, comma primo; 380-ter cod. proc. civ.).

Nessuna di tali ipotesi ricorre però nella specie, nella quale, essendo il destinatario della notifica rimasto intimato, parte ricorrente ha omesso di integrare, entro i termini predetti, il deposito iniziale con la richiesta asseverazione debitamente sottoscritta con firma autografa.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022

4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.

Data pubblicazione 02/05/2022 Non avendo controparte svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3718/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 600/2020, pubblicata il 30 giugno 2020. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/08 con cui il Tribunale di Lecce le aveva ordinato il pagamento della somma di € 23.254,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a saldo dei lavori edili da quest'ultimo realizzati in forza di contratto d'appalto. Con sentenza depositata in data 1 marzo 2016, il tribunale accolse parzialmente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Baldisser al pagamento della minor somma di € 12.160,20 oltre accessori, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. 2. Pronunciando sui contrapposti gravami, separatamente proposti, la Corte d’appello di Lecce, previa riunione, ha dichiarato inammissibile il primo, della Baldisser, perché tardivamente proposto, e ha rigettato il secondo, con integrale compensazione delle spese. Queste, in sintesi, le ragioni della ritenuta tardività dell’appello principale: — «la decisione del tribunale non risulta essere stata notificata a nessuna delle parti, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente proposto gravame, con atto del 18 aprile 2016, ed ha tentato una prima notifica dell'appello, indirizzandola in Veglie, via [OSCURATO:PERSONA] n. 116, luogo dove il difensore di [OSCURATO:PERSONA], al momento della tentata consegna dell'atto, non aveva più il suo studio legale (cfr. relata di notifica del 26 aprile 2016, annotata sull'avviso postale di ricevimento, seguita dall'attestazione di compiuta giacenza del 6 maggio 2016)»; — «la circostanza dell'avvenuto trasferimento dello studio, rilevabile -in atti- dalle note illustrative autorizzate del 18 gennaio 2016, a fronte della relata negativa (e della fictio iuris generata F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dall'istituto della compiuta giacenza) avrebbe richiesto una rinnovazione della notifica, all'indirizzo corretto del difensore, entro la metà del termine breve (ex art. 325 c.p.c.) decorrente dalla prima notifica nulla» (ciò secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 15 luglio 2016, n. 14594, ritenuto applicabile alla fattispecie); — «la mancata notifica della citazione in appello è imputabile al notificante che avrebbe dovuto -prima della notifica- verificare che lo studio del procuratore dell'appellato fosse effettivamente all'indirizzo indicato nella relata di notifica. Ciò, tuttavia, costituendo una ragione di valutazione con maggior rigore dell'attività del notificante, non vale ad escludere che dalla stessa derivino le medesime conseguenze - necessità che la notifica sia rinnovata e si perfezioni nel termine pari alla metà di quello “breve” - in termini di tempestività dell'impugnazione»; — «discende che la notifica dell'appello (e del verbale di udienza del 6 ottobre 2016), andata a buon fine solo in data 7 novembre 2016, presso la nuova sede dello studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Veglie alla via [OSCURATO:SOCIETA], è dunque irrimediabilmente tardiva». 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’intimato non svolte difese nella presente sede. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 170, 325, 326 e 330 cod. proc. civ.», per non avere la corte di appello ritenuto tempestivo il gravame proposto dalla odierna ricorrente sebbene il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 procedimento di notifica sia stato perfezionato nei termini di legge ovvero, subordinatamente, per non avere essa ritenuto tempestivo il gravame in relazione alla inesistenza della prima notificazione dello stesso gravame ed alla rinotifica intervenuta in data 7 novembre 2016, previa ordinanza autorizzativa del 6 ottobre 2016 della stessa Corte. Questi gli argomenti salienti: a) la prima notifica non andava considerata nulla ma, piuttosto, inesistente, stante l’assenza di collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario; b) trattandosi di notifica inesistente, essa non poteva determinare il decorso di alcun termine; c) l’unico termine da rispettare era, dunque, nella specie quello lungo per impugnare ex art. 327 cod. proc. civ., nella specie ampiamente rispettato dalla seconda notifica con la conseguente piena ammissibilità dell’appello con essa proposto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.», per avere la corte di appello omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale depositato il 22 febbraio 2017 in risposta al separato gravame proposto da controparte. 3. È pregiudiziale il rilievo della improcedibilità del ricorso. Lo stesso risulta infatti notificato a mezzo posta elettronica certificata ma, per comprovarne la regolare esecuzione, parte ricorrente ha depositato in atti copia cartacea del ricorso e della procura, della relazione di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi messaggi comprovanti l’accettazione di quest’ultimo da parte del sistema e la consegna alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, omettendo però di rendere la prescritta asseverazione di conformità con sottoscrizione autografa F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 (adempimento, come noto, prescritto dall'art. 9, commi 1-bisData pubblicazione 02/05/2022 e 1-ter, legge 21 gennaio 1994, n. 53). Al riguardo, come noto, questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 22438 del 24/09/2018, ha bensì affermato — superando precedente più rigoroso orientamento di cui è espressione Cass.22/12/2017, n. 30918, predicativo della non rimediabile improcedibilità del mancato deposito ex art. 369 cod. proc. civ., nel termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso, della detta asseverazione — che detta improcedibilità non consegue tutte le volte in cui, pur in mancanza di detta asseverazione o della sua sottoscrizione autografa, possa comunque aversi aliunde certezza dell’effettività della notifica telematica, «in assenza di "ritardi apprezzabili" nell'attivazione della sequenza procedimentale», e dunque: a) nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso autenticata dal proprio difensore o non ne disconosca la conformità all'originale notificatogli; b) nel caso in cui — rimasto intimato il destinatario della notifica telematica del ricorso — il ricorrente depositi, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 cod. proc. civ.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis; 380-bis.1, comma primo; 380-ter cod. proc. civ.). Nessuna di tali ipotesi ricorre però nella specie, nella quale, essendo il destinatario della notifica rimasto intimato, parte ricorrente ha omesso di integrare, entro i termini predetti, il deposito iniziale con la richiesta asseverazione debitamente sottoscritta con firma autografa.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3718/2021 Numero sezionale 3890/2022 Numero di raccolta generale 13791/2022 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile. Data pubblicazione 02/05/2022 Non avendo controparte svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a
Decreto Cassazione n. 13791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris