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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45406/2021

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trapani

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 27/11/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare della stessa città in data 18 luglio 2018, disponeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti del tipo cocaina ex artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (capi 17, 97, 102 e 103) e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 giorni 10 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i medesimi reati (limitatamente ai capi 17 e 97), previa unificazione nel vincolo della continuazione delle condotte come rispettivamente ascritte e tenuto conto della diminuente per il rito, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Confermate le ulteriori statuizioni.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1 Con il primo lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: - quanto al reato di cui al capo 17, perché facente riferimento ad un numero di dosi imprecisate (circostanza che aveva indotto la Corte a ritenere l'ipotesi di cui al comma 5 per altre condotte criminose contestate, ma inspiegabilmente, non per questa); - quanto al reato di cui al capo 97, per essere emerso dalle intercettazioni che la sostanza era "poca" (dato non suscettibile di smentita, in assenza di sequestro e di analisi chimico tossicologica che evidenziasse il valore ponderale e la quantità di principio attivo) e che sarebbe stato necessario tagliarla con la farina, e non potendosi neppure stabilire con certezza a quanti soggetti fosse destinata; - quanto al reato di cui al capo 102, per non essere provata la intervenuta cessione a terzi del quantitativo di 20 grammi di cocaina compravenduto dal ricorrente; - quanto al reato di cui al capo 103, relativo alla cessione di 10 grammi di cocaina, per non essere stata espletata analisi chimico tossicologica che evidenziasse il valore ponderale e la quantità di principio attivo ritraibile;

2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendosi valutate l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, nonché la resipiscenza del Ciccimarra, la sua giovane età, la crescita personale, l'essersi definitivamente allontanato dai circuiti criminali dello spaccio. 3.Propone altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.3.1 Con il primo lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.: - quanto al reato di cui al capo 17, perché facente riferimento ad un numero di dosi imprecisate (circostanza che aveva indotto la Corte a ritenere l'ipotesi lieve per altre condotte criminose contestate, ma inspiegabilmente, non per questa); - quanto al reato di cui al capo 97, relativo alla compravendita di 15 gr. di cocaina, per esser emerso dalle intercettazioni che la sostanza era "poca" (dato non suscettibile di smentita, in assenza di analisi chimico tossicologica che evidenziasse il valore ponderale e la quantità di principio attivo), al punto che sarebbe stato necessario "tagliarla con la farina", e non potendosi neppure stabilire, dalle risultanze dell'attività tecnica, a quanti soggetti fosse destinata; 3.2 Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione non essendosi valutate, nel determinare il trattamento sanzionatorio, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, la giovane età della imputata, l'essere la stessa diventata madre, l'essersi definitivamente allontanata da circuiti criminali dello spaccio di stupefacenti, l'essere dedita ad attività lavorativa

4. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Taranto, deducendo con unico motivo la inosservanza od erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen.

Con riferimento al capo 17 per la Albano e al capo 25 per il Ciccimarra la Corte di appello ha, rispettivamente, confermato la responsabilità della prima e dichiarato il non doversi procedere nei confronti del secondo, previa riqualificazione nella ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., sebbene per i detti reati non fosse stato proposto appello e, dunque, in violazione del principio parzialmente devolutivo che connota tale giudizio, nonché del principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni; e ciò, malgrado il Procuratore Generale presso la Corte di appello avesse nelle conclusioni evidenziato la assenza di impugnazione e l'effetto ostativo del giudicato.

Da ultimo specificava di avere interesse a ricorrere anche in relazione alla LÀ pronuncia di conferma della responsabilità intervenuta per il capo 17, onde consacrare la inoppugnabilità della decisione ed impedire che la stessa sia rivedibile in qualunque sede.[OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine logico va anteposta la disamina del ricorso del Procuratore Generale.

Ritiene il Collegio che esso sia inammissibile.

1.1. E' priva di fondamento la violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen.

Con riferimento alla mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 17), va evidenziato che la Corte d'appello ha ritenuto estensibile alla Albano gli effetti dell'impugnazione di Ciccimarra per il medesimo reato, conformemente al disposto di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto si tratta di gravame non fondato su motivi esclusivamente personali all'appellante.

Quanto al reato di cui al capo 25, se è vero che esso non figura tra quelli per il quale il gravame era diretto all'assoluzione, nondimeno esso è incluso nella richiesta di riqualificazione dei reati nelle fattispecie contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit. e comunque in quella di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulate nell'atto di appello.

Corretta, pertanto, risulta la declaratoria di prescrizione da parte della Corte territoriale,5I2e ha accolto la richiesta di diverso inquadramento giuridico della fattispecie nell'ipotesi lievD it,..3,aff, e„1-n• )2 3e APe3())P Dunque, non sussiste la ipotizzata violazione del giudicato. / i

2. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Essi sono sovrapponibili per le questioni trattate, limitatamente ai reati di cui ai capi 17 e 97, in cui sono concorrenti.

Il primo motivo è aspecifico, perché non si confronta con l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte di appello, oltre che manifestamente infondato.

La pronuncia opera anzitutto una breve ricognizione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l'apprezzamento del fatto di lieve entità, evidenziando come l'offensività della condotta non possa essere ancorata solo al dato statico del quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche a tutti gli ulteriori elementi concernenti la professionalità dell'attività, la capacità di diffondere la droga in modo non episodico, la reiterazione delle condotte anche se per modiche quantità nonché il rapporto con fornitori ed acquirenti (sul punto si veda Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529, per la quale rilevano a tal fini le concrete capacità di azione del soggetto, le sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine).

Tanto premesso, la Corte territoriale motiva senza distonie logiche sull'essere i ricorrenti anello organico di una più ampia rete organizzata per la detenzione e lo spaccio di cocaina e hashish, come ben poteva desumersi da una pluralità di elementi, quali: la reiterazione delle condotte criminose; le modalità dell'azione, denotanti professionalità criminale, la varia tipologia delle sostanze, la certa e non superficiale conoscenza delle fonti di approvvigionamento (v. pag. 37 e ss.).

Nel dettaglio, al fine di escludere la riconduzione della condotta alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. cit., viene rimarcato anche il dato quantitativo/ponderale.

In relazione al capo 17, oltre alla tipologia della sostanza (cocaina), viene individuato quale elemento ostativo al riconoscimento della ipotesi lieve il numero di almeno dieci acquirenti, dovendo nella fattispecie la droga essere ceduta in occasione di una festa frequentata da un gran numero di persone, così come emerso dalle risultanze dell'attività captativa.

Non si ravvisano, dunque, profili di incoerenza con la premessa metodologica operata dalla Corte di merito, lì dove si era precisato che, in ossequio al principio del favor rei, nei casi di dubbio sulla quantità e/o natura dello stupefacente, si sarebbero inquadrati i fatti nel paradigma dell'art. 73, comma 5, cit..

Ancora, in relazione agli ulterioriOi imputazione, aventi ad oggetto: - 15 grammi di cocaina (capo 97); - 20 grammi di cocaina (capo 102); - 10 grammi di cocaina (capo 103); i motivi sono inammissibili per difetto di devoluzione, perché mai sollevate le medesime censure negli atti di appello.

E comunque, convergono nel senso della non configurabilità dell'ipotesi di reato lieve di cui all'art. 73, comma 5 cit., sia la tipologia della sostanza che i quantitativi oggetto di cessione - rispetto ai quali l'atto di appello nemmeno aveva formulato specifici rilievi.

3. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena è inammissibile anzitutto per difetto di devoluzione.

Gli elementi indicati in ricorso a sostegno del riconoscimento di tali circostanze (quanto alla Albano, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, la giovane età della imputata, l'essere la stessa diventata madre, l'essersi definitivamente allontanata da circuiti criminali dello spaccio di stupefacenti, l'essere dedita ad attività lavorativa; quanto al Ciccimarra, l'assenza di carichi pendenti, nonché la resipiscenza, la giovane età, la crescita personale, l'essersi definitivamente allontanato dai circuiti criminali dello spaccio) non erano stati prospettati nell'atto di appello, imperniato sulla sola assenza di precedenti specifici.

In ogni caso, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto degli aspetti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche che vengono in rilievo, rispetto ai quali la sola incensuratezza è stata, all'evidenza, valutata come recessiva, quali la reiterazione delle condotte dopo i primi arresti e la professionalità priva di scrupoli degli imputati; argomenti con i quali il ricorso non si confronta.

Nella dosimetria della pena, si è diversamente modulato il quantum in ragione del differente coinvolgimento degli imputati e non appaiono sindacabili le valutazioni discrezionali congruamente operate dai giudici di merito in rapporto ai parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen. - gravità del fatto; intensità del dolo - dei quali è stata fatta applicazione.

4. Alla inammissibilità consegue la condanna delle parti private al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trapani 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 27/11/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare della stessa città in data 18 luglio 2018, disponeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti del tipo cocaina ex artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (capi 17, 97, 102 e 103) e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 giorni 10 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i medesimi reati (limitatamente ai capi 17 e 97), previa unificazione nel vincolo della continuazione delle condotte come rispettivamente ascritte e tenuto conto della diminuente per il rito, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Confermate le ulteriori statuizioni. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1 Con il primo lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: - quanto al reato di cui al capo 17, perché facente riferimento ad un numero di dosi imprecisate (circostanza che aveva indotto la Corte a ritenere l'ipotesi di cui al comma 5 per altre condotte criminose contestate, ma inspiegabilmente, non per questa); - quanto al reato di cui al capo 97, per essere emerso dalle intercettazioni che la sostanza era "poca" (dato non suscettibile di smentita, in assenza di sequestro e di analisi chimico tossicologica che evidenziasse il valore ponderale e la quantità di principio attivo) e che sarebbe stato necessario tagliarla con la farina, e non potendosi neppure stabilire con certezza a quanti soggetti fosse destinata; - quanto al reato di cui al capo 102, per non essere provata la intervenuta cessione a terzi del quantitativo di 20 grammi di cocaina compravenduto dal ricorrente; - quanto al reato di cui al capo 103, relativo alla cessione di 10 grammi di cocaina, per non essere stata espletata analisi chimico tossicologica che evidenziasse il valore ponderale e la quantità di principio attivo ritraibile; 2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendosi valutate l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, nonché la resipiscenza del Ciccimarra, la sua giovane età, la crescita personale, l'essersi definitivamente allontanato dai circuiti criminali dello spaccio. 3.Propone altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.3.1 Con il primo lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.: - quanto al reato di cui al capo 17, perché facente riferimento ad un numero di dosi imprecisate (circostanza che aveva indotto la Corte a ritenere l'ipotesi lieve per altre condotte criminose contestate, ma inspiegabilmente, non per questa); - quanto al reato di cui al capo 97, relativo alla compravendita di 15 gr. di cocaina, per esser emerso dalle intercettazioni che la sostanza era "poca" (dato non suscettibile di smentita, in assenza di analisi chimico tossicologica che evidenziasse il valore ponderale e la quantità di principio attivo), al punto che sarebbe stato necessario "tagliarla con la farina", e non potendosi neppure stabilire, dalle risultanze dell'attività tecnica, a quanti soggetti fosse destinata; 3.2 Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione non essendosi valutate, nel determinare il trattamento sanzionatorio, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, la giovane età della imputata, l'essere la stessa diventata madre, l'essersi definitivamente allontanata da circuiti criminali dello spaccio di stupefacenti, l'essere dedita ad attività lavorativa 4. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Taranto, deducendo con unico motivo la inosservanza od erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Con riferimento al capo 17 per la Albano e al capo 25 per il Ciccimarra la Corte di appello ha, rispettivamente, confermato la responsabilità della prima e dichiarato il non doversi procedere nei confronti del secondo, previa riqualificazione nella ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., sebbene per i detti reati non fosse stato proposto appello e, dunque, in violazione del principio parzialmente devolutivo che connota tale giudizio, nonché del principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni; e ciò, malgrado il Procuratore Generale presso la Corte di appello avesse nelle conclusioni evidenziato la assenza di impugnazione e l'effetto ostativo del giudicato. Da ultimo specificava di avere interesse a ricorrere anche in relazione alla LÀ pronuncia di conferma della responsabilità intervenuta per il capo 17, onde consacrare la inoppugnabilità della decisione ed impedire che la stessa sia rivedibile in qualunque sede.[OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine logico va anteposta la disamina del ricorso del Procuratore Generale. Ritiene il Collegio che esso sia inammissibile. 1.1. E' priva di fondamento la violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen. Con riferimento alla mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 17), va evidenziato che la Corte d'appello ha ritenuto estensibile alla Albano gli effetti dell'impugnazione di Ciccimarra per il medesimo reato, conformemente al disposto di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto si tratta di gravame non fondato su motivi esclusivamente personali all'appellante. Quanto al reato di cui al capo 25, se è vero che esso non figura tra quelli per il quale il gravame era diretto all'assoluzione, nondimeno esso è incluso nella richiesta di riqualificazione dei reati nelle fattispecie contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit. e comunque in quella di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulate nell'atto di appello. Corretta, pertanto, risulta la declaratoria di prescrizione da parte della Corte territoriale,5I2e ha accolto la richiesta di diverso inquadramento giuridico della fattispecie nell'ipotesi lievD it,..3,aff, e„1-n• )2 3e APe3())P Dunque, non sussiste la ipotizzata violazione del giudicato. / i 2. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Essi sono sovrapponibili per le questioni trattate, limitatamente ai reati di cui ai capi 17 e 97, in cui sono concorrenti. Il primo motivo è aspecifico, perché non si confronta con l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte di appello, oltre che manifestamente infondato. La pronuncia opera anzitutto una breve ricognizione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l'apprezzamento del fatto di lieve entità, evidenziando come l'offensività della condotta non possa essere ancorata solo al dato statico del quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche a tutti gli ulteriori elementi concernenti la professionalità dell'attività, la capacità di diffondere la droga in modo non episodico, la reiterazione delle condotte anche se per modiche quantità nonché il rapporto con fornitori ed acquirenti (sul punto si veda Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529, per la quale rilevano a tal fini le concrete capacità di azione del soggetto, le sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine). Tanto premesso, la Corte territoriale motiva senza distonie logiche sull'essere i ricorrenti anello organico di una più ampia rete organizzata per la detenzione e lo spaccio di cocaina e hashish, come ben poteva desumersi da una pluralità di elementi, quali: la reiterazione delle condotte criminose; le modalità dell'azione, denotanti professionalità criminale, la varia tipologia delle sostanze, la certa e non superficiale conoscenza delle fonti di approvvigionamento (v. pag. 37 e ss.). Nel dettaglio, al fine di escludere la riconduzione della condotta alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. cit., viene rimarcato anche il dato quantitativo/ponderale. In relazione al capo 17, oltre alla tipologia della sostanza (cocaina), viene individuato quale elemento ostativo al riconoscimento della ipotesi lieve il numero di almeno dieci acquirenti, dovendo nella fattispecie la droga essere ceduta in occasione di una festa frequentata da un gran numero di persone, così come emerso dalle risultanze dell'attività captativa. Non si ravvisano, dunque, profili di incoerenza con la premessa metodologica operata dalla Corte di merito, lì dove si era precisato che, in ossequio al principio del favor rei, nei casi di dubbio sulla quantità e/o natura dello stupefacente, si sarebbero inquadrati i fatti nel paradigma dell'art. 73, comma 5, cit.. Ancora, in relazione agli ulterioriOi imputazione, aventi ad oggetto: - 15 grammi di cocaina (capo 97); - 20 grammi di cocaina (capo 102); - 10 grammi di cocaina (capo 103); i motivi sono inammissibili per difetto di devoluzione, perché mai sollevate le medesime censure negli atti di appello. E comunque, convergono nel senso della non configurabilità dell'ipotesi di reato lieve di cui all'art. 73, comma 5 cit., sia la tipologia della sostanza che i quantitativi oggetto di cessione - rispetto ai quali l'atto di appello nemmeno aveva formulato specifici rilievi. 3. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena è inammissibile anzitutto per difetto di devoluzione. Gli elementi indicati in ricorso a sostegno del riconoscimento di tali circostanze (quanto alla Albano, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, la giovane età della imputata, l'essere la stessa diventata madre, l'essersi definitivamente allontanata da circuiti criminali dello spaccio di stupefacenti, l'essere dedita ad attività lavorativa; quanto al Ciccimarra, l'assenza di carichi pendenti, nonché la resipiscenza, la giovane età, la crescita personale, l'essersi definitivamente allontanato dai circuiti criminali dello spaccio) non erano stati prospettati nell'atto di appello, imperniato sulla sola assenza di precedenti specifici. In ogni caso, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto degli aspetti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche che vengono in rilievo, rispetto ai quali la sola incensuratezza è stata, all'evidenza, valutata come recessiva, quali la reiterazione delle condotte dopo i primi arresti e la professionalità priva di scrupoli degli imputati; argomenti con i quali il ricorso non si confronta. Nella dosimetria della pena, si è diversamente modulato il quantum in ragione del differente coinvolgimento degli imputati e non appaiono sindacabili le valutazioni discrezionali congruamente operate dai giudici di merito in rapporto ai parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen. - gravità del fatto; intensità del dolo - dei quali è stata fatta applicazione. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna delle parti private al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processua
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