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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 06810/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13 547 / 20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) , in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Flaminia135; –ricorrente principale – nonché AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:cartelladi paga- mento–II.DD. e IVA contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], già amministratoreunico della società, autorizzato dal giudice delegato stantel’inerzia dell a curatela, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ninoTornambè, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Conti, i n Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 2 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Si- cilia,n.4120/1/2016 depositata il 24 novembre 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, èstato accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministra- tore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento autorizzato dal giudicedelegato stante l’inerzia della curatela, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n. 48 1 /2/2012 dirigetto del ricorso introduttivo proposto contro la cartella di paga- menton. 29620100027999 2 9 1 ruolo straordinario per II.DD. e IVA relativaall’anno di imposta 200 4 . 2.Il giudice di prime cure accertava la regolarità della notifica della cartellasulla base della copia della notifica prodotta dall'Agente della riscossione,dalla quale risultava che la cartella era stata notificata il 9settembre 2010 al curatore fallimentare e rigettava il ricorso . 3.Al contrario, il giudice di appello riteneva che la notifica della car- tellafosse affetta da nullità insanabile, in quanto compilata al mo- mentodella ricezione in modo illeggibile e tale da non permettere di individuareil momento iniziale di decorrenza del termine perentorio diimpugnazione 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l’agente dellariscossione affidato ad un unico motivo , che illustra con memo- ria.L’Agenzia delle Entrate propone controricorso e ricorso inciden- tale, affidato a cinque motivi .

Replica il contribuente con un unico controricorsoavverso le due impugnazioni .

Consideratoche: 5.Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione avanzata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso dell’agente della ri- scossioneper supposta tardività dell a sua impugnazione .

5.1. La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sen- tenzaimpugnata, non notificata, è stata depositata il 2 4 novembre 2016,e il ricorso per cassazione è stato notificato dall’agente della riscossioneil 23 - 31 maggio 2017; il termine “lungo” per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale edsarebeb scaduto il 2 4 .5.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017e il 30.9.2017 .

T rova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/17, che differisce, per la prorogasemestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impu- gnare al 2 4 .11.2017, allorquando era da tempo tempestivamente intervenutala notifica del ricorso per cassazione ..Prioritariamente su di un piano logico dev ’ essere esaminato i l ri- corsoincidentale in quanto astrattamente idoneo a definire il giudi- zio. 6.1.Il suo primo motivo , ai fini dell’art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art.156 se- condocomma cod. proc. civ. , per contrasto tra motivazione e dispo- sitivo,laddove la prima riconosce il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia,mentre il secondo non la estromette dal processo. 6.2.Con il secondo motivo, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.,l’Agenzia prospetta la nullità della sentenza in quanto la contro- versiaavrebbe ad oggetto solo motivi propri della cartella, non idonei adincidere sul merito del rapporto tributario.7.I motiv i, connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

7.1. Il ricorso introduttivo, si legge in sentenza nello “svolgimento delprocesso”, ha censurato: 1) la nullità della cartella di pagamento, qualeconseguenza dell'inesistenza giuridica della sua notifica, posta inessere in violazione dell'art.26 — d.P.R. n.602/193 e degli art. 137 ess. cod. proc. civ. per essere la relata in bianco, cioè non compi- lata;2) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motiva- zione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000 e dell'art. 8 d.lgs. 32/2001, nonché dell’art.24 dellaCostituzione (diritto di difesa); 3) la nullità della cartella impu- gnataper mancata o apparente indicazione del responsabile del pro- cedimentodi emissione della cartella di pagamento. 7.2.Inoltre, la medesima sentenza di appello stabilisce in parte mo- tivache: « Effettivamente le eccezioni per inesistenza giuridica della notificae nullità per mancata e/o apparente indicazione del respon- sabiledel procedimento, attengono esclusivamente vizi propri della cartellaimpugnata e pertanto si riconosce all'Agenzia delle Entrate il difettodi legittimazione passiva in ordine a queste eccezioni. » . 7.3.Coerentemente con quanto precede, i l dispositivo non ha dichia- ratoil difetto di legittimazione dell’Amministrazione finanziaria , per- chésulla questione 2) di cui al ricorso introduttivo, relativa al difetto dimotivazione per iscrizione a ruolo straordinaria delle intere somme dovute con l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle En- tratee impugnato dalla contribuente in separato processo, l’Agenzia halegittimazione a contraddire.

8. Il terzo motivo de l ricorso incidentale dell’Agenzia , ex art.360 primocomma n n . 3 e 4 cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa applicazionedell’art. 60 cod. proc. civ. per avere la C.T.R. annullato la cartella per nullità della notifica in quanto "in bianco", sebbene nonsia stata contestata la notifica a mani della curatela fallimentare equantunque la società ricorrente abbia dichiarato di averne avuto consegna in data 9 settembre 2010, l’agente della riscossione ne abbiaprodotto copia integrale unitamente al ricorso e non vi sia con- testazionesul merito della pretesa tributaria. 9.Con il quarto motivo, in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ . , si censura la violazione e d errata applicazione dell’art.156 cod. proc. civ . , per avere la C.T.R., nella rilevata diffor- mitàtra la copia della relata di notifica prodotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e quella prodotta dalla società fallita, mancato di constatare ilraggiungimento dello scopo dell’atto . 10.I motiv i terzo e quarto del ricorso incidentale vanno trattati uni- tamente al ricorso principale, il quale a sua volta censura la viola- zionedell’art.60 d.P.R. n.600/1973 e degli artt .148 e 16 0 cod. proc. civ.e insiste sempre sulla determinazione del giudice d’appello circa lanotifica della cartella e sul raggiungimento dello scopo e sono fon- dati,nei limiti che seguono . 10.1.Le censur e sono complessivamente incentrat e sulla violazione delprincipio di non contestazione e comunque del principio di rag- giungimento dello scopo dell’atto .

Partendo dal primo profilo, s e- condopacifico insegnamento giurisprudenziale, il principio opera in relazionea fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del2017; n. 3306 del 2020; n. 2439 del 2022), che siano stati chia- ramentee specificamente esposti da una delle parti presenti in giu- dizioe non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità.Inoltre, l a parte che invoca il principio in sede di im- pugnazioneè tenuta ad indicare puntualmente in quale atto proces- sualeil fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di ve- rificarne sia chiarezza sia la specificità e se la controparte abbia avutooccasione di replicare.

Corollario di tale consolidata interpre- tazioneè che l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fattopacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti notialla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del2016; n. 3576 del 2013). 10.2.Orbene, n el caso di specie in cui la cartella è stata emessa e notificatadopo la dichiarazione di fallimento della società, il giudice 6 di primo grado ha accertato che : « la cartella di pagamento risulta regolarmentenotificata in data 9 settembre 2010 mediante conse- gna a mani del curatore fallimentare, avv. [OSCURATO:PERSONA] » (cfr. p.12 ricorso), e l’accertamento è riportato anche nella sentenza impu- gnatanello “svolgimento del processo” e della stessa ratio decidendi , chesulla base di tale fatto ritiene si sia in presenza comunque di una “nullitàinsanabile”.

Al contrario, eseguire la notifica a mani del cu- ratorefallimentare è facoltà dell’agente della riscossione, in alterna- tiva o contestualmente alla notifica al fallito (cfr. da ultimo, Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 2857 del 31/01/2022) e non vi è incertezza sulricevente, né sulla data della ricezione .

Dunque, vi è data certa della notifica e del suo perfezionamento e il giudice del merito ha erratoa non tenerne conto ai fini del calcolo dei termini di proposi- zionedel ricorso . 10.3.Passando al secondo profilo relativo al principio di raggiungi- mentodegli effetti, a differenza di quanto ha ritenuto il giudice d’ap- pello,la natura sostanziale e non processuale della cartella di paga- mentonon osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto pro- cessuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria .

S icché , il rinvio disposto dall'art. 26, comma5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazionedell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia allenorme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applica- zionedell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo , di cui all'art. 156 c od . p roc . c iv . (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 6417 del05/03/2019). 11.Con il quinto motivo di ricorso incidentale viene dedotta ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., una presunta nullità della sentenza per violazione dell’art.92 cod. proc. civ. con riferi- mento al fatto che la CTR ha condannato anche l’Agenzia al paga- mentodelle spese di lite nonostante in motivazione ne avesse – se- condola ricorrente incidentale – accertato il difetto di legittimazione passiva.

12. Il motivo è manifestamente infondato .

L’Agenzia ha legittima- zionea contraddire nel processo sulla base del le considerazioni sopra svolte,ed è logica la decisione di appello che ha applicat o quale ele- mento distributivo delle spese di lite la soccombenza , ordinario cri- terio non censurabile in Cassazione nei termini proposti ( Cass 24502/2017). 13.Per effetto dell’accoglimento del ricorso principale e del terzo e quartomotivo del ricorso incidentale , nei limiti di cui in motivazione , rigettatii motivi primo, secondo e quinto dell’incidentale , l a sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il suddetto profilo e quelli rimasti assorbiti, oltre cheper il regolamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13 547 / 20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) , in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Flaminia135; –ricorrente principale – nonché AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:cartelladi paga- mento–II.DD. e IVA contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], già amministratoreunico della società, autorizzato dal giudice delegato stantel’inerzia dell a curatela, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ninoTornambè, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Conti, i n Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 2 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Si- cilia,n.4120/1/2016 depositata il 24 novembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, èstato accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministra- tore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento autorizzato dal giudicedelegato stante l’inerzia della curatela, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n. 48 1 /2/2012 dirigetto del ricorso introduttivo proposto contro la cartella di paga- menton. 29620100027999 2 9 1 ruolo straordinario per II.DD. e IVA relativaall’anno di imposta 200 4 . 2.Il giudice di prime cure accertava la regolarità della notifica della cartellasulla base della copia della notifica prodotta dall'Agente della riscossione,dalla quale risultava che la cartella era stata notificata il 9settembre 2010 al curatore fallimentare e rigettava il ricorso . 3.Al contrario, il giudice di appello riteneva che la notifica della car- tellafosse affetta da nullità insanabile, in quanto compilata al mo- mentodella ricezione in modo illeggibile e tale da non permettere di individuareil momento iniziale di decorrenza del termine perentorio diimpugnazione 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l’agente dellariscossione affidato ad un unico motivo , che illustra con memo- ria.L’Agenzia delle Entrate propone controricorso e ricorso inciden- tale, affidato a cinque motivi . Replica il contribuente con un unico controricorsoavverso le due impugnazioni . Consideratoche: 5.Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione avanzata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso dell’agente della ri- scossioneper supposta tardività dell a sua impugnazione . 5.1. La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sen- tenzaimpugnata, non notificata, è stata depositata il 2 4 novembre 2016,e il ricorso per cassazione è stato notificato dall’agente della riscossioneil 23 - 31 maggio 2017; il termine “lungo” per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale edsarebeb scaduto il 2 4 .5.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017e il 30.9.2017 . T rova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/17, che differisce, per la prorogasemestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impu- gnare al 2 4 .11.2017, allorquando era da tempo tempestivamente intervenutala notifica del ricorso per cassazione ..Prioritariamente su di un piano logico dev ’ essere esaminato i l ri- corsoincidentale in quanto astrattamente idoneo a definire il giudi- zio. 6.1.Il suo primo motivo , ai fini dell’art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art.156 se- condocomma cod. proc. civ. , per contrasto tra motivazione e dispo- sitivo,laddove la prima riconosce il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia,mentre il secondo non la estromette dal processo. 6.2.Con il secondo motivo, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.,l’Agenzia prospetta la nullità della sentenza in quanto la contro- versiaavrebbe ad oggetto solo motivi propri della cartella, non idonei adincidere sul merito del rapporto tributario.7.I motiv i, connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 7.1. Il ricorso introduttivo, si legge in sentenza nello “svolgimento delprocesso”, ha censurato: 1) la nullità della cartella di pagamento, qualeconseguenza dell'inesistenza giuridica della sua notifica, posta inessere in violazione dell'art.26 — d.P.R. n.602/193 e degli art. 137 ess. cod. proc. civ. per essere la relata in bianco, cioè non compi- lata;2) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motiva- zione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000 e dell'art. 8 d.lgs. 32/2001, nonché dell’art.24 dellaCostituzione (diritto di difesa); 3) la nullità della cartella impu- gnataper mancata o apparente indicazione del responsabile del pro- cedimentodi emissione della cartella di pagamento. 7.2.Inoltre, la medesima sentenza di appello stabilisce in parte mo- tivache: « Effettivamente le eccezioni per inesistenza giuridica della notificae nullità per mancata e/o apparente indicazione del respon- sabiledel procedimento, attengono esclusivamente vizi propri della cartellaimpugnata e pertanto si riconosce all'Agenzia delle Entrate il difettodi legittimazione passiva in ordine a queste eccezioni. » . 7.3.Coerentemente con quanto precede, i l dispositivo non ha dichia- ratoil difetto di legittimazione dell’Amministrazione finanziaria , per- chésulla questione 2) di cui al ricorso introduttivo, relativa al difetto dimotivazione per iscrizione a ruolo straordinaria delle intere somme dovute con l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle En- tratee impugnato dalla contribuente in separato processo, l’Agenzia halegittimazione a contraddire. 8. Il terzo motivo de l ricorso incidentale dell’Agenzia , ex art.360 primocomma n n . 3 e 4 cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa applicazionedell’art. 60 cod. proc. civ. per avere la C.T.R. annullato la cartella per nullità della notifica in quanto "in bianco", sebbene nonsia stata contestata la notifica a mani della curatela fallimentare equantunque la società ricorrente abbia dichiarato di averne avuto consegna in data 9 settembre 2010, l’agente della riscossione ne abbiaprodotto copia integrale unitamente al ricorso e non vi sia con- testazionesul merito della pretesa tributaria. 9.Con il quarto motivo, in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ . , si censura la violazione e d errata applicazione dell’art.156 cod. proc. civ . , per avere la C.T.R., nella rilevata diffor- mitàtra la copia della relata di notifica prodotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e quella prodotta dalla società fallita, mancato di constatare ilraggiungimento dello scopo dell’atto . 10.I motiv i terzo e quarto del ricorso incidentale vanno trattati uni- tamente al ricorso principale, il quale a sua volta censura la viola- zionedell’art.60 d.P.R. n.600/1973 e degli artt .148 e 16 0 cod. proc. civ.e insiste sempre sulla determinazione del giudice d’appello circa lanotifica della cartella e sul raggiungimento dello scopo e sono fon- dati,nei limiti che seguono . 10.1.Le censur e sono complessivamente incentrat e sulla violazione delprincipio di non contestazione e comunque del principio di rag- giungimento dello scopo dell’atto . Partendo dal primo profilo, s e- condopacifico insegnamento giurisprudenziale, il principio opera in relazionea fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del2017; n. 3306 del 2020; n. 2439 del 2022), che siano stati chia- ramentee specificamente esposti da una delle parti presenti in giu- dizioe non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità.Inoltre, l a parte che invoca il principio in sede di im- pugnazioneè tenuta ad indicare puntualmente in quale atto proces- sualeil fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di ve- rificarne sia chiarezza sia la specificità e se la controparte abbia avutooccasione di replicare. Corollario di tale consolidata interpre- tazioneè che l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fattopacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti notialla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del2016; n. 3576 del 2013). 10.2.Orbene, n el caso di specie in cui la cartella è stata emessa e notificatadopo la dichiarazione di fallimento della società, il giudice 6 di primo grado ha accertato che : « la cartella di pagamento risulta regolarmentenotificata in data 9 settembre 2010 mediante conse- gna a mani del curatore fallimentare, avv. [OSCURATO:PERSONA] » (cfr. p.12 ricorso), e l’accertamento è riportato anche nella sentenza impu- gnatanello “svolgimento del processo” e della stessa ratio decidendi , chesulla base di tale fatto ritiene si sia in presenza comunque di una “nullitàinsanabile”. Al contrario, eseguire la notifica a mani del cu- ratorefallimentare è facoltà dell’agente della riscossione, in alterna- tiva o contestualmente alla notifica al fallito (cfr. da ultimo, Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 2857 del 31/01/2022) e non vi è incertezza sulricevente, né sulla data della ricezione . Dunque, vi è data certa della notifica e del suo perfezionamento e il giudice del merito ha erratoa non tenerne conto ai fini del calcolo dei termini di proposi- zionedel ricorso . 10.3.Passando al secondo profilo relativo al principio di raggiungi- mentodegli effetti, a differenza di quanto ha ritenuto il giudice d’ap- pello,la natura sostanziale e non processuale della cartella di paga- mentonon osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto pro- cessuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria . S icché , il rinvio disposto dall'art. 26, comma5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazionedell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia allenorme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applica- zionedell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo , di cui all'art. 156 c od . p roc . c iv . (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 6417 del05/03/2019). 11.Con il quinto motivo di ricorso incidentale viene dedotta ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., una presunta nullità della sentenza per violazione dell’art.92 cod. proc. civ. con riferi- mento al fatto che la CTR ha condannato anche l’Agenzia al paga- mentodelle spese di lite nonostante in motivazione ne avesse – se- condola ricorrente incidentale – accertato il difetto di legittimazione passiva. 12. Il motivo è manifestamente infondato . L’Agenzia ha legittima- zionea contraddire nel processo sulla base del le considerazioni sopra svolte,ed è logica la decisione di appello che ha applicat o quale ele- mento distributivo delle spese di lite la soccombenza , ordinario cri- terio non censurabile in Cassazione nei termini proposti ( Cass 24502/2017). 13.Per effetto dell’accoglimento del ricorso principale e del terzo e quartomotivo del ricorso incidentale , nei limiti di cui in motivazione , rigettatii motivi primo, secondo e quinto dell’incidentale , l a sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il suddetto profilo e quelli rimasti assorbiti, oltre cheper il regolamento delle
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