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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:256
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0177_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 maggio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑177/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Rimborso delle spese – Spese di viaggio – Conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Luogo di origine situato in un paese terzo – Revoca del diritto al beneficio del pagamento forfettario annuale delle spese di viaggio – Errore di valutazione – Parità di trattamento»

1. Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Presupposti e modalità – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione che comporta l’esclusione die funzionari e agenti britannici dal beneficio del rimborso delle spese di viaggio – Equiparazione alla situazione dei funzionari e degli agenti cittadini di uno Stato terzo e che hanno il loro luogo d’origine al di fuori dell’Unione – Violazione die diritti quesiti e del principio di parità di trattamento e di non discriminazione – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 52; Statuto dei funzionari, art.1 quinquies, e allegato VII, art. 8, § 2, comma 2). (v. punti 23, 25, 27-31, 42, 43, 45-48, 50)

2. Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Presupposti e modalità – Funzionari e agenti cittadini di uno Stato terzo e che hanno il loro luogo d’origine al di fuori dell’Unione – Promesse – Inosservanza delle disposizioni dello Statuto – Legittimo affidamento – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VII, art.8, § 2, comma 2). (v. punti 57 e 61) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 222 del 7.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0177_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 maggio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑177/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Rimborso delle spese – Spese di viaggio – Conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Luogo di origine situato in un paese terzo – Revoca del diritto al beneficio del pagamento forfettario annuale delle spese di viaggio – Errore di valutazione – Parità di trattamento» 1. Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Presupposti e modalità – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione che comporta l’esclusione die funzionari e agenti britannici dal beneficio del rimborso delle spese di viaggio – Equiparazione alla situazione dei funzionari e degli agenti cittadini di uno Stato terzo e che hanno il loro luogo d’origine al di fuori dell’Unione – Violazione die diritti quesiti e del principio di parità di trattamento e di non discriminazione – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 52; Statuto dei funzionari, art.1 quinquies, e allegato VII, art. 8, § 2, comma 2). (v. punti 23, 25, 27-31, 42, 43, 45-48, 50) 2. Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Presupposti e modalità – Funzionari e agenti cittadini di uno Stato terzo e che hanno il loro luogo d’origine al di fuori dell’Unione – Promesse – Inosservanza delle disposizioni dello Statuto – Legittimo affidamento – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VII, art.8, § 2, comma 2). (v. punti 57 e 61) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 222 del 7.6.2022 .
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