CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35466/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 141/RG. 15173 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento psicologico del reato, evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente - nei confronti degli operanti e degli oggetti -, trasferito da una sezione all'altra del carcere per proteggerlo dagli altri detenuti cui era inviso, senza che rilevi la ipotizzata rabbia inidonea ad escludere il dolo ai sensi dell'art. 90 cod. pen. (pag. 5 della sentenza) e risultando compiutamente motivata, sia in primo che in secondo grado, la sussistenza della recidiva contestata e la quantificazione della pena fissata nei minimi di legge e con ridotti aumenti per la continuazione che, in quanto tali, non richiedono apposita motivazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, par. 10); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/