CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 17973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Bari, sezione del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611,comma 1-bis,cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, haconfermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunalein data 05/11/2025 che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione aggravata anche dalmetodo mafioso e dalla appartenenza dell’indagato alla associazione di stampo mafioso clanCapriati di Bari.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 273cod. proc. pen, 56-629 e 56-393 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto ditentata estorsione contestato nell’imputazione provvisoria.La difesa ricorrente prospetta che il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella contestata vicendaestorsiva si esaurisce nell’episodio del 6 febbraio 2025 allorquando il coindagato GiuseppeMorea si recava con la persona offesa presso un bar di Valenzano ove vi era un fugace ecasuale (come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) incontro con [OSCURATO:PERSONA] il quale si presentavacome “ Franco” e - una volta appreso dell’incidente stradale causato per colpa da MattiaAlessandro alla guida del furgone di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui eradipendente - si era limitato ad affermare che un simile occorso poteva accedere a tutti e checomunque [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto risarcire al datore di lavoro i danni causati al mezzo, comedel resto previsto nel contratto di assunzione; ciò avveniva senza mai pronunciare, neppurein maniera velata, frasi minacciose e senza alcuna richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] di denaro oaltra utilità in suo favore.Prima e dopo tale incontro - ove vi era stato un generico invito a pagare, in un contestodel tutto discorsivo- [OSCURATO:PERSONA] non si era più occupato della vicenda, non aveva intrattenutocontatti con la persona offesa, né partecipato ad altre occasioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] avevaesercitato pressioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo al risarcimento, ma neppuredimostrato interesse economico alla pretesa vantata da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame ha trascurato tali profili che erano stati prospettati nell’istanza diriesame e con i quali non si è confrontato, limitandosi – così si legge nel ricorso - a“sovrapporre il passato criminale (e non più attuale)” di [OSCURATO:PERSONA] agli elementi fattuali,facendo così dipendere la gravità indiziaria esclusivamente dai precedenti penali.Il collegio della cautela ha inoltre escluso la riqualificazione del fatto nell’ipotesi menograve del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art. 393 cod. pen.,incorrendo nella violazione di legge per erronea applicazione sia delle norme penalisostanziali che di quelle extrapenali integratrici (art. 32 CCNL).Assume la difesa ricorrente che la nozione di ingiustizia del profitto in tema diestorsione non coincide con la mera irregolarità o tardività dell’esercizio di una legittimapretesa, ma postula che il vantaggio perseguito sia radicalmente privo di base giuridica eche ciò sia noto all’agente.L’eventuale violazione di termini decadenziali fissati dal contratto collettivo perl’esercizio dell’azione disciplinare -che il Tribunale del riesame pone a fondamento della nonazionabilità della pretesa economica vantata da [OSCURATO:PERSONA] – non implica l’inesistenza assolutadi un possibile titolo risarcitorio ( al più si sarebbe di fronte ad una pretesa inefficace), néesclude in radice la rappresentazione soggettiva, in capo all’agente, di perseguire un creditoritenuto dovuto.Nell’ordinanza impugnata non viene chiarito in che modo sia stato determinato il dannoasseritamente imputabile al lavoratore e, soprattutto, perché la somma richiesta al [OSCURATO:PERSONA](euro 17.000,00) eccederebbe i limiti fissati dal CCNL.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenutasussistenza della aggravante del metodo mafioso.La difesa ricorrente ribadisce che l’asserito contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] siesaurisce con l’episodio del 6 febbraio 2025, del tutto estemporaneo e non programmato;che, nel corso dell’incontro con la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] si era presentato come “Franco”(non come “Ceschetto, soprannome con il quale era conosciuto) e, dopo avereinformalmente parlato della pretesa risarcitoria vantata da [OSCURATO:PERSONA] e sottolineato che unincidente stradale poteva capitare a chiunque, aveva consigliato semplicemente a [OSCURATO:PERSONA] dipagare, senza usare alcuna violenza fisica, verbale o psicologica e senza alcun riferimentoad ambienti criminali.La prospettazione di possibili “problemi” fuori e dentro l’azienda di cui [OSCURATO:PERSONA] eradipendente non costituiva una frase minacciosa, non fosse altro che la stessa personaoffesa non l’ha percepita come tale, avendo appreso solo in un secondo momento da Moreadella identità del soggetto incontrato e cioè che il Franco era “il figlio di [OSCURATO:PERSONA]”.La condotta materiale serbata dall’odierno ricorrente è pertanto del tutto estranea alc.d. metodo mafioso.Con tali aspetti- precisamente prospettati con la richiesta di riesame- il Tribunale non siè confrontato.2.3. Con il terzo motivo ed il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. nonché l’apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazionein punto di presunzione relativa di sussistenza di attuali esigenze cautelari e diproporzionalità e adeguatezza della misura carceraria.Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla asserita “indubbia gravitàdel fatto” e sulla asserita “caratura criminale” di [OSCURATO:PERSONA], omettendo diconsiderare e confutare la documentazione difensiva (allegata anche al presente ricorso) esegnatamente:-il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, in data15/05/2024 che ha revocato la misura della sorveglianza speciale;-il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 03/07/2024 che hadichiarato cessata la pericolosità sociale;-la circostanza che l’indagato - pur coinvolto in reati di mafia commessi tra la secondametà degli anni ’90 ed i primi del 2000- successivamente alla sua scarcerazione avvenutanel 2021 dopo una detenzione durata per circa 20 anni - si è dato a regolare attivitàlavorativa alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come magazziniere e si è trasferito inValenzano, comune lontano diversi chilometri dalla storica roccaforte del clan [OSCURATO:PERSONA] sitanella città di Bari.Anziché valutare tali risultanze documentali, idonee a scalfire la presunzione relativa dicui all’art. 275 cod. proc. pen. derivante dalla contestazione della aggravante del metodomafioso, il collegio della cautela ha valorizzato elementi risalenti a 25 anni fa (reati di “mafia”nell’ambito dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi tra seconda metàdegli anni ’90 ed i primi anni 2000 per i quali ha subito venti anni di detenzione ininterrotta etre anni di libertà vigilata) sostenendo “un inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nelle magliedell’omonimo sodalizio” senza alcun attuale elemento di natura processuale e fattualeorganizzata.2.4. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge e la carenza di motivazionein punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. e diL’ordinanza impugnata ha valorizzato precedenti condanne risalenti nel tempo peraffermare l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione mafiosa, senza verificare l’attualità delnesso tra la ritenuta appartenenza e il fatto oggetto di contestazione provvisoria,insussistente alla luce dei recentissimi provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiaratocessata la pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. E’ del tutto generico e comunque manifestamente infondato il primo motivo proposto.2.1. Ritiene il Collegio - in ragione della natura della doglianza proposta - di doverchiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia datoadeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costruttoargomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere aprova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità dicolpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, sulla cui scia si pongono,ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dilegge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzionedei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanzae concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.2.2. Tanto precisato, la censura proposta con il primo motivo di ricorso èessenzialmente volta ad ottenere in questa sede una alternativa lettura di risultanzeinvestigative già esaminate dal giudice della cautela che, confrontandosi direttamente con ledoglianze difensive proposte in sede di riesame e senza incorrere in illogicità evidenti, haoperato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendolocorrettamente allo schema legale della estorsione tentata, con conseguente esclusione dellameno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.L’ordinanza impugnata ha valorizzato l’intero portato dichiarativo della persona offesa(articolato in tre distinte denunce e nella escussione avanti il Pubblico Ministero) che haritenuto intrinsecamente attendibile e supportato da pregnanti riscontri documentali,rappresentati dalla registrazione del colloquio con [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 10 febbraio,successivamente all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], e dai messaggi whatsapp intercorsi sempre conMorea.In piena aderenza a tale compendio investigativo ed all’esito dell’esame del CCNL invigore all’epoca del fatto ed applicabile all’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui [OSCURATO:PERSONA] eradipendente con la qualifica di autista, il collegio della cautela ha delineato compiutamentel’intera vicenda oggetto di imputazione provvisoria, ricostruendola nella sua logica sequenzae scansione temporale nei termini che è opportuno illustrare.[OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 dicembre 2024 era incorso, per sua colpa, in un sinistrostradale mentre era alla guida di un furgone di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; aseguito di ciò [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei mezzi aziendali della società, a far data dal17/01/2025, aveva preteso da [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di una contestazione disciplinareformalizzata il precedente 17/12/2024, la somma inizialmente quantificata in euro 23.400,00euro per i danni causati al veicolo; le richieste erano state avanzate mediante molteplicicondotte minacciose, dapprima prospettandogli che non avrebbe potuto usufruire di ferie esarebbe stato destinato a lavorare gratuitamente per la società DHL riconducibile allaLevante; una volta venuto a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto all’organizzazionesindacale apprendendo che tale pretesa era illegittima, aveva attuato ulteriori pressionisempre più ingravescenti (l’attività lavorativa presso la logistica sarebbe stata molto“difficile”, con trattamenti punitivi nella organizzazione delle presenze al lavoro per i turni diservizio da coprire il sabato e la domenica), sino a portarlo al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]- intraneo all’omonimo sodalizio di stampo mafioso operante nel territorio barese in quantocondannato con sentenze irrevocabili per partecipazione a tale consorteria - il quale lo avevainvitato a “pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”; immediatamentedopo l’incontro, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se sapesse chi era il “Franco” e, alla rispostadi quest’ultimo (a suo parere si trattava del presidente della società [OSCURATO:PERSONA] di cui eradipendente), [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato: “no, che Franco il Presidente, quello è il figlio di ToninoCapriati, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”, aggiungendo che lui econtenente un piano di ammortamento predisposto dall’azienda per il pagamento di quantodovuto a titolo risarcitorio con anticipazione della somma di euro 7.000,00 dicendogli“adesso mi firmi il foglio”, tuttavia [OSCURATO:PERSONA] aveva preso tempo per la necessità di verificare lesue effettive disponibilità; erano seguiti ulteriori contatti tra i due connotati da sistematichepesanti minacce ad opera di [OSCURATO:PERSONA] per indurre [OSCURATO:PERSONA] a firmare il documento in questione,rappresentandogli di averlo portato al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua mancatacollaborazione nei confronti dell’azienda (un diverso atteggiamento avrebbe, invece,determinato una gestione differente della vicenda), sino a giungere al giorno 28 febbraio2025 allorquando [OSCURATO:PERSONA], dopo avere rifiutato un incontro visivo con [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevutovia email da quest’ultimo il documento da firmare intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.rl.,retrodatato al 17 gennaio 2025 con numero di protocollo 11724, recante quale oggetto ladicitura “applicazione della sanzione disciplinare relativa alla contestazione del 18 dicembre2024” e contenente un piano di ammortamento con corresponsione di euro 113,33 per 150rate mensili per un importo complessivo di euro 17.000,00, con l’aggiunta diun’autodichiarazione di anticipo di euro 7.000.00 e relativa rimodulazione del piano; eranoseguiti nei giorni successivi vari messaggi inviati a [OSCURATO:PERSONA] con i quali [OSCURATO:PERSONA] si era dolutodelle illegittime condizioni a lui imposte, anche con il ricorso all’intervento di “Ceschetto ilfiglio di [OSCURATO:PERSONA]”, così ingenerandogli forte timore, sino a quando in data 3 marzo 2025 avevacomunicato la propria decisione di non accettare tale accordo e si era presentato alle forzedell’ordine integrando la due denunce già sporte in precedenza.Tale essendo la ricostruzione fattuale della vicenda, riportata nel provvedimentoimpugnato, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato, sul pianodella gravità indiziaria, il delitto di tentata estorsione e ha affermato, con motivazionecompiuta ed immune da manifeste illogicità, che a tale condotta estorsiva aveva partecipatofattivamente l’odierno ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, le circostanze di fatto delineate nelprovvedimento impugnato, se comparate con le norme del CCNL Autotrasporto, spedizionemerci e logistica applicabile all’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vigenti all’epoca del fatto,danno conto di una condotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta sotto piùprofili, ed in quanto tale sussumibile nell’alveo della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod.pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il Tribunale ha infatti dato conto che la somma inizialmente richiesta a [OSCURATO:PERSONA] nellamisura di euro 23.400,00 era contraria alle previsioni del CCNL sia perché determinata conriferimento al valore economico del mezzo (32.000 euro), detratte le rate già pagate, anzichésulla base di un preventivo degli effettivi danni arrecati al furgone, sia perché nel caso didanno superiore a 35.000,00 euro, al lavoratore non poteva essere addebitato una sommasuperiore al 75% e, in ogni caso, mai comunque superiore a 20.000,00 euro.Anche a volere considerare, sulla base della ricostruzione fattuale indicata nelprovvedimento impugnato, che la somma pretesa era stata successivamente diminuita adeuro 17.000, e quindi in un importo al di sotto della soglia massima prevista nel contrattocollettivo, tale risarcimento era comunque non esigibile al momento del fatto ed unaeventuale azione legale sarebbe stata inutiliter data essendo scaduto il terminedecadenziale entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare a [OSCURATO:PERSONA] la sanzionedisciplinare, necessario presupposto per poi pretendere il risarcimento dei danni da luicausati per colpa al mezzo aziendale.Sul punto il collegio della cautela, con valutazione di fatto, non sindacabile in questasede, ha analiticamente ricostruito che, nel caso di specie, il termine in questione, erascaduto il 17.1.2025, mentre la pretesa era stata avanzata a partire dal 27 gennaio 2025 conmodalità intimidatorie per poi imporre a [OSCURATO:PERSONA] il giorno 28 febbraio la sottoscrizione di unpiano di ammortamento unilateralmente redatto dalla azienda [OSCURATO:PERSONA], opportunamenteretrodatato al giorno 17 gennaio 2025 e cioè alla data di scadenza del termine decadenziale,con quindi l’evidente scopo di far apparire la pretesa economica legittima e pertantoazionabile in sede giudiziaria.Del tutto logicamente l’ordinanza impugnata ha ricavato proprio da tale retrodatazionela piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della ingiustizia della pretesa, non più azionabilegiuridicamente. Quanto alla compartecipazione dell’odierno ricorrente alla tentata estorsione inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue.Premesso che l’azione intimidatoria messa in atto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] non è contestata nel presente ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito unconcreto contributo causale a tale azione, come ampiamente delineato dal Tribunale delriesame con giudizio fattuale non rivalutabile in questa sede.L’ordinanza impugnata ha precisamente e contestualizzato l’episodio del 6 febbraio2025 allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto [OSCURATO:PERSONA] al cospetto di [OSCURATO:PERSONA].Alla stregua della sequenza logica-cronologica della vicenda, e confrontandosidirettamente con i rilievi difensivi, si è affermato che tale incontro non era stato affattocasuale e fugace, bensì frutto di un preciso accordo intervenuto tra l’odierno ricorrente eMorea, finalizzato ad attuare una più incisiva azione intimidatoria per piegare la resistenza diMattia che aveva mostrato di resistere alle minacce già in precedenza messe in atto dallostesso [OSCURATO:PERSONA].Di tale concertazione, della piena conoscenza della questione da affrontare anche daparte di [OSCURATO:PERSONA] e della materiale condotta minacciosa messa in atto da costui in strettacorrelazione con il risarcimento rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] si mostrava riottoso il Tribunale hafornito ampia motivazione richiamando il racconto della persona offesa (la cui attendibilitànon è contestata con il presente ricorso) e la messaggistica whatsapp che lo corroborano.Significative in tal senso erano le frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’incontro (” ah,sei tu il ragazzo dell’incidente… io ho sempre problemi con questa azienda, troppi incidenti…””) e l’espressa minaccia di un male ingiusto strettamente correlata alla questionerisarcitoria (l’odierno ricorrente aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] a “pagare la somma per non avereguai fuori e dentro l’azienda”; alla lagnanza di quest’ultimo in ordine alla entità dell’importoda corrispondere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con fare unisono, palesemente significativo sul pianologico, di un previo accordo sulla gestione della vicenda di cui [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente aconoscenza, avevano affermato “tanto poi ti veniamo incontro, tu per ora inizia a pagare epoi tra un anno ci risediamo di nuovo”).Il costrutto argomentativo fornisce quindi logica contezza del fatto che l’intervento diCapriati si era perfettamente inserito in un contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva compreso lastrenua resistenza della persona offesa alle intimidazioni da lui messe in atto sino a quelmomento e che, quindi, il preciso scopo perseguito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato quello divincere la riluttanza di [OSCURATO:PERSONA] il quale era venuto conoscenza, tramite l’organo sindacale, chela pretesa fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti era ingiusta.Altrettanto logiche sono le ulteriori osservazioni del collegio della cautela laddove hasottolineato che l’ingresso in scena di [OSCURATO:PERSONA] - seppure esauritosi nell’incontro del 6febbraio – era da interpretarsi come una ulteriore intimidazione che i coindagati ritenevanopotesse essere decisiva nel comune progetto di coartazione della volontà. Significativo, intale senso, era, del resto, il successivo incedere di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pochi minuti dopol’incontro, non solo aveva avuto cura di informare [OSCURATO:PERSONA] del rango mafioso di [OSCURATO:PERSONA](“quello è il figlio di [OSCURATO:PERSONA], se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”),ma aveva proseguito nel tentativo di coartare la volontà della persona offesa, sfruttando glieffetti di quell’incontro (“adesso mi firmi il foglio”).In tale quadro, a nulla rilevava che [OSCURATO:PERSONA] avesse appreso della identità del soggettoincontrato, in quanto ciò non aveva impedimento il turbamento che questi avevacandidamente palesato nei successi messaggi whatsapp.A fronte di tale apparato argomentativo, del tutto destituiti di fondamento sono,pertanto, i rilievi difensivi secondo cui il Tribunale avrebbe fatto dipendere la gravità indiziariain ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla tentata estorsione dal suo passato criminale.Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fossero destinatari del vantaggio economico ingiusto(di cui avrebbe beneficiato la [OSCURATO:PERSONA]) non ha alcun rilievo sul piano della gravitàindiziaria del reato oggetto di imputazione provvisoria in quanto la fattispecie estorsiva sirealizza anche procurando ad altri un ingiusto profitto; in ogni caso non è affatto eccentrica,sul piano logico, l’argomentazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei mezziaziendali, ove [OSCURATO:PERSONA] avesse accondisceso alla ingiusta pretesa, ne avrebbe trattocomunque un vantaggio e cioè una maggiore reputazione aziendale avendo egli risolto laproblematica di risarcimento del danno, nonostante il mancato esercizio della necessariaprocedura entro il previsto termine di decadenza.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce il viziodi motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante del metodo mafioso.3.1. Vanno preliminarmente richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimitàin tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della sua configurazione,è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppureostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazionee conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi lavittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficacerispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando allamente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincoloassociativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).3.2. Il costrutto argomentativo sviluppato dal Tribunale del riesame in punto disussistenza della aggravante del c.d. metodo mafioso è pienamente esaustivo e conforme aiprincipi richiamati.Esso delinea in modo compiuto i caratteri della condotta concertata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocativa della forza intimidatrice laddove pone in luce che [OSCURATO:PERSONA], riottoso acapitolare, nonostante le minacce già ricevute da [OSCURATO:PERSONA], era stato condotto, noncausalmente, al cospetto dell’odierno ricorrente, già in precedenza condannato per il delittodi cui all’art. 416 bis cod. pen. quale organico al clan [OSCURATO:PERSONA], mai smantellato e attivo nelterritorio barese.Della caratura di [OSCURATO:PERSONA] (“quello è il figlio di [OSCURATO:PERSONA], se hai capito e se nonvuoi problemi meglio che paghi”) era stato immediatamente messo a conoscenza da Moreaallo scopo preciso di amplificare l’effetto intimidatorio e vincere la sua resistenza, tanto èvero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo avere fornito tale informazione, gli avevasottoposto l’accordo risarcitorio.In replica alle deduzioni difensive, il collegio della cautela ha ritenuto irrilevante cheMattia avesse saputo di tale caratura criminale solo dopo l’incontro perché l’amplificazionedell’effetto intimidatorio derivato dall’intervento personale di [OSCURATO:PERSONA] emergeva palesementedalle successive interlocuzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laddove quest’ultimo aveva lamentato diessere stato portato “a parlare con un malavitoso per accettare le condizioni”; rappresentavache “non serviva mettere quella persona”; che la pretesa avanzata con tale modalità avrebbeavuto effetti importanti sul suo futuro ed aveva inciso profondamente sulla sua tranquillitàingenerandogli forte timore (“con questo debito sarà ancora più difficile costruirmi qualcosa,con l’aggiunta che mi possa succedere qualcosa con quelle persone lì.. era meglio semorivo nell’incidente in cui sono stato miracolato; “ hai messo in mezzo Ceschetto il figlio diTonino, da quel giorno non vado nemmeno più a Valenzano per paura…”); rispetto a taliaffermazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva candidamente ammesso la funzione dell’incontro organizzato conCapriati dicendo a [OSCURATO:PERSONA] che aveva sbagliato l’approccio iniziale, che se fosse statocollaborativo la situazione sarebbe stata affrontata diversamente, aggiungendo ” a Bari sidice a brigante, brigante e mezzo non mi hai voluto ascoltare e ti sei girato di spalle, ora tisenti obbligato … ci pensavi prima e si raggiungeva lo stesso obiettivo… e fattela venirel’ansia, mi pare che è giusto che ti viene l’ansia”La difesa ricorrente non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi sopra richiamati in punto di integrazione dell’aggravante del c.d. metodo mafioso,aderente alle risultanze investigative e non palesemente incongruo rispetto agli assunti chesono stati tratti, limitandosi genericamente ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso dellaidentità del soggetto incontrato solo in un momento successivo all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], deltutto casuale e privo di espresse connotazioni minacciose.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e di attualità di collegamenti con la criminalitàorganizzata, da esaminare con precedenza rispetto al terzo e al quarto motivo.Il Tribunale del riesame (pag. 28 dell’ordinanza impugnata) ha correttamenteargomentato evidenziando che il tentativo di estorsione era stato realizzato anche con ilrilevante contributo di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. inquanto organico al clan [OSCURATO:PERSONA], sodalizio di tipo mafioso accertato nella sua esistenza consentenze irrevocabili e tuttora operativo, assunto che la difesa ricorrente censura in modoapodittico, senza, tuttavia, concretamente confutarlo.5. Analoga sorte di manifesta infondatezza incontra la censura in punto di violazionedell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e di apparenza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione con riferimento alla sussistenza di attuali esigenze cautelari e di proporzionalitàe adeguatezza della misura custodiale domiciliare applicata nel provvedimento genetico,oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha valutato tali profili muovendo dal corretto presupposto –stante la configurata aggravante del metodo mafioso - della presunzione relativa di attualità,concretezza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale inframurariaprevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di cui l’ordinanza genetica, applicando lacautela domiciliare, non aveva fatto corretta osservanza.Tanto premesso, il collegio della cautela ha affermato la totale assenza di elementiidonei a superare tale presunzione dando conto che dagli atti emergeva esclusivamente unfatto di rilevante gravità, il significativo curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA] gravato da plurimiprecedenti penali ed inserito nell’omonimo sodalizio di tipo mafioso, tuttora operativo nelterritorio che era stato teatro della azione estorsiva, senza alcun segnale di dissociazione daparte dell’imputato che aveva, anzi, utilizzato la sua appartenenza per vincere la strenuaresistenza della persona offesa.Devono pertanto ritenersi implicitamente disattesi gli elementi difensivi introdotti in sededi udienza camerale poiché alle valutazioni positive operate in sede di prevenzione esorveglianza era seguita la condotta illecita in contestazione che dimostrava come ilricorrente non avesse in alcun modo abbondonato la strada del crimine ed anzi non avesseesitato a commettere un ulteriore grave reato con metodo mafioso.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]