CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9761-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9761/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 377/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 95/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9761/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 2.10.2020 n. 377, la Corte d’appello di Caltanissetta accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da quest’ultimo, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per € 22.378,67, a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2008, dovuto alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95. Il tribunale dichiarava l’obbligo del ricorrente di versare i contributi oggetto di giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] ma con applicazione del regime sanzionatorio dell’omissione, di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) e non secondo quello dell’evasione, di cui alla lett. b) del medesimo disposto normativo, come richiesto dall’Inps. La Corte d’appello, a supporto degli assunti di accoglimento parziale del gravame del medesimo contribuente, ha ribadito la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e del relativo obbligo contributivo, ma ha ritenuto i crediti prescritti, essendo decorsi più di cinque anni dalla loro maturazione, alla data di scadenza del versamento e cioè, il 16.6.2009, mentre l’atto interruttivo (diffida di pagamento) inviato dall’Inps era pervenuto al destinatario il 30.6.2014, quando il termine quinquennale di prescrizione era oramai decorso, né sussisteva alcuna sospensione della prescrizione, per doloso occultamento del debito, ai sensi dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., dovuta alla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, nel quale la debenza di siffatti contributi sarebbe dovuta essere esposta, in quanto l’eventuale ignoranza dell’Inps circa la produzione di redditi assoggettabili a contribuzione costituiva impedimento di mero fatto e non impossibilità giuridica ad esercitare il diritto di credito, ex art. 2935 c.c. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato come la sussistenza della consapevolezza dolosa di occultare il credito non è un’automatica conseguenza dell’omessa esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata Inps, ma è oggetto di un accertamento di fatto che nella specie, la Corte del merito ha escluso, in quanto nel 2009 vi era incertezza normativa sui presupposti dell’iscrizione, tanto che neppure la legge d’interpretazione autentica del 2011 aveva chiarificato se tale obbligo sussisteva o meno in capo al contribuente e pertanto, in assenza di prova contraria, la buona fede doveva essere presunta. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/11, in combinato disposto con gli artt. 2935 e ss. e 2941 comma 1 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi, essendo decorso il termine quinquennale, alla data di notifica dell’atto interruttivo, rispetto alla data di scadenza per il versamento dei contributi, inteso quale dies a quo (e non ritenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi), laddove, invece, l’omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, configurava un’elusione del relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari, integrando la fattispecie del doloso occultamento del debito, ai sensi delle norme di cui alla rubrica, con l’effetto della sospensione del termine di prescrizione, perché la compilazione del quadro RR era l’unico modo per l’Inps di venire a conoscenza della fattispecie impositiva. Va rilevato, in via preliminare, come la questione attinente alla prescrizione, una volta introdotti i fatti (inerzia del titolare e volontà di volerne profittare) è una quaestio iuris che può essere decisa d’ufficio (Cass. n. 32485/19) e che la medesima è stata devoluta con il ricorso per cassazione. Rispetto a tale questione, oggi sub iudice, risulta preliminare la valutazione del termine di decorrenza del corso della prescrizione, ciò a prescindere dal profilo attinente alla sospensione del corso della prescrizione, oggetto del motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. N. 10273/21, 32683/22). Nella specie, pertanto, ai fini di detto differimento (da parte del DPCM del 4.6.2009, per i contributi dell’anno 2008), rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (v. anche Cass. N. 24668/22). Alla luce del principio richiamato, non preso in considerazione in sede di merito, va vagliato il tema della prescrizione qui devoluto . In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spes