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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19311/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Assise d'appello di Salerno, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronunzia della Corte d'Assise d'appello di Potenza, ne ha confermato la condanna per il reato di omicidio pluriaggravato.

Rilevato che le doglianze proposte dal ricorrente in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche con mero giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti risultano generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, che ha giustificando in maniera logica e argomentata la propria decisione, bilanciando le circostanze favorevoli all'imputato e quelle a lui sfavorevoli già valorizzate nei precedenti gradi di merito e non disconosciute dalla pronunzia rescindente ed invece trascurate dal ricorrente.

Per contro i rilievi difensivi si traducono in mere censure di fatto, tese a sollecitare indebitamente questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione dei giudici di merito, che, in quanto logicamente giustificata, è invece insindacabile in questa sede.

Rilevato che è invece manifestamente infondata l'obiezione per cui il giudice di rinvio avrebbe ritenuto che l'imputato avesse portato l'arma utilizzata per l'omicidio, mentre negli altri gradi del giudizio di merito sarebbe stato accertato solo che egli avesse accompagnato l'esecutore materiale dell'omicidio sul luogo della sua realizzazione.

In realtà la Corte territoriale ha all'evidenza utilizzato una espressione di sintesi per significare che l'imputato sia stato chiamato a rispondere anche del concorso nel porto dell'arma (reato di cui è stata dichiarata la prescrizione in sede rescindente) e non ha dunque valutato circostanze inedite e mai provate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Assise d'appello di Salerno, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronunzia della Corte d'Assise d'appello di Potenza, ne ha confermato la condanna per il reato di omicidio pluriaggravato. Rilevato che le doglianze proposte dal ricorrente in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche con mero giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti risultano generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, che ha giustificando in maniera logica e argomentata la propria decisione, bilanciando le circostanze favorevoli all'imputato e quelle a lui sfavorevoli già valorizzate nei precedenti gradi di merito e non disconosciute dalla pronunzia rescindente ed invece trascurate dal ricorrente. Per contro i rilievi difensivi si traducono in mere censure di fatto, tese a sollecitare indebitamente questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione dei giudici di merito, che, in quanto logicamente giustificata, è invece insindacabile in questa sede. Rilevato che è invece manifestamente infondata l'obiezione per cui il giudice di rinvio avrebbe ritenuto che l'imputato avesse portato l'arma utilizzata per l'omicidio, mentre negli altri gradi del giudizio di merito sarebbe stato accertato solo che egli avesse accompagnato l'esecutore materiale dell'omicidio sul luogo della sua realizzazione. In realtà la Corte territoriale ha all'evidenza utilizzato una espressione di sintesi per significare che l'imputato sia stato chiamato a rispondere anche del concorso nel porto dell'arma (reato di cui è stata dichiarata la prescrizione in sede rescindente) e non ha dunque valutato circostanze inedite e mai provate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 19311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris