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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09859/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33282-2024 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato sia le dichiarazioni della ricorrente che le ingiustificate ragioni poste alla base dell'allontanamento di quest'ultima dal luogo degli arresti domiciliari (si vedano pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33282-2024 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato sia le dichiarazioni della ricorrente che le ingiustificate ragioni poste alla base dell'allontanamento di quest'ultima dal luogo degli arresti domiciliari (si vedano pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 09859/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris