CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 luglio 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e minaccia ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla conferma della sentenza di prime cure; Considerato che le doglianze inserite nel ricorso, senza un preciso ordine, non consentono nepure di comprendere quali siano esattamente i capi ed i punti della decisione che si intenderebbero impugnare (trattandosi comunque di censure in fatto che non affrontano gli argomenti spesi nella sentenza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stef7i • ytdr.> DEPOSITAT