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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13562/2026

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aricca l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Napoli;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilita' dientrambi i ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA],riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25/09/2025, la Corte di appello di Napoli, adita da [OSCURATO:PERSONA] DiRoberto e [OSCURATO:PERSONA], in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indaginipreliminare del Tribunale di Napoli del 07/11/2024, riqualificati i reati di cui ai capi A) e C)della imputazione ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen., rideterminava la pena, con le giàconcesse attenuanti generiche, in anni tre, mesi quattro di reclusione ed 1.400 di multa,confermando nel resto la impugnata sentenza.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Esposito, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduceerronea applicazione di legge penale ed omessa motivazione.In particolare, richiamando Sez.

Unite n. 13178/2019, lamenta la erronea applicazionedei principi di diritto affermati in tema di reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. rilevando che: a)la qualifica di imprenditore in capo al soggetto agente deve essere valutata non in sensoformale, civilistico, bensì in ragione del concreto svolgimento di una attività commerciale,industriale o produttiva; b) deve essere valutata l’esistenza di un rapporto di competizioneeconomica tra l’agente ed il soggetto passivo; c) il bene giuridico protetto dalla norma vaindividuato nella lesione della libertà di autodeterminazione individuale nell’esercizio di unaIl fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe dunque essere sussunto nella fattispecie di cuiall’art. 513-bis cod. pen., atteso che l’imputato esercitava una attività economica inconcorrenza e nei medesimi luoghi della parte offesa, utilizzando la minaccia nel tentativo dilimitare la libertà economica e di autodeterminazione del soggetto passivo del reato.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.3.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen, in relazione agliartt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizi di mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione.Al riguardo, si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di affrontare le doglianzedifensive dedotte con l’atto di appello, in particolare circa: a) il difetto di contenutointimidatorio nelle espressioni usate dal [OSCURATO:PERSONA]; b) la assenza di efficacia causalerispetto ad un evento di danno o di profitto; c) la intrinseca contraddittorietà delledichiarazioni della persona offesa e la assenza di riscontri esterni al suo narrato.Evidenzia il ricorrente come si tratti di un unico episodio, quello del 14 ottobre 2023,mentre ulteriori episodi richiamati in motivazione non avrebbero trovato alcuna confermaprobatoria neppure indiretta e, quanto a quello del 14 aprile 2023, esso sarebbe statodesunto da una impressione soggettiva della persona offesa.Anche il danno patrimoniale risulterebbe ipotetico e indeterminato, essendo di controemerso che la persona offesa aveva continuato a svolgere la sua attività anche nellegiornate in cui si verificavano le condotte contestate.Mancherebbe poi, a parere del ricorrente, la valutazione in ordine alla capacità dellaespressione profferita a incutere timore nella vittima, secondo criteri individualizzanti esoggettivi, da riferire in primo luogo alla percezione del destinatario della intimidazione (alriguardo in ricorso si richiama giurisprudenza), percezione nella specie assente.Il ricorrente lamenta, inoltre, come la Corte territoriale abbia aderito in modo acritico alleargomentazioni del primo giudice circa la attendibilità della persona offesa, nonconsiderando il pregresso rapporto di collaborazione di quest’ultima con l’imputato e le gravioscillazioni in sede di dichiarazioni e identificazioni dell’agente.Mancherebbero, poi, riscontri esterni al narrato della persona offesa, risultandoinconferente sul punto il richiamo, operato in sentenza, alle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia, posto che nessuno di costoro aveva riferito circostanze dirette relative all’episodiodi cui al capo A), contestato al [OSCURATO:PERSONA].

Del pari nessun riferimento all’imputato sirinveniva nella conversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, mentre l’esame dei messaggirinvenuti nei telefoni degli imputati dimostrava semmai la assenza di potere decisionale incapo al [OSCURATO:PERSONA].Tale ricostruzione aveva, poi, trovato conferma nelle dichiarazioni spontaneedell’imputato.3.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e610 cod. pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica.In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura comeerronea la decisione, nonché come manifestamente illogica la motivazione, nella parte in cuinon ha riqualificato il fatto ex art 610 cod. pen.: la espressione proferita sarebbe, a pareredel ricorrente, del tutto inidonea a procurare un ingiusto profitto, non era stata individuataalcuna utilità economica concretamente perseguita o perseguibile, né un pregiudizio patrimoniale correlato, né, infine, vi era stata alcuna richiesta di danaro o pretesaeconomica.3.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e513-bis cod. pen., nonchè contraddittorietà, per travisamento, della motivazione.[OSCURATO:PERSONA].

Unite n. 13178/2020, rileva il ricorrente che la Corte di appelloavrebbe errato nell’individuare il discrimine tra le due fattispecie nella liceità o menodell’attività imprenditoriale svolta dall’agente.3.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod.pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica.Lamenta come la Corte territoriale abbia acriticamente richiamato le motivazioni delprimo giudice sul punto, senza confrontarsi con le puntuali doglianze difensive portate in attodi appello e senza indicare in quali condotte la forza di intimidazione derivante dallaappartenenza a sodalizi di tipo camorristico si sarebbe concretizzata, né gli elementiindicativi della finalità agevolatrice.Deduce come la motivazione risulterebbe assente anche in punto di accertamentodell’elemento soggettivo, sub specie di dolo specifico, richiamando giurisprudenza dilegittimità.3.5.

Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicitàdella motivazione.Il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non abbia accertato, in concreto, lasimultanea presenza del concorrente nel luogo e nel momento della realizzazione dellaminaccia o violenza, limitandosi ad aderire alla argomentazione del primo giudice secondocui la circostanza era integrata sulla base della mera presenza occasionale, nella zona, dipiù soggetti dediti al parcheggio abusivo.

La stessa Corte di appello avrebbe poi riconosciutoche [OSCURATO:PERSONA] agì in via autonoma e non insieme ad altri.3.6.

Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 132, 133cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,ritenuto eccessivo e non proporzionato.Al riguardo, rileva che la condotta ascritta si sarebbe arrestata ad una fase embrionale,nessun esborso economico si è verificato, né è risultato che la condotta abbia determinatouna effettiva soggezione della vittima, di talché il giudice del merito avrebbe dovuto operareuna più incisiva riduzione della pena-base, valorizzando circostanze soggettive quali lagiovane età, la incensuratezza, la assenza di violenza e la non abitualità della condotta.3.7.

Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1.

Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, contenuto essenziale del ricorso incassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto diimpugnazione (per tutte, Sez.

Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, allainammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).1.2.

Si rammenta vieppiù come, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione diresponsabilita, sia pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello perrelationem a quella della sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01;Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).2.

Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo relativo allaaggravante delle più persone riunite, mentre i restanti motivi risultano o aspecifici emeramente reiterativi dei motivi di appello, con essi non articolandosi un confronto criticocon la motivazione della sentenza impugnata, o infondati.2.1.

In particolare, il primo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte infondato.Invero, entrambi i giudici del doppio grado di merito hanno apprezzato la attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, valutando le denunce sporte, anzitutto, nellacornice delineata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla luce delcontesto criminale e territoriale risultante dalle sentenze irrevocabili acquisite: dallaricostruzione, operata in modo conforme nel doppio grado, emerge che le condottecontestate si inscrivono nella gestione dei parcheggi abusivi nel territorio di Pozzuoli adopera del clan camorristico Longobardi-Beneduco (vds. pagg. 4 e ss. della sentenza di primogrado; in particolare, vds. anche pagg. 40-41, in cui si dà atto, specificamente, di quantoriferito dal collaboratore di giustizia Dello Iacolo circa il fatto che il parcheggio abusivoantistante il Brass fosse gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di DiRoberto [OSCURATO:PERSONA]).Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta, altresì, che anche ledichiarazioni della persona offesa, che involgono la figura dell’odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA] DiRoberto, si inseriscono in un più ampio contesto di denunce, relative a fatti accaduti neglianni 2022-2023 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare del parcheggio autorizzato, adiacente allocale Brass.In particolare, quanto ai fatti occorsi il 14 ottobre 2023, dalla lettura dei provvedimentinon risulta nessuna incertezza, intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della personaoffesa o esitazione nel riconoscimento dell’imputato (vds. pag. 20 della sentenza di primogrado e pag. 5 della sentenza di appello), mentre le deduzioni avanzate in ricorso - circa lariferita inziale impossibilità di riconoscere l’autore delle minacce e il successivoriconoscimento dello stesso- afferiscono a diverso episodio (quello del 23 ottobre 2022) ed adiversi soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: vds. pagg. 19 e 22 dellasentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello).Invero, l’imputato veniva non solo indicato dal [OSCURATO:PERSONA] con il nome [OSCURATO:PERSONA] sin dalmomento della denuncia, ma veniva anche da costui individuato senza incertezze in sede diriconoscimento fotografico (vds. pag. 21 sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza diappello).[OSCURATO:PERSONA] risultava, inoltre, nelle immagini del sistema di videosorveglianzaposto all’esterno della discoteca, intento ad occuparsi della attività di parcheggio abusivo(vds. pag. 21 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata).Dalla lettura delle sentenze del doppio grado risulta, poi, che le dichiarazioni dellapersona offesa hanno trovato ulteriore conferma anche nel contenuto dei messaggi, estrattimediante copia forense dai cellulari in uso all’imputato, da cui è emersa la effettiva gestionedella attività in questione in capo all’odierno ricorrente, che impartiva istruzioni agli altrisoggetti in essa impiegati (pag. 36 della sentenza di primo grado), ed al quale [OSCURATO:PERSONA] DiRoberto chiedeva notizie sulla gestione dei turni e sull’andamento degli affari (vds. pagg. 34-35 della sentenza da ultimo citata e pag. 6 della sentenza impugnata).Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si rinviene, vieppiù, nel contenuto di queimessaggi in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] veniva espressamente invitato a rivolgersi a Cristianper la risoluzione di problematiche sorte nella gestione del parcheggio abusivo, da cui igiudici del merito traevano elementi di ordine logico per inferire che all’odierno ricorrentefossero affidati compiti organizzativi ben più ampi di quelli del coimputato (vds. pagg. 42-43della sentenza di primo grado).Si tratta, dunque, di numerosi elementi esterni a conforto delle dichiarazioni dellapersona offesa, valutati con motivazione ampia, compiuta e logica e convergenti nellaricostruzione scaturente dalle denunce del [OSCURATO:PERSONA] (vds. ancora sentenza cit., pag. 44).La valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] è stata peraltro effettuatain modo rigoroso, in relazione anche alla pregressa conoscenza tra i soggetti, in modo dapervenire, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, alla esclusione di qualsiasiintento calunniatorio in capo al dichiarante (vds. pagg. 45-46 della sentenza di primo grado).Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze avanzate con l’appello ed aproporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.2.2.

Correttamente poi, con motivazione vieppiù congruente e logica, nonché aderentealle risultanze processuali, è stata ritenuta la prospettazione di un male ingiusto nella frase(‘stasera lo faccio io il parcheggio, devo lavorare’) proferita da [OSCURATO:PERSONA].2.2.1.

Al riguardo si rammenta che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutivadel delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può esseremanifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idoneaad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanzeconcrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed allecondizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv.254797 – 01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297 – 01; Sez. 2,n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri, Rv. 240950 – 01).Inoltre, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata congiudizio operato ex ante, sicché, a tal fine, è da ritenersi priva di rilievo la capacità diresistenza eventualmente dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez.2, n. 24166 del 20/03/2019 Maggiorelli, Rv. 276537 – 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013,Aiello, Rv. 255538 – 01).2.2.2.

Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto sopra enunciati: invero, i giudici di appello, con motivazione congrua,compiuta e logica, hanno dato rilievo al contesto ambientale in cui si inseriva la intimazionedel [OSCURATO:PERSONA], effettuando quindi la valutazione circa la implicita prospettazione, nella frasepronunciata nelle circostanze date, di un male ingiusto e circa la idoneità della stessa adincutere timore (pag. 6 della sentenza impugnata).La stessa reazione della persona offesa ha consentito ai giudici del merito di trarreelementi logici per avvalorare il formulato giudizio di idoneità della intimazione a coartare lavolontà della vittima: invero, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, dopo l’intimazione del [OSCURATO:PERSONA], si eraimmediatamente chiuso all’interno della sua area, per non avere ‘problemi con questisoggetti’, e che la condotta dell’imputato non era che l’ultima di plurime minacce avvenuteanche l’anno precedente, sempre con riferimento alla gestione del parcheggio (vds. pagg. 46e 47 della sentenza di primo grado).2.2.3.

La condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] è stata poi correttamente ritenutapreordinata al conseguimento di un ingiusto profitto.Al riguardo, si rammenta come, secondo giurisprudenza di questa Corte, il trattodistintivo tra il delitto di estorsione e quello di violazione privata risieda nella preordinazione,nel primo, della condotta minacciosa o violenta al conseguimento di un ingiusto profitto, ditalché è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cuil'agente faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fareod omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025,Cardinale, Rv. 288558 – 01; Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galideri, Rv. 261800 – 01;Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 – 01; Sez. 2, n. 5668 del15/01/2013, Levak, Rv. n. 255242 - 01).Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati,dando rilievo al fatto che la intimazione al [OSCURATO:PERSONA] di non esercitare la sua attività era direttaunivocamente al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.2.2.4.

Quanto poi alla individuazione del danno patrimoniale, che sarebbe statocorrelato all’ingiusto profitto al cui conseguimento era preordinata la condotta, la Corte hadato rilievo, ancora una volta con ragionamento privo di aporie logiche, alla perdita dipossibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, fondando talevalutazione sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, che ha riferito di non essereriuscita a ‘riempire’ il parcheggio quella sera (vds. pagg. 6 -7 della sentenza impugnata).2.2.5.

Anche quanto al dolo dell’estorsione, la sussistenza dello stesso è statacorrettamente inferita, con motivazione compiuta e logica, da elementi, tratti dal compendioprobatorio, che hanno consentito di individuare l’ingiusto profitto avuto di mira in quelloderivante dalla gestione del parcheggio (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni spese nelsecondo motivo a sostegno di una diversa qualificazione giuridica del fatto.2.3.

Il terzo motivo risulta infondato per le ragioni che saranno illustrate alsuccessivo paragrafo 3, a cui si rinvia.2.4.

Il quarto motivo è in parte aspecifico, laddove articola censure in fatto che non siconfrontano con la doppia motivazione conforme sul punto, e in parte manifestamenteinfondato, laddove deduce violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art.416-bis.1 cod. pen.Nella specie, la aggravante in questione è stata ritenuta nella duplice forma dellaagevolazione mafiosa e dell’essersi l’agente avvalso della forza intimidatrice del gruppocriminale e la Corte di appello ha, sul punto, legittimamente fatto rinvio alla motivazione dellasentenza di primo grado (pagg. 47, 48 della sentenza primo grado).Dalla ricostruzione operata nel doppio grado di giudizio risulta, con motivazionepuntuale, congrua e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, che i [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) gestivano l’area antistante il Brass nell’interesse delclan camorristico e, in particolare, del gruppo riferibile a [OSCURATO:PERSONA]: in tal sensoconvergevano, invero, sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che il contenuto dellaconversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, nonché le circostanze relative all’episodioestorsivo del 23 ottobre 2022, nel corso del quale l’aggressore del [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoespresso riferimento alla gestione del parcheggio per conto di [OSCURATO:PERSONA], detto O’Biondo (pag. 48 della sentenza citata).Dalle dichiarazioni del collaboratore Dello Iacolo, poi, veniva tratta la pienaconsapevolezza dell’imputato circa la destinazione al clan camorristico delle sommederivanti dalla gestione del parcheggio abusivo.Dalla conforme ricostruzione operata nel doppio grado è risultata, poi, la forzaintimidatoria di cui l’imputato si è avvalso e che ha tratto linfa dal contesto in cui la condottaè stata posta in essere.Come visto, infatti, la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un contestocaratterizzato da precedenti azioni, parimenti riferibili alla gestione del parcheggio abusivo,in una dimensione territoriale connotata, per come ricostruito nel doppio grado di merito,dalla pregressa ma anche attuale carica intimidatrice dell'associazione, che non necessitavaquindi, per essere percepita, della reiterazione di specifici comportamenti di violenza eminaccia.Si tratta, ancora una volta, dunque, di ricostruzione priva di aporie logiche, rispetto allaquale difettava già nel relativo motivo di appello la necessaria specificità (vds. pagg. 16 e ss.dell’atto di appello), mancando, nella formulazione dello stesso, una critica argomentata allamotivazione della sentenza di primo grado, di talché la questione non può ritenersi neppurespecificamente devoluta alla Corte territoriale (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316 – 01).2.5.

Risulta invece fondato il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Invero, la aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza dialmeno due persone nel luogo ed al momento della violenza o minaccia (Sez.

U, n. 21837del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv.284041 – 01; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 – 01; Sez. 2, n. 21988 del30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 – 01).

Dalla lettura della sentenza di primo grado (vds. pag. 47), così come da quellaimpugnata (vds. pag. 8), risulta essere stato dato rilievo al fatto che in quella giornata eranopresenti ‘sui luoghi’ più soggetti che svolgevano l’attività di parcheggio abusivo.

Sul punto, ilragionamento esposto dalla Corte territoriale risulta vieppiù intrinsecamente contraddittorioladdove la affermata simultanea presenza di più persone pare trarsi dal fatto che trattavasi di‘soggetti che operavano nel viale adiacente al garage’ di proprietà della persona offesa (vds.pag. 8 della sentenza impugnata), così non chiarendosi, tuttavia, se vi fosse stata lapresenza simultanea nel luogo ed al momento della condotta.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata sul punto, con rinvio per nuovogiudizio.2.6.

Il sesto motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.Il primo giudice ha ritenuto di doversi discostare dal minimo edittale di cui all’art. 629,primo comma, cod. pen. in ragione del più ampio contesto criminale in cui la singolacondotta estorsiva è andata a inserirsi (vds. pag. 49 della sentenza di primo grado).

La penaè stata poi aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza non bilanciabile con leSi tratta, dunque, di motivazione congrua e logica, oltre che corretta in punto di diritto.Invero, in caso di determinazione della pena con minimo scostamento rispetto allaforbice edittale inferiore, la giurisprudenza di questa Corte ritiene non necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza,nel quale sono da ritenersi impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino,Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01).Anche con riferimento alla riduzione per il tentativo, operata dalla Corte di appello inragione di 1/3, il motivo risulta aspecifico.Al riguardo, si rammenta che deve ritenersi esente da censure la denegataapplicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, inragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalle modalità e circostanzedell'azione e dalla personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D’Auria, Rv.283805 – 01).Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dalla ricostruzione in fattooperata nel doppio grado risulta la particolare gravità del fatto, desunta dall’inserimento dellacondotta all’interno di ‘contesto criminale stabile’ (vds. ancora pag. 49 della sentenza diprimo grado).D’altro canto, il relativo profilo di censura risulta anche generico, non portando unacritica argomentata e specifica.3.

Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], chepossono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla dedotta violazione dilegge, oltre che alle censure in punto di motivazione, in relazione alla mancata sussunzionedel fatto nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., sono infondati.Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi come il motivo risulti non consentito nellamisura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazionegiuridica, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazioneRv. 280027 – 05).Ciò premesso, per entrambi i ricorrenti i giudici del merito hanno escluso che i fattiascritti potessero integrare il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., ritenendo difettare ilcarattere concorrenziale della attività svolta dagli imputati siccome ‘attività abusiva’ (vds.pag. 47 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello).3.1.

Al riguardo, giova premettere alcune considerazioni sul reato di illecita concorrenzacon minaccia e violenza, di cui all’art. 513-bis cod. proc. pen.La fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., introdotta nel codice penale dall’art. 8 l. n.646 del 1982 con la finalità di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso chesi attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nellospecifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso, ha finito per trovareapplicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso (Sez. 2, n.13691 del 15/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231129 – 01; Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini,Rv. 201578 – 01), andando a sanzionare tutti quei comportamenti diretti ad arrecare,nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'usostrumentale della violenza o della minaccia.È stato a tal fine chiarito, da questa Corte a Sezioni Unite, che «Una specifica valenzaselettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deve assegnarsi, inoltre, alcontenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in esame, cheha introdotto nel codice penale un reato plurioffensivo orientato non solo verso la tutela di unpiù ampio interesse al corretto funzionamento del sistema economico, inteso come benefinale, ma anche alla protezione di un diverso interesse, da intendersi quale benestrumentale, più direttamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettivadella libertà di ciascuno di autodeterminarsi nell'esercizio di un'attività commerciale,industriale o comunque produttiva» (Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni,Rv. 278735 – 01).3.2.

La giurisprudenza di questa Corte ha quindi chiarito che il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che ilsoggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, ma talerequisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per lasua configurabilità, l'espletamento in concreto di attività che si inseriscono nella dinamicacommerciale, industriale o produttiva, a prescindere dai requisiti di professionalità edorganizzazione tipici della figura civilistica dell'imprenditore (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014,dep. 2015, Amato, Rv. 263164; Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, dep. 13/01/2009, Apicella,Rv. 243187 - 01; Sez. 2, n. 26918 del 16/05/2001, Monaco, Rv. 219804 - 01).Deve pertanto ritenersi che esulino dall'ambito operativo della disposizione in esamesolo quelle attività totalmente illecite (vds. in parte motiva, Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008,Apicella cit.), e non quelle meramente svolte in assenza di autorizzazioni o abilitazioni,poiché solo con riferimento alle prime non può enuclearsi alcun atto di concorrenza rispettoad operatori del libero e legittimo mercato, che costituisce l'oggetto giuridico tutelato dallaspecifica previsione normativa.3.3.

Nello specifico, quanto al rapporto tra la norma di cui all’art. 513-bis e quella di cuiall’art. 629 cod. pen., ancora le Sez.

U Guadagni hanno precisato che «I due reati […]offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggettopassivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsionedell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno,senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attivitàeconomica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640).

Nediscende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essereassorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematicae preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi dientrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep.2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)» (Sez.U, n. 13178 del 28/11/2019, cit.; in senso conforme, nella giurisprudenza precedente, ancheSez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, cit.).3.4.

Alla luce dei superiori principi, risulta corretta l’operazione di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 629 cod. pen., sebbene non perché lanatura ‘abusiva’ della attività di parcheggiatore precluderebbe l’operatività dell’art. 513-biscod. pen., bensì in ragione della ricostruzione operata nel doppio grado di merito da cui èrisultato, con accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato, e dunqueinsindacabile in questa sede (per cui si rinvia ai paragrafi

2.2.3. e 2.2.4), che il [OSCURATO:PERSONA] haposto in essere una condotta di minaccia che, incidendo sulla libertà del [OSCURATO:PERSONA] diautodeterminarsi nello svolgimento della sua attività, è risultata idonea e diretta in modo nonequivoco a procurare all’agente un profitto con altrui danno.4.

Per le superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullatarelativamente a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante delle più persone riunite,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ed ilricorso rigettato nel resto.Deve essere invece integralmente rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteall'aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Napoli; rigetta il ricorso nel resto.

Rigetta il ricorso di CiotolaAlfredo che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aricca l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Napoli;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilita' dientrambi i ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA],riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/09/2025, la Corte di appello di Napoli, adita da [OSCURATO:PERSONA] DiRoberto e [OSCURATO:PERSONA], in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indaginipreliminare del Tribunale di Napoli del 07/11/2024, riqualificati i reati di cui ai capi A) e C)della imputazione ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen., rideterminava la pena, con le giàconcesse attenuanti generiche, in anni tre, mesi quattro di reclusione ed 1.400 di multa,confermando nel resto la impugnata sentenza.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Esposito, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduceerronea applicazione di legge penale ed omessa motivazione.In particolare, richiamando Sez. Unite n. 13178/2019, lamenta la erronea applicazionedei principi di diritto affermati in tema di reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. rilevando che: a)la qualifica di imprenditore in capo al soggetto agente deve essere valutata non in sensoformale, civilistico, bensì in ragione del concreto svolgimento di una attività commerciale,industriale o produttiva; b) deve essere valutata l’esistenza di un rapporto di competizioneeconomica tra l’agente ed il soggetto passivo; c) il bene giuridico protetto dalla norma vaindividuato nella lesione della libertà di autodeterminazione individuale nell’esercizio di unaIl fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe dunque essere sussunto nella fattispecie di cuiall’art. 513-bis cod. pen., atteso che l’imputato esercitava una attività economica inconcorrenza e nei medesimi luoghi della parte offesa, utilizzando la minaccia nel tentativo dilimitare la libertà economica e di autodeterminazione del soggetto passivo del reato.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.3.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen, in relazione agliartt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizi di mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione.Al riguardo, si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di affrontare le doglianzedifensive dedotte con l’atto di appello, in particolare circa: a) il difetto di contenutointimidatorio nelle espressioni usate dal [OSCURATO:PERSONA]; b) la assenza di efficacia causalerispetto ad un evento di danno o di profitto; c) la intrinseca contraddittorietà delledichiarazioni della persona offesa e la assenza di riscontri esterni al suo narrato.Evidenzia il ricorrente come si tratti di un unico episodio, quello del 14 ottobre 2023,mentre ulteriori episodi richiamati in motivazione non avrebbero trovato alcuna confermaprobatoria neppure indiretta e, quanto a quello del 14 aprile 2023, esso sarebbe statodesunto da una impressione soggettiva della persona offesa.Anche il danno patrimoniale risulterebbe ipotetico e indeterminato, essendo di controemerso che la persona offesa aveva continuato a svolgere la sua attività anche nellegiornate in cui si verificavano le condotte contestate.Mancherebbe poi, a parere del ricorrente, la valutazione in ordine alla capacità dellaespressione profferita a incutere timore nella vittima, secondo criteri individualizzanti esoggettivi, da riferire in primo luogo alla percezione del destinatario della intimidazione (alriguardo in ricorso si richiama giurisprudenza), percezione nella specie assente.Il ricorrente lamenta, inoltre, come la Corte territoriale abbia aderito in modo acritico alleargomentazioni del primo giudice circa la attendibilità della persona offesa, nonconsiderando il pregresso rapporto di collaborazione di quest’ultima con l’imputato e le gravioscillazioni in sede di dichiarazioni e identificazioni dell’agente.Mancherebbero, poi, riscontri esterni al narrato della persona offesa, risultandoinconferente sul punto il richiamo, operato in sentenza, alle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia, posto che nessuno di costoro aveva riferito circostanze dirette relative all’episodiodi cui al capo A), contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Del pari nessun riferimento all’imputato sirinveniva nella conversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, mentre l’esame dei messaggirinvenuti nei telefoni degli imputati dimostrava semmai la assenza di potere decisionale incapo al [OSCURATO:PERSONA].Tale ricostruzione aveva, poi, trovato conferma nelle dichiarazioni spontaneedell’imputato.3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e610 cod. pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica.In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura comeerronea la decisione, nonché come manifestamente illogica la motivazione, nella parte in cuinon ha riqualificato il fatto ex art 610 cod. pen.: la espressione proferita sarebbe, a pareredel ricorrente, del tutto inidonea a procurare un ingiusto profitto, non era stata individuataalcuna utilità economica concretamente perseguita o perseguibile, né un pregiudizio patrimoniale correlato, né, infine, vi era stata alcuna richiesta di danaro o pretesaeconomica.3.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e513-bis cod. pen., nonchè contraddittorietà, per travisamento, della motivazione.[OSCURATO:PERSONA]. Unite n. 13178/2020, rileva il ricorrente che la Corte di appelloavrebbe errato nell’individuare il discrimine tra le due fattispecie nella liceità o menodell’attività imprenditoriale svolta dall’agente.3.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod.pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica.Lamenta come la Corte territoriale abbia acriticamente richiamato le motivazioni delprimo giudice sul punto, senza confrontarsi con le puntuali doglianze difensive portate in attodi appello e senza indicare in quali condotte la forza di intimidazione derivante dallaappartenenza a sodalizi di tipo camorristico si sarebbe concretizzata, né gli elementiindicativi della finalità agevolatrice.Deduce come la motivazione risulterebbe assente anche in punto di accertamentodell’elemento soggettivo, sub specie di dolo specifico, richiamando giurisprudenza dilegittimità.3.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicitàdella motivazione.Il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non abbia accertato, in concreto, lasimultanea presenza del concorrente nel luogo e nel momento della realizzazione dellaminaccia o violenza, limitandosi ad aderire alla argomentazione del primo giudice secondocui la circostanza era integrata sulla base della mera presenza occasionale, nella zona, dipiù soggetti dediti al parcheggio abusivo. La stessa Corte di appello avrebbe poi riconosciutoche [OSCURATO:PERSONA] agì in via autonoma e non insieme ad altri.3.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 132, 133cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,ritenuto eccessivo e non proporzionato.Al riguardo, rileva che la condotta ascritta si sarebbe arrestata ad una fase embrionale,nessun esborso economico si è verificato, né è risultato che la condotta abbia determinatouna effettiva soggezione della vittima, di talché il giudice del merito avrebbe dovuto operareuna più incisiva riduzione della pena-base, valorizzando circostanze soggettive quali lagiovane età, la incensuratezza, la assenza di violenza e la non abitualità della condotta.3.7. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1. Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, contenuto essenziale del ricorso incassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto diimpugnazione (per tutte, Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, allainammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).1.2. Si rammenta vieppiù come, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione diresponsabilita, sia pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello perrelationem a quella della sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01;Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).2. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo relativo allaaggravante delle più persone riunite, mentre i restanti motivi risultano o aspecifici emeramente reiterativi dei motivi di appello, con essi non articolandosi un confronto criticocon la motivazione della sentenza impugnata, o infondati.2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte infondato.Invero, entrambi i giudici del doppio grado di merito hanno apprezzato la attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, valutando le denunce sporte, anzitutto, nellacornice delineata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla luce delcontesto criminale e territoriale risultante dalle sentenze irrevocabili acquisite: dallaricostruzione, operata in modo conforme nel doppio grado, emerge che le condottecontestate si inscrivono nella gestione dei parcheggi abusivi nel territorio di Pozzuoli adopera del clan camorristico Longobardi-Beneduco (vds. pagg. 4 e ss. della sentenza di primogrado; in particolare, vds. anche pagg. 40-41, in cui si dà atto, specificamente, di quantoriferito dal collaboratore di giustizia Dello Iacolo circa il fatto che il parcheggio abusivoantistante il Brass fosse gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di DiRoberto [OSCURATO:PERSONA]).Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta, altresì, che anche ledichiarazioni della persona offesa, che involgono la figura dell’odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA] DiRoberto, si inseriscono in un più ampio contesto di denunce, relative a fatti accaduti neglianni 2022-2023 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare del parcheggio autorizzato, adiacente allocale Brass.In particolare, quanto ai fatti occorsi il 14 ottobre 2023, dalla lettura dei provvedimentinon risulta nessuna incertezza, intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della personaoffesa o esitazione nel riconoscimento dell’imputato (vds. pag. 20 della sentenza di primogrado e pag. 5 della sentenza di appello), mentre le deduzioni avanzate in ricorso - circa lariferita inziale impossibilità di riconoscere l’autore delle minacce e il successivoriconoscimento dello stesso- afferiscono a diverso episodio (quello del 23 ottobre 2022) ed adiversi soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: vds. pagg. 19 e 22 dellasentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello).Invero, l’imputato veniva non solo indicato dal [OSCURATO:PERSONA] con il nome [OSCURATO:PERSONA] sin dalmomento della denuncia, ma veniva anche da costui individuato senza incertezze in sede diriconoscimento fotografico (vds. pag. 21 sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza diappello).[OSCURATO:PERSONA] risultava, inoltre, nelle immagini del sistema di videosorveglianzaposto all’esterno della discoteca, intento ad occuparsi della attività di parcheggio abusivo(vds. pag. 21 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata).Dalla lettura delle sentenze del doppio grado risulta, poi, che le dichiarazioni dellapersona offesa hanno trovato ulteriore conferma anche nel contenuto dei messaggi, estrattimediante copia forense dai cellulari in uso all’imputato, da cui è emersa la effettiva gestionedella attività in questione in capo all’odierno ricorrente, che impartiva istruzioni agli altrisoggetti in essa impiegati (pag. 36 della sentenza di primo grado), ed al quale [OSCURATO:PERSONA] DiRoberto chiedeva notizie sulla gestione dei turni e sull’andamento degli affari (vds. pagg. 34-35 della sentenza da ultimo citata e pag. 6 della sentenza impugnata).Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si rinviene, vieppiù, nel contenuto di queimessaggi in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] veniva espressamente invitato a rivolgersi a Cristianper la risoluzione di problematiche sorte nella gestione del parcheggio abusivo, da cui igiudici del merito traevano elementi di ordine logico per inferire che all’odierno ricorrentefossero affidati compiti organizzativi ben più ampi di quelli del coimputato (vds. pagg. 42-43della sentenza di primo grado).Si tratta, dunque, di numerosi elementi esterni a conforto delle dichiarazioni dellapersona offesa, valutati con motivazione ampia, compiuta e logica e convergenti nellaricostruzione scaturente dalle denunce del [OSCURATO:PERSONA] (vds. ancora sentenza cit., pag. 44).La valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] è stata peraltro effettuatain modo rigoroso, in relazione anche alla pregressa conoscenza tra i soggetti, in modo dapervenire, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, alla esclusione di qualsiasiintento calunniatorio in capo al dichiarante (vds. pagg. 45-46 della sentenza di primo grado).Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze avanzate con l’appello ed aproporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.2.2. Correttamente poi, con motivazione vieppiù congruente e logica, nonché aderentealle risultanze processuali, è stata ritenuta la prospettazione di un male ingiusto nella frase(‘stasera lo faccio io il parcheggio, devo lavorare’) proferita da [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Al riguardo si rammenta che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutivadel delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può esseremanifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idoneaad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanzeconcrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed allecondizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv.254797 – 01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297 – 01; Sez. 2,n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri, Rv. 240950 – 01).Inoltre, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata congiudizio operato ex ante, sicché, a tal fine, è da ritenersi priva di rilievo la capacità diresistenza eventualmente dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez.2, n. 24166 del 20/03/2019 Maggiorelli, Rv. 276537 – 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013,Aiello, Rv. 255538 – 01).2.2.2. Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto sopra enunciati: invero, i giudici di appello, con motivazione congrua,compiuta e logica, hanno dato rilievo al contesto ambientale in cui si inseriva la intimazionedel [OSCURATO:PERSONA], effettuando quindi la valutazione circa la implicita prospettazione, nella frasepronunciata nelle circostanze date, di un male ingiusto e circa la idoneità della stessa adincutere timore (pag. 6 della sentenza impugnata).La stessa reazione della persona offesa ha consentito ai giudici del merito di trarreelementi logici per avvalorare il formulato giudizio di idoneità della intimazione a coartare lavolontà della vittima: invero, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, dopo l’intimazione del [OSCURATO:PERSONA], si eraimmediatamente chiuso all’interno della sua area, per non avere ‘problemi con questisoggetti’, e che la condotta dell’imputato non era che l’ultima di plurime minacce avvenuteanche l’anno precedente, sempre con riferimento alla gestione del parcheggio (vds. pagg. 46e 47 della sentenza di primo grado).2.2.3. La condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] è stata poi correttamente ritenutapreordinata al conseguimento di un ingiusto profitto.Al riguardo, si rammenta come, secondo giurisprudenza di questa Corte, il trattodistintivo tra il delitto di estorsione e quello di violazione privata risieda nella preordinazione,nel primo, della condotta minacciosa o violenta al conseguimento di un ingiusto profitto, ditalché è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cuil'agente faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fareod omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025,Cardinale, Rv. 288558 – 01; Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galideri, Rv. 261800 – 01;Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 – 01; Sez. 2, n. 5668 del15/01/2013, Levak, Rv. n. 255242 - 01).Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati,dando rilievo al fatto che la intimazione al [OSCURATO:PERSONA] di non esercitare la sua attività era direttaunivocamente al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.2.2.4. Quanto poi alla individuazione del danno patrimoniale, che sarebbe statocorrelato all’ingiusto profitto al cui conseguimento era preordinata la condotta, la Corte hadato rilievo, ancora una volta con ragionamento privo di aporie logiche, alla perdita dipossibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, fondando talevalutazione sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, che ha riferito di non essereriuscita a ‘riempire’ il parcheggio quella sera (vds. pagg. 6 -7 della sentenza impugnata).2.2.5. Anche quanto al dolo dell’estorsione, la sussistenza dello stesso è statacorrettamente inferita, con motivazione compiuta e logica, da elementi, tratti dal compendioprobatorio, che hanno consentito di individuare l’ingiusto profitto avuto di mira in quelloderivante dalla gestione del parcheggio (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni spese nelsecondo motivo a sostegno di una diversa qualificazione giuridica del fatto.2.3. Il terzo motivo risulta infondato per le ragioni che saranno illustrate alsuccessivo paragrafo 3, a cui si rinvia.2.4. Il quarto motivo è in parte aspecifico, laddove articola censure in fatto che non siconfrontano con la doppia motivazione conforme sul punto, e in parte manifestamenteinfondato, laddove deduce violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art.416-bis.1 cod. pen.Nella specie, la aggravante in questione è stata ritenuta nella duplice forma dellaagevolazione mafiosa e dell’essersi l’agente avvalso della forza intimidatrice del gruppocriminale e la Corte di appello ha, sul punto, legittimamente fatto rinvio alla motivazione dellasentenza di primo grado (pagg. 47, 48 della sentenza primo grado).Dalla ricostruzione operata nel doppio grado di giudizio risulta, con motivazionepuntuale, congrua e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, che i [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) gestivano l’area antistante il Brass nell’interesse delclan camorristico e, in particolare, del gruppo riferibile a [OSCURATO:PERSONA]: in tal sensoconvergevano, invero, sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che il contenuto dellaconversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, nonché le circostanze relative all’episodioestorsivo del 23 ottobre 2022, nel corso del quale l’aggressore del [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoespresso riferimento alla gestione del parcheggio per conto di [OSCURATO:PERSONA], detto O’Biondo (pag. 48 della sentenza citata).Dalle dichiarazioni del collaboratore Dello Iacolo, poi, veniva tratta la pienaconsapevolezza dell’imputato circa la destinazione al clan camorristico delle sommederivanti dalla gestione del parcheggio abusivo.Dalla conforme ricostruzione operata nel doppio grado è risultata, poi, la forzaintimidatoria di cui l’imputato si è avvalso e che ha tratto linfa dal contesto in cui la condottaè stata posta in essere.Come visto, infatti, la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un contestocaratterizzato da precedenti azioni, parimenti riferibili alla gestione del parcheggio abusivo,in una dimensione territoriale connotata, per come ricostruito nel doppio grado di merito,dalla pregressa ma anche attuale carica intimidatrice dell'associazione, che non necessitavaquindi, per essere percepita, della reiterazione di specifici comportamenti di violenza eminaccia.Si tratta, ancora una volta, dunque, di ricostruzione priva di aporie logiche, rispetto allaquale difettava già nel relativo motivo di appello la necessaria specificità (vds. pagg. 16 e ss.dell’atto di appello), mancando, nella formulazione dello stesso, una critica argomentata allamotivazione della sentenza di primo grado, di talché la questione non può ritenersi neppurespecificamente devoluta alla Corte territoriale (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316 – 01).2.5. Risulta invece fondato il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Invero, la aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza dialmeno due persone nel luogo ed al momento della violenza o minaccia (Sez. U, n. 21837del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv.284041 – 01; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 – 01; Sez. 2, n. 21988 del30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 – 01). Dalla lettura della sentenza di primo grado (vds. pag. 47), così come da quellaimpugnata (vds. pag. 8), risulta essere stato dato rilievo al fatto che in quella giornata eranopresenti ‘sui luoghi’ più soggetti che svolgevano l’attività di parcheggio abusivo. Sul punto, ilragionamento esposto dalla Corte territoriale risulta vieppiù intrinsecamente contraddittorioladdove la affermata simultanea presenza di più persone pare trarsi dal fatto che trattavasi di‘soggetti che operavano nel viale adiacente al garage’ di proprietà della persona offesa (vds.pag. 8 della sentenza impugnata), così non chiarendosi, tuttavia, se vi fosse stata lapresenza simultanea nel luogo ed al momento della condotta.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata sul punto, con rinvio per nuovogiudizio.2.6. Il sesto motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.Il primo giudice ha ritenuto di doversi discostare dal minimo edittale di cui all’art. 629,primo comma, cod. pen. in ragione del più ampio contesto criminale in cui la singolacondotta estorsiva è andata a inserirsi (vds. pag. 49 della sentenza di primo grado). La penaè stata poi aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza non bilanciabile con leSi tratta, dunque, di motivazione congrua e logica, oltre che corretta in punto di diritto.Invero, in caso di determinazione della pena con minimo scostamento rispetto allaforbice edittale inferiore, la giurisprudenza di questa Corte ritiene non necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza,nel quale sono da ritenersi impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino,Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01).Anche con riferimento alla riduzione per il tentativo, operata dalla Corte di appello inragione di 1/3, il motivo risulta aspecifico.Al riguardo, si rammenta che deve ritenersi esente da censure la denegataapplicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, inragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalle modalità e circostanzedell'azione e dalla personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D’Auria, Rv.283805 – 01).Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dalla ricostruzione in fattooperata nel doppio grado risulta la particolare gravità del fatto, desunta dall’inserimento dellacondotta all’interno di ‘contesto criminale stabile’ (vds. ancora pag. 49 della sentenza diprimo grado).D’altro canto, il relativo profilo di censura risulta anche generico, non portando unacritica argomentata e specifica.3. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], chepossono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla dedotta violazione dilegge, oltre che alle censure in punto di motivazione, in relazione alla mancata sussunzionedel fatto nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., sono infondati.Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi come il motivo risulti non consentito nellamisura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazionegiuridica, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazioneRv. 280027 – 05).Ciò premesso, per entrambi i ricorrenti i giudici del merito hanno escluso che i fattiascritti potessero integrare il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., ritenendo difettare ilcarattere concorrenziale della attività svolta dagli imputati siccome ‘attività abusiva’ (vds.pag. 47 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello).3.1. Al riguardo, giova premettere alcune considerazioni sul reato di illecita concorrenzacon minaccia e violenza, di cui all’art. 513-bis cod. proc. pen.La fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., introdotta nel codice penale dall’art. 8 l. n.646 del 1982 con la finalità di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso chesi attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nellospecifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso, ha finito per trovareapplicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso (Sez. 2, n.13691 del 15/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231129 – 01; Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini,Rv. 201578 – 01), andando a sanzionare tutti quei comportamenti diretti ad arrecare,nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'usostrumentale della violenza o della minaccia.È stato a tal fine chiarito, da questa Corte a Sezioni Unite, che «Una specifica valenzaselettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deve assegnarsi, inoltre, alcontenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in esame, cheha introdotto nel codice penale un reato plurioffensivo orientato non solo verso la tutela di unpiù ampio interesse al corretto funzionamento del sistema economico, inteso come benefinale, ma anche alla protezione di un diverso interesse, da intendersi quale benestrumentale, più direttamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettivadella libertà di ciascuno di autodeterminarsi nell'esercizio di un'attività commerciale,industriale o comunque produttiva» (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni,Rv. 278735 – 01).3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi chiarito che il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che ilsoggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, ma talerequisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per lasua configurabilità, l'espletamento in concreto di attività che si inseriscono nella dinamicacommerciale, industriale o produttiva, a prescindere dai requisiti di professionalità edorganizzazione tipici della figura civilistica dell'imprenditore (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014,dep. 2015, Amato, Rv. 263164; Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, dep. 13/01/2009, Apicella,Rv. 243187 - 01; Sez. 2, n. 26918 del 16/05/2001, Monaco, Rv. 219804 - 01).Deve pertanto ritenersi che esulino dall'ambito operativo della disposizione in esamesolo quelle attività totalmente illecite (vds. in parte motiva, Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008,Apicella cit.), e non quelle meramente svolte in assenza di autorizzazioni o abilitazioni,poiché solo con riferimento alle prime non può enuclearsi alcun atto di concorrenza rispettoad operatori del libero e legittimo mercato, che costituisce l'oggetto giuridico tutelato dallaspecifica previsione normativa.3.3. Nello specifico, quanto al rapporto tra la norma di cui all’art. 513-bis e quella di cuiall’art. 629 cod. pen., ancora le Sez. U Guadagni hanno precisato che «I due reati […]offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggettopassivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsionedell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno,senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attivitàeconomica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Nediscende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essereassorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematicae preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi dientrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep.2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)» (Sez.U, n. 13178 del 28/11/2019, cit.; in senso conforme, nella giurisprudenza precedente, ancheSez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, cit.).3.4. Alla luce dei superiori principi, risulta corretta l’operazione di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 629 cod. pen., sebbene non perché lanatura ‘abusiva’ della attività di parcheggiatore precluderebbe l’operatività dell’art. 513-biscod. pen., bensì in ragione della ricostruzione operata nel doppio grado di merito da cui èrisultato, con accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato, e dunqueinsindacabile in questa sede (per cui si rinvia ai paragrafi 2.2.3. e 2.2.4), che il [OSCURATO:PERSONA] haposto in essere una condotta di minaccia che, incidendo sulla libertà del [OSCURATO:PERSONA] diautodeterminarsi nello svolgimento della sua attività, è risultata idonea e diretta in modo nonequivoco a procurare all’agente un profitto con altrui danno.4. Per le superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullatarelativamente a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante delle più persone riunite,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ed ilricorso rigettato nel resto.Deve essere invece integralmente rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteall'aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Napoli; rigetta il ricorso nel resto. Rigetta il ricorso di CiotolaAlfredo che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente