CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34994/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data2.4.7.2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Sentito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24,7.2023 il Tribunale di Bologna, adito in sede di riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di appartenenza ad un'associazione dedita alle operazioni di importazione e trasporto di sostanze stupefacenti operante sul territorio romagnolo con la qualifica di promotore, organizzatore e dirigente e di due reati fine ex art. 73 prima comma d.P.R. 309/1990 entrambi con l'aggravante dell'ingente quantitativo. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite ::, del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due mo ivi il cui filo conduttore comune è costituito dalla pedissequa riproduzione ad opera dei giudici del riesame degli elementi di fatto acquisiti a seguito delle indagini, senza alcuna valutazione critica del loro valore indiziario, non giustificata dalla scelta difensiva di circoscrivere le proprie doglianze al solo reato associativo attesa la natura completamente devolutiva del riesame, né dal fatto che egli avesse temporaneamente rinunciato a chiarire la propria estraneità ai fatti contestati. 2.1. Più specificamente con il primo motivo contesta il quadro di gravità indiziarla riferito al reato di cui al capo 1), fondato sul sol fatto di aver costituito, dopo venti anni di lavoro nel settore degli autotrasporti, la società F.G.M. [OSCURATO:PERSONA], la quale era risultata essere la locatrice di un trattore con semirimorchio a bordo del quale era stata rinvenuto il carico di cocaina oggetto del suddetto reato, e di intrattenere una relazione sentimentale con la figlia di [OSCURATO:PERSONA], conducente del suddetto autoarticolato e con la disponibilità di un cellulare la cui utenza era intestata alla F.M.G. [OSCURATO:PERSONA]: rileva il ricorrente che i suddetti elementi non consentissero affatto di desumere la sua conoscenza dell'operazione delittuosa che prevedeva l'importazione del carico di droga dall'Inghilterra. Evidenzia altresì come puramente congetturale sia la deduzione, rivelatrice di una chiara confusione tra sospetti ed indizi, che, essendosi egli recato in terra inglese dopo l'arresto dell'Hapau, intendesse interloquire con gli avvocati dell'arrestato facendosi carico delle spese legali e soprattutto di recuperare presso le autorità inquirenti britanniche i documenti attestanti il sequestro della cocaina, pur avendo egli chiaramente spiegato che l'obiettivo del viaggio era invece quello di ottenere il dissequestro del veicolo. In relazione al reato sub 2) lamenta come in tal caso fossero stati valorizzati conversazioni e messaggi del tutto avulsi da una sua partecipazione come intermediario per l'acquisto di una partita di stupefacente e che anche l'essere stato rinvenuto in possesso di una copia delle chiavi dell'autoarticolato con cui era stata trasportata la droga, così come l'essersi accollato le spese legali dei difensori del conducente del mezzo tratto in arresto era solo dimostrativa del suo coinvolgimento nel trasporto della merce regolare a bordo del mezzo, di cui si era attivato per ottenerne il dissequestro. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sui motivi di censura esposti in camera di consiglio in ordine al reato associativo, stante la mancanza di un vincolo stabile e continuativo e di un programma criminoso comune agli indagati, tanto più che i compartecipi al reato sub 4 sono soggetti diversi da quelli di cui al capo 1) e che diversa è anche la compagine sociale utilizzata rispetto alla FGM [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avuto riguardo ad entrambi i motivi devoluti. In ordine al primo motivo va rilevato che alla manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancanza di autonoma valutazione ad opera dei giudici del riesame del compendio indiziario, non trovando alcuna applicazione le prescrizioni dettate dall'art. 292 cod. proc. pen. al giudizio demandato ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, chiamato a valutare in ossequio al principio decisorio ì presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare, senza che entri in gioco il tema della salvaguardia delle rispettive sfere di autonomia tra l'organo dell'accusa da cui pronnana la richiesta della misura e l'autorità deliberante, si accompagnano una pluralità di censure che attaccano, con riferimento ad entrambi i motivi, lo spessore degli indizi, peraltro estrapolati in modo frammentariodal ben più ampio quadro offerto dagli esiti delle indagini compiutamente ricostruito dai giudici de libertate, Costituisce, tuttavia, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Ciò premesso, di nessuna censura è passibile l'articolata ed approfondita ricostruzione del quadro indiziario, che muove dalla basilare premessa, neppure confutata dalla difesa, che la società F.G.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel 2012 dall'indagato, continuasse, a dispetto della fo nnale cessione delle relative quote ai dipendenti Gjoni ed Hoxha, anch'essi coinvolti nell'associazione dedita al narcotraffico di stanza nel territorio romagnolo, avvenuta nel 2019, e della contestuale cessazione della carica di A.1). in capo alla moglie del Fiore, ad essere di fatto gestita da quest'ultimo stante il mantenimento della sede sociale presso la residenza livornese del Fiore e le mansioni di segreteria e di addetta alla contabilità espletate dalla consorte. Il successivo passaggio afferente al coinvolgimento della F.G.M. nelle operazioni cd. di logistica delle importazioni di droga, comprensive del prelievo e del successivo trasporto, non può ritenersi affetto da alcuna manifesta illogicità venendo significativamente messo in luce dall'ordinanza impugnata il fatto che il trattore stradale a bordo quale era stato rinvenuto il carico di cocaina relativo al reato-fine di cui al capo 1), così come il semirimorchio sul quale veniva contemporaneamente trasportato il carico cd. "regolare", fossero stati concesso in locazione alla società gestita dal Fiore, unitamente ad una serie di altrettanto emblematiche coincidenze, ovverosia che l'autista incaricato del trasporto fosse legato all'indagato trattandosi dell'ex compagno della madre della donna che intratteneva con lui una relazione sentimentale, e che utilizzasse un'utenza intestata alla F.G.M., utenza che poco prima del suo arresto risultava aver ripetutamente contattato gli altri membri del sodalizio, facenti anch'essi parte della società, i quali si trovavano in quel frangente, esattamente come il Fiore, presso la sede della stessa. Elementi questi cui si aggiunge, secondo la capillare ricostruzione dei giudici del riesame, il viaggio intrapreso dall'indagato insieme all'Hoxha, proprio il giorno successivo all'arresto dell'autista e al rinvenimento del carico di droga da parte della P.G., alla volta di Londra, nonché il suo successivo interessamento alle condizioni dell'arrestato provvedendo al mantenimento della sua famiglia, verosimilmente collegato al silenzio da quest'ultimo serbato sui mandanti del trasporto. La stessa puntuale ricostruzione caratterizza il reato di cui al capo 2), afferente al trasporto di 28 kg. di cocaina dal Belgio in Italia dove viene messo compiutamente in evidenza il coinvolgimento dell'indagato che seguiva a bordo di un'altra autovettura l'autoarticolato contenente la droga e che veniva trovato in possesso delle chiavi dell'automezzo che lo precedeva, condotta cui fa seguito, analogamente a quanto ricostruito per il primo reato, il costante interessamento del Fiore alle sorti dei due autisti tratti in arresto, facendosi carico delle spese legali per la loro difesa e del mantenimento dei loro familiari in cambio, anche in tal caso, del loro silenzio. Orbene, ove si consideri che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art.273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di Per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. 2, Sentenza n 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; in termini analoghi v. anche Sez. 2, Sentenza n. 12851 del 07/12/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272687), non vale ad inficiare il compendio indiziario così delineato, assemblato in termini di rigorosa coerenza ed organicità, la lettura demolitoria patrocinata dalla difesa senza l'individuazione di alcuna aporia passibile di manifesta illogicità o di carenza di significativi elementi di segno contrario, tali da privare gli elementi individuati della portata possibilistica conferitagli dai giudici della cautela in ordine alla loro astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Va infatti rilevato che l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. Deve essere conseguentemente ribadito che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, fuoriuscendo invece dal suo sindacato quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; nonché successivamente Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Fuoriuscendo invece il vizio lamentato dalla difesa dal perimetro cui è circoscritto il sindacato di legittimità, il motivo deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per il secondo motivo che si sostanzia nel dissenso valutativo formulato dalla difesa sugli elementi coerentemente messi in luce dall'ordinanza impugnata ih ordine alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso in posizione apicale (cfr. pagg. 24 e 25 dell'ordinanza in esame).Occorre sul punto ribadire che Il controllo di logicità rimesso a questa Corte deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indilianti o a un diverso esame degli elementi, materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché del tribunale del riesame. Il sindacato di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L'ordinanza impugnata risponde ad entrambi i suddetti requisiti venendo evidenziato un più che consistente collegamento tra l'imputato e il sodalizio criminoso, di cui viene messa compiutamente in luce la struttura organizzativa attraverso la disponibilità di mezzi di comunicazione particolarmente sofisticati e la copertura da costui offerta alle singole operazioni attraverso l'utilizzo di compagini societarie al medesimo riconducibili, unitamente alla condotta tenuta dopo l'arresto dei soggetti incaricati del trasporto del carico di cui ai capi 1) e 2), tutti elementi indicativi dell'esistenza di un vincolo associativo, in forza del quale è stata coerentemente esclusa la configurabilità di un concorso di persone nei reati. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3