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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 05556/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/5/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 9/4/2021 (depositata il 21/4/2021) dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 1)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 (art. 73 d.P.R. n. 309/90) della contestazione provvisoria.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ric:orso per cassazione il difensore del Menniti deducendo:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati-fine, avendo il Tribunale richiamato le ragioni del provvedimento genetico senza alcuna autonoma motivazione e senza considerare le deduzioni difensive riportate nella memoria depositata.

In particolare, quanto al reato di cui al capo 19 nulla il Tribunale non ha risposto alla deduzione difensiva riguardante il secondo segmento della condotta - ovvero la consegna di 10 euro di stupefacente anziché 10 grammi di cocaina (v. prog. 23093) né riguardo al contrasto emergente dalle fonti di prova che testimonierebbero l'accordo tra Cosentino e Menniti di recuperare "25" dalla abitazione di via Mentana di Guardavalle, mentre alla Cuoci sarebbero poi consegnati "10".

Quanto al reato di cui al capo 21 il Tribunale nulla risponde alla deduzione difensiva dell'intervento del ricorrente successivo agli accordi illeciti tra Gagliardi e Cosentino, limitandosi egli a dare un passaggio al secondo, senza - oltretutto - emergere un suo guadagno.

Ancora, omessa è la motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione della condotta ai sensi del comma IV e V dell'art. 73 d.

P. R. n. 309/90.

2.2. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativa al reato associativo sub 1).

Quanto alla sussistenza del gruppo associativo il Tribunale ha dato erroneamente rilievo secondario al requisito del dato organizzativo, nella specie mancante al pari di un accordo stabile tra i vari soggetti coinvolti. 2 55(1 Né il dato captativo - sulla base del quale soltanto è ritenuta la sussistenza della associazione - conferisce elementi che vadano oltre il concorso dei diversi soggetti nel reato-fine, che nel caso in esame non mostra indici di concludenza sulla esistenza del gruppo.

Apodittica è l'esclusione della riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, non potendosi dire esaustivo il richiamo alla diversità della sostanza accertata.

Quanto alla partecipazione del ricorrente al gruppo, il Tribunale si è limitato ad un mero rinvio alle fonti indiziarie senza !:;cendere nell'esame della posizione del ricorrente e senza confrontarsi con le deduzioni difensive che avevano dedotto l'incompatibilità della partecipazione con il brevissimo arco temporale dei fatti occorsi (febbraio-marzo 2020) e con la finalità economica personale della loro commissione, senza alcun apporto alla associazione.

Infine, nessun elemento è prospettato dal Tribunale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico doloso della presunta partecipazione associativa.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risultando inidoneo il rinvio alla gravità dei fatti e non avendo il Tribunale giustificato l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari a fronte del dimostrato abbandono del ricorrente del contesto territoriale dove si sarebbero consumati i reati e del decorso temporale di oltre un anno dall'ultimo fatto contestato.

2.4. Con motivi nuovi, con riferimento al secondo motivo proposto, si deduce vizio della motivazione in relazione alla presunta "tassa" mensile che veniva versata dal presunto gruppo di Soverato a quello di Guardavalle che nella allegata decisione dello stesso Tribunale riguardante il coindagato [OSCURATO:PERSONA] è, invece, ritenuta una somma dovuta mensilmente al Colubriale per ripagare un debito relativo ad un prestito da questi erogato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è del tutto genericamente formulato in relazione alla omessa risposta alle deduzioni difensive, solo sotto questo aspetto - peraltro - potendosi considerare l'asserita mancanza di autonoma motivazione, vizio proprio del solo provvedimento genetico.

Quanto ai reati- fine di cui ai capi 19 e 21 - ai quali il ricorso dichiaratamente limita la trattazione - alla genericità delle censure si accompagna la proposizione di motivi di fatto riguardanti l'interpretazione del dato captativo che non può trovare accesso in sede di legittimità.

In particolare, quanto al capo 19, incensurabile è il ragionamento che, dopo aver accertato il coinvolgimento del 3 Aj( ricorrente nel confezionamento dello stupefacente da consegnare, ricollegando il dato quantitativo a quello economico emergente dalla captazione considerata, ha condotto alla effettiva cessione di 10 grammi di cocaina alla Cuoci ( v. pg. 12 e ss. della ordinanza).

Quanto al capo 21, il coinvolgimento del ricorrente è correttamente desunto dalle captazioni considerate dalle quali emerge la consegna da parte del Gagliardi allo stesso ricorrente ed al Cosentino di 15 grammi di cocaina al prezzo di 500 euro (v. pg. 14 della ordinanza).

Quanto alla mancata riqualificazione secondo l'ipotesi lieve la ordinanza né dà compiuta giustificazione considerando la pluralità di sostanze trattate ed il non rudimentale contesto organizzato capace di gestire in modo seriale e continuo lo spaccio di stupefacenti.

5. Il secondo motivo e quello aggiunto sono manifestamente infondati oltre che genericamente proposti, limitandosi ad opporre la insussistenza degli elementi costitutivi della associazione e dedurre la insufficienza del dato captativo a riguardo della partecipazione del ricorrente.

Il ricorso, invero, non si confronta in alcun modo con la motivazione resa dalla ordinanza (v. pg. 2 e ss. della ordinanza), la quale sulla base del dato captativo ha individuato il gruppo unitario organizzato capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diviso in due sottogruppi territoriali relativi a Guardavalle - più dedito all'approvvigionamento dello stupefacente - e Soverato - che per lo spaccio sul territorio di competenza destina una "tassa mensile" al Campagna.

In particolare, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il Tribunale ha desunto lo stabile accordo associativo e la consapevolezza dei partecipi di operare all'interno di un più vasto gruppo dai frequenti contatti tra i sodali e della cooperazione tra loro, coordinata da [OSCURATO:PERSONA] sotto la direzione del Campagna, per quanto riguarda la zona di Soverato, e dal Riitano per quanto riguarda quella di Guardavalle.

Del pari incensurabile è la individuazione del dato organizzativo attraverso l'individuazione di strutture e mezzi funzionali all'esercizio della attività illecita - con riferimento allo !:;toccaggio e confezionamento dello stupefacente ed alla realizzazione dei contatti - all'esito della quale è stata individuata anche i ricavi redditizi tali da consentire un contributo mensile dovuto da ogni associato pari a 500 euro ( v. pg. 6 della ordinanza).

Quanto alla partecipazione del ricorrente (v. pg. 7 e ss. della ordinanza) Il Tribunale dà conto - con motivazione che si sottrae a censure - del ruolo di rilievo assunto nel contesto associativo con compiti di corriere di cocaina e marijuana, sotto la direzione del Gagliardi e del Riitano, prelevata da uno stabile in disuso sito alla via Mentana 51 di Guardavalle, di cui il ricorrente - con i complici Cosentino e Ussia - aveva la disponibilità delle chiavi di accesso (sequestrate al ricorrente in occasione del suo arresto del 1/7/2020).

La Ordinanza valorizza, inoltre, l'attività di danneggiamento posta in essere dal ricorrente, da [OSCURATO:PERSONA] e da altro soggetto non identificato della rete elettrica che supportava le video registrazioni sulla pubblica via e la preoccupazione dei sodali successiva all'arresto del ricorrente ( v. pg. 9 e ss. della ordinanza).

Quanto al rigetto della deduzione difensiva volta a qualificare più lievemente l'ipotesi associativa, del tutto congruo è il ragionamento svolto dal Tribunale che ha valorizzato gli indici fattuali dell'attività illecita sopra indicati in relazione ai reati fine.

Quanto, infine, alla allegazione relativa al motivo nuovo riguardante la decisione sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di questione di fatto - peraltro caratterizzata rispetto al solo Miriachi ed emersa a seguito del suo interrogatorio - non sottoposta al giudice di merito che non può trovare accesso in questa sede.

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto rispetto alla incensurabile motivazione che ha fatto leva - in uno all'insuperata presunzione correlata alla ipotesi associativa - sulla spiccata propensione a delinquere del ricorrente desunta dal rilevante e radicato ruolo assunto che gli ha consentito una pluralità di recentissime condotte illecite.

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/5/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 9/4/2021 (depositata il 21/4/2021) dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 1)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 (art. 73 d.P.R. n. 309/90) della contestazione provvisoria. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ric:orso per cassazione il difensore del Menniti deducendo: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati-fine, avendo il Tribunale richiamato le ragioni del provvedimento genetico senza alcuna autonoma motivazione e senza considerare le deduzioni difensive riportate nella memoria depositata. In particolare, quanto al reato di cui al capo 19 nulla il Tribunale non ha risposto alla deduzione difensiva riguardante il secondo segmento della condotta - ovvero la consegna di 10 euro di stupefacente anziché 10 grammi di cocaina (v. prog. 23093) né riguardo al contrasto emergente dalle fonti di prova che testimonierebbero l'accordo tra Cosentino e Menniti di recuperare "25" dalla abitazione di via Mentana di Guardavalle, mentre alla Cuoci sarebbero poi consegnati "10". Quanto al reato di cui al capo 21 il Tribunale nulla risponde alla deduzione difensiva dell'intervento del ricorrente successivo agli accordi illeciti tra Gagliardi e Cosentino, limitandosi egli a dare un passaggio al secondo, senza - oltretutto - emergere un suo guadagno. Ancora, omessa è la motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione della condotta ai sensi del comma IV e V dell'art. 73 d. P. R. n. 309/90. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativa al reato associativo sub 1). Quanto alla sussistenza del gruppo associativo il Tribunale ha dato erroneamente rilievo secondario al requisito del dato organizzativo, nella specie mancante al pari di un accordo stabile tra i vari soggetti coinvolti. 2 55(1 Né il dato captativo - sulla base del quale soltanto è ritenuta la sussistenza della associazione - conferisce elementi che vadano oltre il concorso dei diversi soggetti nel reato-fine, che nel caso in esame non mostra indici di concludenza sulla esistenza del gruppo. Apodittica è l'esclusione della riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, non potendosi dire esaustivo il richiamo alla diversità della sostanza accertata. Quanto alla partecipazione del ricorrente al gruppo, il Tribunale si è limitato ad un mero rinvio alle fonti indiziarie senza !:;cendere nell'esame della posizione del ricorrente e senza confrontarsi con le deduzioni difensive che avevano dedotto l'incompatibilità della partecipazione con il brevissimo arco temporale dei fatti occorsi (febbraio-marzo 2020) e con la finalità economica personale della loro commissione, senza alcun apporto alla associazione. Infine, nessun elemento è prospettato dal Tribunale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico doloso della presunta partecipazione associativa. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risultando inidoneo il rinvio alla gravità dei fatti e non avendo il Tribunale giustificato l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari a fronte del dimostrato abbandono del ricorrente del contesto territoriale dove si sarebbero consumati i reati e del decorso temporale di oltre un anno dall'ultimo fatto contestato. 2.4. Con motivi nuovi, con riferimento al secondo motivo proposto, si deduce vizio della motivazione in relazione alla presunta "tassa" mensile che veniva versata dal presunto gruppo di Soverato a quello di Guardavalle che nella allegata decisione dello stesso Tribunale riguardante il coindagato [OSCURATO:PERSONA] è, invece, ritenuta una somma dovuta mensilmente al Colubriale per ripagare un debito relativo ad un prestito da questi erogato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è del tutto genericamente formulato in relazione alla omessa risposta alle deduzioni difensive, solo sotto questo aspetto - peraltro - potendosi considerare l'asserita mancanza di autonoma motivazione, vizio proprio del solo provvedimento genetico. Quanto ai reati- fine di cui ai capi 19 e 21 - ai quali il ricorso dichiaratamente limita la trattazione - alla genericità delle censure si accompagna la proposizione di motivi di fatto riguardanti l'interpretazione del dato captativo che non può trovare accesso in sede di legittimità. In particolare, quanto al capo 19, incensurabile è il ragionamento che, dopo aver accertato il coinvolgimento del 3 Aj( ricorrente nel confezionamento dello stupefacente da consegnare, ricollegando il dato quantitativo a quello economico emergente dalla captazione considerata, ha condotto alla effettiva cessione di 10 grammi di cocaina alla Cuoci ( v. pg. 12 e ss. della ordinanza). Quanto al capo 21, il coinvolgimento del ricorrente è correttamente desunto dalle captazioni considerate dalle quali emerge la consegna da parte del Gagliardi allo stesso ricorrente ed al Cosentino di 15 grammi di cocaina al prezzo di 500 euro (v. pg. 14 della ordinanza). Quanto alla mancata riqualificazione secondo l'ipotesi lieve la ordinanza né dà compiuta giustificazione considerando la pluralità di sostanze trattate ed il non rudimentale contesto organizzato capace di gestire in modo seriale e continuo lo spaccio di stupefacenti. 5. Il secondo motivo e quello aggiunto sono manifestamente infondati oltre che genericamente proposti, limitandosi ad opporre la insussistenza degli elementi costitutivi della associazione e dedurre la insufficienza del dato captativo a riguardo della partecipazione del ricorrente. Il ricorso, invero, non si confronta in alcun modo con la motivazione resa dalla ordinanza (v. pg. 2 e ss. della ordinanza), la quale sulla base del dato captativo ha individuato il gruppo unitario organizzato capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diviso in due sottogruppi territoriali relativi a Guardavalle - più dedito all'approvvigionamento dello stupefacente - e Soverato - che per lo spaccio sul territorio di competenza destina una "tassa mensile" al Campagna. In particolare, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il Tribunale ha desunto lo stabile accordo associativo e la consapevolezza dei partecipi di operare all'interno di un più vasto gruppo dai frequenti contatti tra i sodali e della cooperazione tra loro, coordinata da [OSCURATO:PERSONA] sotto la direzione del Campagna, per quanto riguarda la zona di Soverato, e dal Riitano per quanto riguarda quella di Guardavalle. Del pari incensurabile è la individuazione del dato organizzativo attraverso l'individuazione di strutture e mezzi funzionali all'esercizio della attività illecita - con riferimento allo !:;toccaggio e confezionamento dello stupefacente ed alla realizzazione dei contatti - all'esito della quale è stata individuata anche i ricavi redditizi tali da consentire un contributo mensile dovuto da ogni associato pari a 500 euro ( v. pg. 6 della ordinanza). Quanto alla partecipazione del ricorrente (v. pg. 7 e ss. della ordinanza) Il Tribunale dà conto - con motivazione che si sottrae a censure - del ruolo di rilievo assunto nel contesto associativo con compiti di corriere di cocaina e marijuana, sotto la direzione del Gagliardi e del Riitano, prelevata da uno stabile in disuso sito alla via Mentana 51 di Guardavalle, di cui il ricorrente - con i complici Cosentino e Ussia - aveva la disponibilità delle chiavi di accesso (sequestrate al ricorrente in occasione del suo arresto del 1/7/2020). La Ordinanza valorizza, inoltre, l'attività di danneggiamento posta in essere dal ricorrente, da [OSCURATO:PERSONA] e da altro soggetto non identificato della rete elettrica che supportava le video registrazioni sulla pubblica via e la preoccupazione dei sodali successiva all'arresto del ricorrente ( v. pg. 9 e ss. della ordinanza). Quanto al rigetto della deduzione difensiva volta a qualificare più lievemente l'ipotesi associativa, del tutto congruo è il ragionamento svolto dal Tribunale che ha valorizzato gli indici fattuali dell'attività illecita sopra indicati in relazione ai reati fine. Quanto, infine, alla allegazione relativa al motivo nuovo riguardante la decisione sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di questione di fatto - peraltro caratterizzata rispetto al solo Miriachi ed emersa a seguito del suo interrogatorio - non sottoposta al giudice di merito che non può trovare accesso in questa sede. 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto rispetto alla incensurabile motivazione che ha fatto leva - in uno all'insuperata presunzione correlata alla ipotesi associativa - sulla spiccata propensione a delinquere del ricorrente desunta dal rilevante e radicato ruolo assunto che gli ha consentito una pluralità di recentissime condotte illecite. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp
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